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CALENDARIO VENATORIO
1999-2000
delibera di consiglio
n. 59 del 28 aprile1999
Allegato 1
Il PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
- Vista la legge 11/02/1992 n.
157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio;
- Vista la legge regionale toscana
12/01/1994 n. 3 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio ;
- Vista la legge regionale toscana
n. 23/99 approvata in data 27.04.1999;
- Vista la deliberazione della
Consiglio Provinciale del 28/04/1999 n. 59;
RENDE NOTO
Ai fini della razionale gestione
delle risorse faunistiche, sullintero territorio della Toscana, si
applica il seguente regime di caccia controllata:
TITOLO 1- STAGIONE
VENATORIA
Art. 1 (Stagione venatoria
e giornate di caccia).
- La stagione venatoria ha inizio
il 19/09/1999 e termina il 31/01/2000.
- Per lintera stagione venatoria
la caccia é consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare
della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì,
giovedì, sabato e domenica.
- Nel periodo dal 2 ottobre al
29 Novembre 1999, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì
e venerdì e consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da
appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo
delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
Art. 2 (Giornata Venatoria)
- Lesercizio venatorio e
consentito da unora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo
i seguenti specifici orari:
a - dal 19 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b - dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c - dal 16 ottobre al 31 ottobre : dalle ore 6,45 alle ore 18.15 (ora legale);
d - dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
e - dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
f - dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
g - dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
h - dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
i - dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.
- Fanno eccezione: la caccia di
selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra
e la caccia alla beccaccia che inizia unora dopo gli orari di cui
sopra.
TITOLO II - ESERCIZIO
DELLA CACCIA
Art. 3 (Modalità e forme
di caccia)
- Lesercizio venatorio dal
19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 è consentito, anche con lausilio
del cane in forma vagante e/o appostamento fisso o temporaneo.
- Le Province possono regolamentare,
nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2000, la caccia
vagante e luso del cane.
- È vietato, per linstallazione
degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree
sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva
o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
- Gli appostamenti temporanei
possono essere istallati unora prima dellorario di caccia;
al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del
materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli
ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario
e conduttore del fondo.
- Laccesso agli appostamenti
fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non e permessa
la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia
di cui allart. 1 comma 3, é consentito solo con il fucile
smontato o racchiuso in idoneo involucro.
- Il cacciatore è tenuto
alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì
tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla
postazione usata.
- Non è consentita la posta
alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- Nel periodo compreso fra il
1° e il 31 agosto e fra il 7 e il 19 settembre i cacciatori che partecipano
alla realizzazione dei piani di assestamento e prelievo agli ungulati di
cui allart. 3 del Regolamento Regionale 15 luglio 1996 n. 4 possono
essere autorizzati dalla Provincia ad effettuare prelievi per 5 giorni
settimanali con lesclusione del martedì e del venerdì.
Art. 4 (Carniere giornaliero)
- Per ogni giornata di caccia
il carniere complessivo non può superare i 2 capi di selvaggina
stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
- Il prelievo giornaliero di ogni
cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:
- lepri: 1 capo; - palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
- beccacce: 3 capi; - tortore: 10 capi.
- I limiti giornalieri di carniere
relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano
nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.
- Per gli ungulati il cui prelievo
avvenga nellambito di piani di abbattimento e per la volpe non sono
applicati i limiti di cui al precedente comma 2, né si deve procedere
a segnalazione sul tesserino.
Art. 5 (Allenamento ed addestramento
cani).
1. Lallenamento dei cani
e consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dellart. 30 della
L.R. 12 gennaio 94 n. 3, dal 22 Agosto al 16 settembre 1999, dal sorgere
del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale),
sullintero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.
Dal 11 settembre al 16 settembre lallenamento ed addestramento dei
cani e consentito ai soli cacciatori iscritti all'ATC. L'allenamento
non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole
di cui allart. 42 secondo comma della L.R. 3/94 e alla delibera consiliare
588/94, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti
in Toscana non iscritti ad A.T.C. Toscani laccesso e consentito
solo in regime di reciprocità.
