AUTOSCUOLE

La Provincia è l’Ente che si occupa della vigilanza amministrativa e tecnica delle autoscuole ai sensi del D.Lgs. 112/98 (art 105 comma 3 lett.a) e provvede al riconoscimento dei Consorzi di autoscuole come Centri di Istruzione Automobilistica.

Inoltre, alle Province sono state conferite le funzioni relative agli esami per il riconoscimento delle idoneità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida delle autoscuole.

Per avviare un’attività di Autoscuola è necessario presentare una SCIA  attraverso il SUAP del Comune in cui è ubicata l’autoscuola ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa:

La Provincia a seguito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro 60 giorni dal ricevimento, verifica che le autoscuole siano dotate di:

adeguata capacità finanziaria, locali idonei, arredamento didattico idoneo,materiale per le lezioni teoriche, materiale per le esercitazioni e gli esami di guida,insegnanti di teoria ed istruttori di guida abilitati;

A seguito delle verifiche, qualora le risultanze avessero esito negativo, la Provincia emetterà un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine non inferiore a trenta giorni per poter provvedere.

Ogni successiva variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, al parco veicolare e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata da parte delle autoscuole alla Provincia.

La Provincia procede alla verifica del permanere dei requisiti previsti, ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni ai sensi dell’art. 123 c. 7-bis del Codice della Strada.

Esami per l’abilitazione professionale all’attività di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida per le Autoscuole

La Provincia ai sensi del  D.Lgs. 112/98 (art 105 comma 3 lett.c) ha in capo le funzioni relative agli agli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola.

MODULISTICA AUTOSCUOLE:

SCUOLE NAUTICHE

La Provincia è l’Ente deputato alla vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche ai sensi dell’art.23 comma 2 del Decreto Legislativo 12 luglio 2020 n. 160.

Per avviare un’attività di Autoscuola è necessario presentare una SCIA  attraverso il SUAP del Comune in cui è ubicata l’autoscuola ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa:

La Provincia a seguito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro 60 giorni dal ricevimento, verifica che le scuole nautiche siano dotate di:

adeguata capacità finanziaria, locali idonei, arredamento didattico idoneo,materiale per le lezioni teoriche, materiale per le esercitazioni, , docenti regolarmente abilitati

A seguito delle verifiche, qualora le risultanze avessero esito negativo, la Provincia emetterà un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine non inferiore a trenta giorni per poter provvedere.

Ogni successiva variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, al parco natanti e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata da parte delle autoscuole alla Provincia

La Provincia procede alla verifica del permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

OFFICINE DI REVISIONE

La Provincia è l’Ente deputato alla vigilanza amministrativa sulle Officine che effettuano la revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett. d) del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15/03/1997 n° 59).

Le imprese che intendono svolgere attività di revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, comma 8 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”.

La Provincia rilascia autorizzazione per revisioni periodiche degli autoveicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, nonché di ciclomotori a 2 o 3 ruote  e motoveicoli a 2 – 3 o 4 ruote.

     Le autorizzazioni per le revisioni periodiche dei veicoli a motore possono essere affidate a:

Imprese di Autoriparazione iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 10 del D.P.R. 14.12.1999 n. 558 istituito presso la CCIAA e che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1 comma 3 della legge 05.02.1992 n. 122. Tali attività si distinguono in 3 sezioni che nell’ordine sono: carrozzeria, meccatronica e gommista.

     L’impresa titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni deve, ai sensi dell’art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.

Per il rilascio dell’autorizzazione provinciale è necessario che l’impresa richiedente sia in possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali, i quali devono sussistere durante tutto il periodo  dell’ autorizzazione, che sono I seguenti:

Adeguata capacità finanziaria

– Idonei Locali I quali devono essere in disponibilità continua ed incondizionata, deve esserne dimostrato il possesso per un periodo di tempo pari a quello dell’autorizzazione e devono avere le caratteristiche dimensionali previste dalla normativa vigente.

       Deve essere presentata in sede di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione una planimetria in originale riportante piante e sezioni quotate dei locali in scala non inferiore 1:100 corredata da una visura catastale timbrata e firmata da un professionista abilitato con indicazione: –  topografiche e toponomastiche relative all’ubicazione del centro di revisione  –  della pianta locali e prospetto frontale lato ingresso

      I Locali devono essere in regola anche con le seguenti autorizzazioni amministrative: agibilità – destinazione d’uso – conformità alla normativa urbanistica e edilizia –   idoneità ambientale ASL e di prevenzione degli infortuni:-  tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti –    prevenzione incendi,

– Attrezzature specifiche come previsto da D.P.R. 495/82 e successive  modificazioni ed integrazioni e più precisamente: (banco prova freni, opacimetro, analizzatore gas, banco prova giochi eventualmente integrato nel sollevatore, fonometro, calibratore del fonometro, contagiri, ponte sollevatore o fossa d’ispezione, sistema di pesatura eventualmente integrato nel banco prova freni, prova fari, anemometro, igrometro, termometro e barometro)

       Se si vogliono revisionare anche ciclomotori e motocicli occorre avere anche il prova freni moto, nonché ponte sollevatore o fossa d’ispezione idonei per  ciclomotori e motocicli (in alternativa si possono adeguare quelli per le automobili in base al “D.P.R. 360/2001 e Circolare 211/404 del 18 gennaio 2002. Ponti sollevatori”)

– Requisiti personali  dell’Ispettore alle Revisioni ( ex Responsabile tecnico)

– Collegamento al CED ministeriale.

      Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, oltre che al positivo esito dell’istruttoria, anche all’esito della “visita iniziale” da parte dell’ Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile tendente ad accertare l’esistenza del complesso dei requisiti d’idoneità al momento stabiliti.

      Il titolare di autorizzazione che rinuncia all’esercizio dell’attività di autoriparazione deve comunicarlo alla Provincia che provvede alla revoca dell’autorizzazione.

NORMATIVA OFFICINE DI REVISIONE:

  • Legge 11/12/2012 n° 224 (Modifica all’art. 1 della Legge 122/92 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione);
  • Revisioni del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
  • Decreto Ministeriale 19/05/2017 n. 214. e s.m.i.;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 Regolamento di Attuazione del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 artt. 239, 240, 241 – Attrezzature delle Imprese e dei Consorzi abilitati alla revisione dei veicoli, così come modificato dal DPR 360/2001;

MODULISTICA OFFICINE DI REVISIONE:

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  • Elenco delle Officine di Revisione in Provincia di Grosseto (.pdf)