Consigliera di parità

Avv. Laura Parlanti Consigliera di parità effettiva e Avv. Silvia Muratori consigliera di parità supplente della Provincia di Grosseto

→ DECRETO

Benvenuti nelle pagine della Consigliera di Parità della provincia di Grosseto, il cui scopo è quello di realizzare uno strumento utile ed efficace per informare e sensibilizzare

La Consigliera riceve su appuntamento.

Per info e contatti:
consiglieraparita@provincia.grosseto.it

La segreteria è raggiungibile ai numeri 0564.484711 e 0564.484178 
nei giorni di martedì e giovedì  dalle ore 9 alle ore 13.

Le funzioni della Consigliera di Parità

La Consigliera di Parità provinciale è un organismo previsto dalla L.125/91, legge finalizzata a favorire l’occupazione femminile e a promuovere l’ugualianza sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro ad evitare discriminazione di genere.Compito primario della Consigliera di Parità, è quello di vigilare sull’applicazione della legge e di promuovere ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della stessa.nell’esercizio delle proprie funzioni, la Consigliera, è un pubblico ufficiale con facoltà di ricorrere ai giudici del lavoro o ai tribunali amministrativi regionali, per denunciare casi di discriminazione di genere ed é abilitata a promuovere conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro.La Consigliera nazionale, regionale e provinciale viene nominata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero Pari Opportunità, su designazione della Regione o della Provincia interessata. La durata del mandato è quadriennale.La Consigliera provinciale partecipa ai tavoli di parternariato locale ed è componente della Commissione provinciale tripartita e degli Organismi di Parità,Commissione Pari Opportunità e svolge funzioni di collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro e con organismi di parità degli enti.

I Compiti della Consigliera di parità

Promozione e controllo dell’attuazione dei principi di ugualianza di opportuità e di non discriminazione per uomini e donne nel lavoro ( art.3dlgs 196/00 )mediante:

  • la rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 Aprile 1991 n°125;
  • la promozione dei progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie,nazionali e locali finalizzate allo scopo
  • la promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
  • il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
  • la promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
  • la collaborazione con la direzione provinciale del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, apri opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
  • la diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
  • il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali;
  • la verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla L.125/91.

Come opera l’ ufficio della Consigliera di Parità

  • Le consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiaziale anche in via d’urgenza per tutti i casi di disriminazione, diretta ed indiretta, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o al TAR territorialmente competente.
    La consigliera regionale, in caso di discriminazioni dirette o indirette di carattere collettivo, può ricorrere autonomamente, senza alcuna delega.
  • La consigliera provinciale deve essere invece delegata dalla lavoratrice/ore interessata/o che si ritiene discriminata/o. Il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina un piano di rimozione di tale situazione, sentiti i sindacati e la consigliera. L’ inottemperanza all’ordine giudiziale è reato e comporta la perdita dei benefici previsti dalla legge e la revoca degli eventuali appalti di opere pubbliche assegnati.
  • È prevista la facoltà per le consigliere di promuovere conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e, per la consigliera regionalein caso di discriminazione collettiva, presso il proprio ufficio. In quest’ultimo caso il verbale di conciliazione redatto dinanzi alla consigliera regionale diviene titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice di lavoro.
  • La consigliera regionale riceve ogni biennio i rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende che occupano oltre 100 dipendenti e provvede alla elaborazione dei dati con l’ausilio tecnico della Regione Toscana ed al loro controllo mediante l’intervento del Servizio Ispettivo del Lavoro.

Link utili

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/focus-on/Consigliera-Nazionale-Parita/Pagine/default.aspx

http://www.regione.toscana.it/-/consigliera-regionale-di-parita