Art. 6 (Tesserino venatorio)
- Per esercitare la caccia, il
cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto
il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione
della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna
del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato
residenza dopo linizio della precedente stagione venatoria ritireranno
il tesserino al Comune di provenienza.
- Il cacciatore, allinizio
della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno puntiforme
() mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero,
gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data
della giornata di caccia, ovvero l'Ambito Territoriale di Caccia, l'eventuale
mobilità, l'accesso ad istituto privato, la fruizione continuativa
delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve
essere altresì indicato, dopo labbattimento, ogni capo di
selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero
complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
- Il deposito dei capi di stanziale
abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante lapposizione
di un cerchio attorno al segno puntiforme () che contrassegna labbattimento
del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
- Il tesserino e mezzo di
controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine
deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al comune
di residenza.
TITOLO III - CALENDARIO
VENATORIO
Art.7 (Periodi di caccia e
specie cacciabili)
- Dal 19 settembre al 30 dicembre
99 la caccia e consentita a: coniglio selvatico, allodola,
merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per
la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni
relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano
nelle Aziende Faunistico Venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato
specifici piani di prelievo.
- Dal 19 settembre al 8 dicembre
1999 e consentita la caccia alla lepre comune. Le province, tenuto
conto della consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia
a tale specie fino al 31 dicembre 1999.
- Dal 19 settembre 1999 al 31
gennaio 2000 la caccia e consentita alle seguenti specie: alzavola,
beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia
grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella dacqua,
gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione,
pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
- Dal 1 novembre 1999 al 31 gennaio
2000 e consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità
stabilite dal regolamento regionale 4/96. Le Province possono individuare
i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata
a partire dal 2 ottobre 1999 nel rispetto dellarco temporale di cui
allart. 18 comma 2 Legge 157/92. Ai fini del contenimento dei danni
alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è abbattibile
per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento
regionale 15 luglio 1996 n. 4, art. 15 comma I.
- Nel rispetto delle indicazioni
dei piani di cui allart. 30 comma 6 della LR 3/94 le province, sentito
l'I.N.F.S., predispongono, a partire dal 1 agosto, nel rispetto dell'arco
temporale di cui al II comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992
n. 157, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni
di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento
provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle aziende faunistico
venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Lautorizzazione
e subordinata al parere favorevole dellINFS.
Art. 8 (Deroghe)
- La Giunta Regionale può
consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico venatori
provinciali, su richiesta circostanziata delle Province, nei giorni 1 e
5 settembre 1999 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur),
al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero
del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento
temporaneo non può superare i 4 capi. La Giunta Regionale nellatto
di autorizzazione individua gli orari di caccia ed i territori ove questa
può essere svolta, nel rispetto dellarco temporale di cui
allart. 18 comma 2 della Legge 157/92. La Giunta Regionale può
altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali
o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento
fisso, allalzavola, al germano reale e alla marzaiola.
- Lallenamento e laddestramento
dei cani e vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi
del comma 1.
- Nelle aziende agri-turistico-venatorie
e ulteriormente consentita, inoltre, nel rispetto dei piani di abbattimento
approvati dalle Province, la caccia alle seguenti specie provenienti da
allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in
aree recintate, fino al 31 gennaio 2000. Per gli ungulati, in dette aziende,
il prelievo venatorio e consentito a partire dal 19 Settembre 1999.
- Le Province possono, sentiti
i Comitati di gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta
eccezione per le aziende faunistico venatorie e agri turistiche venatorie
nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2000.
TITOLO IV - NORME GENERALI
Art. 9 (Immissioni)
1. Nei territori degli A.T.C.
è vietata limmissione di selvaggina successivamente al 31
Agosto 1999, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di
rispetto appositamente predisposte dove la caccia e vietata.
Art. 10 (Sanzioni)
- Per le violazione alle norme
della presente legge, non espressamente previste dalla L.R. n. 3/1994 e
della Legge n.157/92 si applicano le sanzioni di cui all'art. 58 lettera
q) della L.R. 3/94.
- Per la mancata riconsegna del
tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da £ 10.000
a £ 60.000. La Giunta Regionale stabilisce criteri e modalità
per lapplicazione della presente norma.
