Le procedure semplificate, previste dagli articoli 214 – 216 del D.Lgs 03/04/2006 n° 152 e s.m.i in luogo della l’autorizzazione in via ordinaria (artt. 208-209-210-211 dello stesso decreto), sono caratterizzate da condizioni prescrittive, modalità operative e requisiti di base stabiliti da standard ministeriali di cui al DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi, e al DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi.

La procedura è caratterizzata dall’inoltro da parte del soggetto interessato della comunicazione di inizio di attività alla Provincia di Grosseto, la quale, una volta espletate e superate le verifiche ed i necessari controlli, provvede ad iscrivere il richiedente al Registro Provinciale mediante apposito certificato di iscrizione. La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni tenendo in considerazione, come termine temporale di riferimento ai fini della scadenza, la data di presentazione della comunicazione, e non quella dell’atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo. Il rinnovo va presentato almeno 90 giorni prima della scadenza. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell’attività di recupero, anche in assenza di un atto d’iscrizione formale dell’Amministrazione, mentre la mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’attività di recupero.

E’ opportuno precisare che il soggetto che invia la comunicazione di inizio attività può operare soltanto nel rispetto integrale dei due decreti ministeriali in precedenza richiamati, indipendentemente dal fatto che sia in possesso di un atto di iscrizione rilasciato dalla Provincia. Quest’ultimo, infatti, non rappresenta un’autorizzazione espressa, ma soltanto una presa d’atto della volontà dell’impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto dei regolamenti nazionali che la disciplinano, conseguente soltanto ad una verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati.  

Da evidenziare che:

– l’iscrizione al Registro Provinciale può avvenire, in fase endo-procedimentale, su richiesta dell’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA). In tale caso il certificato di iscrizione rilasciato dalla provincia è ricompreso nella AUA e la scadenza dell’attività che viene svolta dall’Impresa è riferibile ai termini temporali di quest’ultima;

– Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l’obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest’obbligo riguarda l’esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento rifiuti non pericolosi secondo vari livelli quantitativi.  Nei casi sopra indicati è quindi obbligo attivare la procedura di verifica di assoggettabilità  alla Valutazione di Impatto Ambientale preventivamente alla comunicazione di inizio attività di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Presentazione della comunicazione di inizio attività

La presentazione della comunicazione di inizio attività quale anche per integrazione, rinnovo, volturazione o altro, va effettuata utilizzando i moduli predisposti da questa Amministrazione Provinciale ed allegando tutta la documentazione necessaria. La comunicazione sarà considerata irricevibile se mancante della documentazione richiesta, quando questa risultasse fondamentale per la valutazione dell’istanza. A seguito dell’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, le comunicazioni, ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative ad attività di nuovo impianto, di modifica sostanziale o di rinnovo riguardanti l’iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, dovranno essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive – Suap competente per territorio.

Versamenti per la tenuta del Registro Provinciale

La Provincia di Grosseto è il soggetto competente alla tenuta del Registro Provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio secondo le procedure semplificate sopra ricordate. Le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia medesima un diritto di iscrizione annuale stabilito da apposita disposizione ministeriale (DM. n. 350 del 21.07.1998).

Attività di monitoraggio e controllo

La Provincia si avvale, per i controlli periodici e per l’accertamento delle violazioni, della Polizia Provinciale e degli altri organi di controllo competenti in materia. L’ufficio che rilascerà l’atto di iscrizione nel Registro Provinciale dei rifiuti, provvederà quindi ad inviare copia di tale atto ai suddetti organi di controllo. Il Comune sede della prevista attività sarà opportunamente informato, per le verifiche di tipo urbanistico ed igienico-sanitario di competenza. Qualora la Provincia  accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare gli standard operativi diffida la ditta a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento comporterà la sospensione dell’attività di recupero.

Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente:

Diego Vicarelli – tel 0564 484787, indirizzo mail: d.vicarelli@provincia.grosseto.it

Giancarlo Tei – tel 0564 484771, indirizzo mail:g.tei@provincia.grosseto.it