FAQ -Domande e risposte
1) D.: Il controllo degli impianti termici da parte della Provincia di Grosseto è limitato ai soli impianti in fabbricati ad uso civile (appartamenti ecc..)?
R.: No. Il controllo è esteso a tutti i fabbricati dotati di impianti che rientrano nella definizione di impianto termico data dal DPR 412/93, e cioè un insieme formato da un generatore di calore (non necessariamente una caldaia come viene normalmente intesa e non necessariamente un generatore a combustione), dalla rete di distribuzione del fluido (tubazioni o canali) che trasporta il calore (normalmente acqua o aria), dai corpi scaldanti che diffondono il calore negli ambienti da riscaldare (radiatori, ventilconvettori, aerotermi ecc..) e dai sistemi di controllo del processo (termostati ambiente o a bordo dei corpi scaldanti, cronotermostati, centraline climatiche ecc..).
Rientrano in questa definizione anche gli impianti di climatizzazione con pompa di calore elettrica se sono dotati di una rete di distribuzione del fluido termovettore (aria o acqua); non vi rientrano gli apparecchi singoli (stufe, caminetti, termoconvettori elettrici ecc..).
2) D.: La procedura di autocertificazione per il controllo degli impianti termici è estesa a tutti i comuni della provincia di Grosseto?
R.: La campagna di autocertificazione è estesa a tutti i comuni della nostra provincia ad esclusione del comune di Grosseto che, in quanto superiore a 40'000 abitanti, deve ai sensi del combinato disposto dei DD.PP.RR. 412/93 e 551/99 provvedere autonomamente ai controlli sugli impianti termici.
3) D.: La procedura di autocertificazione per il controllo degli impianti termici va fatta per ogni tipo di impianto?
R.: Va fatta solo per gli impianti aventi potenza complessiva fino a 35 kW (circa 30'000 kcal/h). Per gli impianti di potenza superiore la Provincia procederà in modo differente, con controlli a tappeto facendo riferimento a banche dati in fase di costituzione. Due parole sul significato di "potenza complessiva" di un impianto. Capita a volte che una unità immobiliare (appartamento, villetta, fondo commerciale ecc..) sia servita da un impianto termico in cui al posto di un’unica caldaia ve ne sono più di una (tipicamente due), spesso aventi ciascuna potenza inferiore a 35 kW; se tutte le caldaie fanno capo ad un’unica rete di distribuzione la potenza complessiva dell’impianto è data dalla somma delle portate termiche delle singole caldaie e se è superiore a 35 kW quell’impianto rientra nel regime di controllo a tappeto e non di autocertificazione. Se invece ogni caldaia serve una rete di distribuzione distinta dalle altre, con propri corpi scaldanti, l’unità immobiliare sarà servita da tanti impianti termici quante sono le caldaie; dovrà ,allora, essere presentata un’autocertificazione per ogni impianto o, al limite, un’unica autocertificazione specificando il numero di caldaie a servizio dell’unità immobiliare, allegando un bollettino di pagamento per un importo pari a (n° caldaie x 7) Euro e i modelli H rilasciati dal manutentore (uno per ogni caldaia).
4) D.: La manutenzione e il controllo dell’impianto termico sono obbligatorie?
R.: Sì! Queste operazioni, a meno di indicazioni differenti date dal costruttore dell’impianto o dai costruttori delle apparecchiature, vanno eseguite almeno una volta all’anno. Fanno eccezione le verifiche di controllo specificate nel "libretto di impianto" (per generatori di calore con potenza nominale minore di 35 kW); in questo caso esse (es.: l’analisi dei fumi) possono essere eseguite ogni due anni (la manutenzione resta però annuale). Per centrali termiche con potenza nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, le verifiche sono almeno annuali tranne la misura del rendimento di combustione che è semestrale.
5) D.: I termocamini e le termocucine sono impianti termici da sottoporre a controllo e manutenzione e da sottoporre ad autocertificazione?
R.: Se, come specificato nella risposta alla domanda 1), termocamini e termocucine sono allacciati ad una rete di tubazioni e forniscono calore a corpi scaldanti (es.: radiatori) rientrano nella definizione di impianto termico e quindi sono da sottoporre a controllo e manutenzione periodici, se con potenza fino a 35 kW (deducibile da dati di targa per le termocucine o stimabile in base alle dimensioni del focolare per i termocamini) rientrano nel regime di autocertificazione, altrimenti saranno soggetti a controllo a tappeto.
1) D.: Quali sono le modalità per accedere ai finanziamenti per i pannelli solari termici e fotovoltaici?