Art. 11 (Norma finale)
- Per tutto quanto non previsto
dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
- La Giunta Regionale, nell'attivazione
degli accordi di cui all'art. 12 comma III del Regolamento regionale 3
maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme
e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.
Art. 12 (Abrogazione)
- È abrogata la L.R. 14
luglio 1998, n° 36 recante "Calendario venatorio 1998 1999"
modificata dalla L.R. 3 agosto 1998, n° 47.
PER LA PROVINCIA DI
GROSSETO RENDE INOLTRE NOTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
1. La caccia vagante e da appostamento
alla selvaggina migratoria è consentita con luso del cane
nel periodo 1 - 31 gennaio 2000 con le seguenti limitazioni:
A) La caccia alla beccaccia è
consentita esclusivamente nelle zone boscate in forma vagante con o senza
luso del cane.
B) La caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante e con
luso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:
- zone palustri o assimilabili
e lungo i corsi dacqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto
- Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello
e Capalbio;
- nel Lago dellAccesa in
Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località
Voltina, agro di Istia dOmbrone, nel Comune di Grosseto così
delimitata : dalla località Istia dOmbrone, strada delle Conce
(campo sportivo ) fino allincrocio con la strada provinciale per
Campagnatico lungo detta strada fino al confine di Comune
lungo il confine fino al fiume Ombrone fiume Ombrone fino ad Istia
dOmbrone.
C) La caccia alla selvaggina
migratoria , nel territorio non boscato, è consentita solo da appostamento
con leventuale uso del cane;
2.
È vietata la caccia alla starna ed alla pernice rossa in tutto il
territorio della Provincia, in quanto si sono attivate procedure di interventi
miranti la reintroduzione di tali specie in territori idonei al loro incremento
allo stato naturale. Il divieto non si applica al territorio dellIsola
del Giglio, non interessato alla reintroduzione ed alle aziende agri turistico
venatorie che utilizzano esclusivamente animali provenienti da allevamento;
3.
E consentita la caccia alla lepre comune fino al 31 dicembre 1999;
4.
È consentita la caccia da appostamento senza luso del cane
alla tortora (Streptopelia turtur) nei giorni 1 e 5 settembre 1999 esclusivamente
nelle zone non boscate;
5.
È consentito, in conformità del regolamento provinciale per
la gestione faunistica del capriolo e daino, il loro prelievo nel periodo
1 agosto 1999 - 30 settembre 1999;
6.
È vietata la caccia al fagiano, con eccezione delle aziende faunistico
venatorie e agri turistiche venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed
il 31 gennaio 2000;
7.
È consentito nellarea contigua al Parco Regionale della Maremma
la caccia a tutti gli iscritti allATC secondo il territorio di competenza
ed è così regolamentata:
A)
il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente
non può superare i 20 di selvaggina migratoria di cui:
1.
Trampolieri, rallidi, palmipedi non più di 5 capi tra i quali non
più di 3 palmipedi
2. Beccacce non più di 2 capi.
B)
il numero complessivo annuo di capi prelevabili da ogni cacciatore per
le seguenti specie non dovrà superare:
- Palmipedi 20
- Lepre 5
- Capriolo 2
- Daino 8
C)
il numero complessivo di giornate di caccia da svolgersi allinterno
della area contigua di cui sopra non dovrà superare il numero di
30.
D)
ogni cacciatore è tenuto a segnalare sul tesserino rilasciato dall'ATC
di competenza le giornate effettuate allinterno delle aree contigue
a Parchi Naturali e Regionali.
La caccia alla Tortora (Streptopelia
turtur ) termina il giorno 29/12/1999
La caccia al cinghiale è consentita nel periodo 1 novembre 1999
- 31 gennaio 2000.
Si ricorda che:
- nelle zone a particolare gestione
di caccia, in base allart. 7 comma c del Regolamento n. 3 del 3 maggio
1996, è vietata la caccia ai non autorizzati.
- per bosco, a norma della L.R.T.
73/96, si intende qualsiasi area, di estensione non inferiore ai 2.000
metri quadrati, coperta da vegetazione forestale arborea che abbia una
densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare,
con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno
il 20%.
1999
URP Provincia di
Grosseto