Sezione aggiornata il 08/02/2024

L’art. 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 , ha stabilito l’obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidati che si presentano alle competizioni elettorali di qualunque genere di pubblicare – nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno intendono presentarsi nella competizione elettorale -, per ciascun candidato, il curriculum vitae (fornito dal candidato medesimo) e il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002 n.313.
L’obbligo di cui all’art. 1, c. 14, della L. 3/2019 di pubblicazione di cui sopra, in riferimento alle Elezioni provinciali, deve pertanto essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell’elezione. Entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni (10 marzo 2024), la Provincia pubblicherà le informazioni (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale) nella presente sezione – ai sensi dell’art. 1, c. 15, della citata L. 3/2019.

Casellario/Curricula candidati

Sezione aggiornata il 06/03/2024

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