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CALENDARIO VENATORIO 1999-2000

delibera di consiglio n. 59 del 28 aprile1999


Allegato 1


Il PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

 

 

RENDE NOTO

Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull’intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata:

 

 

TITOLO 1- STAGIONE VENATORIA

 

Art. 1 (Stagione venatoria e giornate di caccia).

 

  1. La stagione venatoria ha inizio il 19/09/1999 e termina il 31/01/2000.
  2. Per l’intera stagione venatoria la caccia é consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
  3. Nel periodo dal 2 ottobre al 29 Novembre 1999, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e’ consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

 

Art. 2 (Giornata Venatoria)

  1. L’esercizio venatorio e’ consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:


a - dal 19 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b - dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c - dal 16 ottobre al 31 ottobre : dalle ore 6,45 alle ore 18.15 (ora legale);
d - dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
e - dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
f - dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
g - dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
h - dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
i - dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

 

  1. Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra e la caccia alla beccaccia che inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra.

     

TITOLO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

 

Art. 3 (Modalità e forme di caccia)

 

  1. L’esercizio venatorio dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 è consentito, anche con l’ausilio del cane in forma vagante e/o appostamento fisso o temporaneo.
  2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2000, la caccia vagante e l’uso del cane.
  3. È vietato, per l’installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
  4. Gli appostamenti temporanei possono essere istallati un’ora prima dell’orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo.
  5. L’accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non e’ permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all’art. 1 comma 3, é consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.
  6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.
  7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
  8. Nel periodo compreso fra il 1° e il 31 agosto e fra il 7 e il 19 settembre i cacciatori che partecipano alla realizzazione dei piani di assestamento e prelievo agli ungulati di cui all’art. 3 del Regolamento Regionale 15 luglio 1996 n. 4 possono essere autorizzati dalla Provincia ad effettuare prelievi per 5 giorni settimanali con l’esclusione del martedì e del venerdì.

 

 

Art. 4 (Carniere giornaliero)

  1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
  2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità: - lepri: 1 capo; - palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi; - beccacce: 3 capi; - tortore: 10 capi.
  3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.
  4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell’ambito di piani di abbattimento e per la volpe non sono applicati i limiti di cui al precedente comma 2, né si deve procedere a segnalazione sul tesserino.

 

 

Art. 5 (Allenamento ed addestramento cani).

 

Art. 6 (Tesserino venatorio)

  1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l’inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
  2. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno puntiforme (•) mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, ovvero l'Ambito Territoriale di Caccia, l'eventuale mobilità, l'accesso ad istituto privato, la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l’abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
  3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l’apposizione di un cerchio attorno al segno puntiforme (•) che contrassegna l’abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
  4. Il tesserino e’ mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al comune di residenza.

 

 

TITOLO III - CALENDARIO VENATORIO

 

Art.7 (Periodi di caccia e specie cacciabili)

  1. Dal 19 settembre al 30 dicembre ‘99 la caccia e’ consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle Aziende Faunistico Venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
  2. Dal 19 settembre al 8 dicembre 1999 e’ consentita la caccia alla lepre comune. Le province, tenuto conto della consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre 1999.
  3. Dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 la caccia e’ consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
  4. Dal 1 novembre 1999 al 31 gennaio 2000 e’ consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 4/96. Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 2 ottobre 1999 nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18 comma 2 Legge 157/92. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4, art. 15 comma I.
  5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’art. 30 comma 6 della LR 3/94 le province, sentito l'I.N.F.S., predispongono, a partire dal 1 agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al II comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L’autorizzazione e’ subordinata al parere favorevole dell’INFS.

 

Art. 8 (Deroghe)

  1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle Province, nei giorni 1 e 5 settembre 1999 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi. La Giunta Regionale nell’atto di autorizzazione individua gli orari di caccia ed i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18 comma 2 della Legge 157/92. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso, all’alzavola, al germano reale e alla marzaiola.
  2. L’allenamento e l’addestramento dei cani e’ vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
  3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e’ ulteriormente consentita, inoltre, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 2000. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio e’ consentito a partire dal 19 Settembre 1999.
  4. Le Province possono, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agri turistiche venatorie nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2000.

 

TITOLO IV - NORME GENERALI

 

Art. 9 (Immissioni)

 

Art. 10 (Sanzioni)

  1. Per le violazione alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla L.R. n. 3/1994 e della Legge n.157/92 si applicano le sanzioni di cui all'art. 58 lettera q) della L.R. 3/94.
  2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 60.000. La Giunta Regionale stabilisce criteri e modalità per l’applicazione della presente norma.

Art. 11 (Norma finale)

  1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
  2. La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma III del Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 12 (Abrogazione)

 

  1. È abrogata la L.R. 14 luglio 1998, n° 36 recante "Calendario venatorio 1998 – 1999" modificata dalla L.R. 3 agosto 1998, n° 47.

 

PER LA PROVINCIA DI GROSSETO RENDE INOLTRE NOTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

 

1. La caccia vagante e da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita con l’uso del cane nel periodo 1 - 31 gennaio 2000 con le seguenti limitazioni:

A) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nelle zone boscate in forma vagante con o senza l’uso del cane.

B) La caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante e con l’uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:

C) La caccia alla selvaggina migratoria , nel territorio non boscato, è consentita solo da appostamento con l’eventuale uso del cane;

2. È vietata la caccia alla starna ed alla pernice rossa in tutto il territorio della Provincia, in quanto si sono attivate procedure di interventi miranti la reintroduzione di tali specie in territori idonei al loro incremento allo stato naturale. Il divieto non si applica al territorio dell’Isola del Giglio, non interessato alla reintroduzione ed alle aziende agri turistico venatorie che utilizzano esclusivamente animali provenienti da allevamento;

3. E’ consentita la caccia alla lepre comune fino al 31 dicembre 1999;

4. È consentita la caccia da appostamento senza l’uso del cane alla tortora (Streptopelia turtur) nei giorni 1 e 5 settembre 1999 esclusivamente nelle zone non boscate;

5. È consentito, in conformità del regolamento provinciale per la gestione faunistica del capriolo e daino, il loro prelievo nel periodo 1 agosto 1999 - 30 settembre 1999;

6. È vietata la caccia al fagiano, con eccezione delle aziende faunistico venatorie e agri turistiche venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2000;

7. È consentito nell’area contigua al Parco Regionale della Maremma la caccia a tutti gli iscritti all’ATC secondo il territorio di competenza ed è così regolamentata:

A) il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 20 di selvaggina migratoria di cui:

1. Trampolieri, rallidi, palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi
2. Beccacce non più di 2 capi.

B) il numero complessivo annuo di capi prelevabili da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:

C) il numero complessivo di giornate di caccia da svolgersi all’interno della area contigua di cui sopra non dovrà superare il numero di 30.

D) ogni cacciatore è tenuto a segnalare sul tesserino rilasciato dall'ATC di competenza le giornate effettuate all’interno delle aree contigue a Parchi Naturali e Regionali.

La caccia alla Tortora (Streptopelia turtur ) termina il giorno 29/12/1999
La caccia al cinghiale è consentita nel periodo 1 novembre 1999 - 31 gennaio 2000.

Si ricorda che:

- nelle zone a particolare gestione di caccia, in base all’art. 7 comma c del Regolamento n. 3 del 3 maggio 1996, è vietata la caccia ai non autorizzati.

- per bosco, a norma della L.R.T. 73/96, si intende qualsiasi area, di estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, coperta da vegetazione forestale arborea che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20%.

 


 

1999 URP Provincia di Grosseto