R.: Per i pannelli solari termici e fotovoltaici è disponibile lo strumento dell’Accordo Volontario Settoriale promosso dalla Regione Toscana. Con esso chiunque (pubblico o privato, soggetto giuridico o persona fisica) può accedere a contributi pari al 25% del costo ammissibile per il solare termico (pannelli per la produzione di acqua calda) e al 62% del costo ammissibile per il solare fotovoltaico (pannelli per la produzione di energia elettrica); la differenza di percentuale finanziabile è dovuta al diverso costo delle due tipologie di pannelli solari, molto più alto per i pannelli fotovoltaici. Le liste di attesa per la concessione dei finanziamenti sono aperte, in modo che chiunque possa presentare domanda in ogni momento; il finanziamento è erogato quando vi è disponibilità economica seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste inserite nelle suddette liste.
2) D.: Quali sono i canali di finanziamento per l’utilizzo delle energie rinnovabili in agricoltura?
R.: Per le aziende agricole o di trasformazione di prodotti agricoli è disponibile un canale di finanziamento messo a disposizione periodicamente dalla Regione Toscana. Per il 2003 ciò è stato fatto con la Deliberazione GRT n°357/03 (scaduta il 16 di Giugno); per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande si dovrà aspettare il 2004. L’entità del contributo è del 40% a fondo perduto sull’importo ammissibile al finanziamento e la domanda va presentata direttamente alla Regione Toscana; l’U.O. Energia della Provincia di Grosseto è comunque a disposizione per chiarimenti e consulenze in materia.
Limitatamente ai pannelli solari termici e fotovoltaici, vi sono poi i due canali di finanziamento legati agli Accordi Volontari Settoriali di cui alla domanda 1), con finanziamenti a fondo perduto rispettivamente del 25% e del 62% sull’importo ammissibile.
3) D.: Vorrei sapere come si può accedere al finanziamento di cui ho sentito parlare per le caldaie a legna.
R.: Il finanziamento in questione è legato alla Deliberazione GRT n°556/03 con cui la Regione Toscana concede un finanziamento per l’acquisto e l’installazione (o per la sostituzione di una caldaia esistente) di una caldaia a legna o a cippato di legna (cioè legna in scaglie). Possono beneficiare dei finanziamenti le aziende agricole, le case rurali dotate di bosco o impianti arborei capaci di fornire il combustibile e, in via subordinata ai primi due soggetti, qualunque utente che sia in grado di reperire sul posto il combustibile. L’entità del finanziamento è del 35% sugli extra-costi; ciò significa che questa percentuale di contributo deve essere calcolata sulla differenza tra il costo di una caldaia a legna o a cippato di legna e una caldaia tradizionale. In termini percentuali, abbiamo stimato che il finanziamento sia del 20-25% sul totale di costi. I costi finanziabili sono l’acquisto dei materiali, la progettazione e altri oneri tecnici, l’installazione. La domanda va presentata direttamente alla Regione Toscana; l’U.O. Energia della Provincia di Grosseto è comunque a disposizione per chiarimenti e consulenze in materia.
1) D.: Quali sono le procedure per conseguire l’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni?
R.: Le competenze in materia di gruppi elettrogeni sono state trasferite alle Province ai sensi del D.lgs 112/98.
La procedura di autorizzazione all’installazione e l’esercizio si applica ai gruppi elettrogeni destinati al funzionamento in continuo (escludendo perciò il funzionamento di soccorso) con potenza termica nominale superiore a 1 MW per quelli a benzina o gasolio e 3 MW per quelli a metano o GPL. E` bene precisare che per potenza termica nominale si intende la potenza termica immessa con il combustibile; essa può essere calcolata sia moltiplicando il consumo orario di combustibile per il potere calorifico inferiore del combustibile stesso, sia dividendo la potenza nominale elettrica per il rendimento globale del gruppo elettrogeno, il quale è il prodotto del rendimento elettrico dell’alternatore e del rendimento del motore primo. In linea di massima, per gruppi elettrogeni a gasolio (i più comuni!), la potenza termica nominale (in MW) si può stimare in modo cautelativo dividendo la potenza nominale elettrica (in kW) per 330; questo metodo fornisce un valore approssimato e nel dubbio è sempre bene attenersi al calcolo esatto.
Nei casi in cui non è obbligatoria l’autorizzazione, si può procedere con una semplice comunicazione; entrambe le procedure richiedono la compilazione di appositi modelli e la presentazione di vari documenti: la modulistica e l’elenco della documentazione d presentare possono essere richiesti all’U.O. Energia e saranno disponibili sul sito della Provincia di Grosseto.
Territorio:
Ufficio energia:
caldaie
gruppi elettrogeni
Fonte Solare
Faq Domande e risposte
per informazioni
Renzo Rossi
tel.: 0564-484813