In Regione Toscana la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è disciplinata dalla Legge regionale n. 65/2014 artt. 196-197. I comuni esercitano tale vigilanza, nel territorio di loro competenza, per assicurarne la rispondenza alla normativa in materia.
Al tal fine ed in caso di accertata violazione delle norme, i Comuni adottano i provvedimenti di volta in volta resi necessari quali sanzioni, ordinanze di sospensione dei lavori in corso, ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle altre amministrazioni coinvolte per competenza in caso di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 (legge forestale), alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree sottoposte alla disciplina del Codice. Quest’ultime amministrazioni possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
I Comuni redigono e pubblicano mensilmente, mediante affissione all’Albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmettono i dati anzidetti all’autorità giudiziaria, alla Provincia e al Ministro competente.
La Provincia procede alla verifica dei flussi informativi relativi alle comunicazioni di violazione urbanistico edilizia sopra menzionate ed inviate dai Comuni e dagli ufficiali di Polizia giudiziaria, espleta l’attività di monitoraggio e adotta i provvedimenti di propria competenza eventualmente necessari.