REGOLE FONDAMENTALI
Divieti e regole per la tutela della fauna minore protetta, per la raccolta delle lumache e la cattura delle rane, l'immissione in natura di specie estranee alla fauna locale.
Dal mese di aprile 2000, è in vigore la
Legge Regionale
Toscana n. 56/2000 per la conservazione e la tutela degli habitat, della
flora e della fauna selvatiche.
La legge, nell'allegato B, elenca la fauna minore protetta, fra cui animali
molto comuni: anfibi come il Rospo, la Raganella, la Salamandra e il Tritone;
Rettili come l'Orbettino, il Ramarro e il Geco; piccoli Mammiferi come il
Toporagno, la Talpa e l' Arvicola. Vi sono poi, in elenco, numerosi Invertebrati.
La sanzione prevista per la cattura, uccisione, detenzione
o cornmercializzazione di questi animali è di Euro 516 per ogni esemplare,
fino ad un massimo di Euro 5164.
Nell'allegato B1 sono elencate le specie soggette a prelievo regolamentato:
le Chiocciole delle specie Helix. (monachella, lumacone) ed Eobania (mezzana,
lumaca rigata) e le Rane (Rana verde e Rana esculenta).
La sanzione prevista per infrazioni riguardanti le specie comprese nell'allegato
B1 è di 50 Euro per esemplare, fino ad un massimo di 1032 Euro.
La sanzione prevista per chi immette in natura specie estranee alla fauna
locale (ad es. tartarughe americane etc.) è di 516 Euro
La fauna oggetto di violazioni alla
Legge
Regionale Toscana n. 56/2000 sarà sottoposta a sequestro amministrativo
e quindi confiscata dalla Provincia.