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Vista la legge 11/02/1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la legge regionale toscana 12/01/1994 n. 3 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 27 del 26/06/2001;
Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull'intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata:
TITOLO 1- STAGIONE VENATORIA
CAPO I
STAGIONE VENATORIA
ARTICOLO 1 - (Stagione venatoria e giornate di caccia)
1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina il 31 gennaio 2002.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 29 novembre 2001, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia di appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
ARTICOLO 2 - (Giornata venatoria)
1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:
a) dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottobre al 28 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal 28 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,40;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.
2. Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.
CAPO II
ESERCIZIO DELLA CACCIA
ARTICOLO 3 - (Modalità e forme di caccia)
1. L'esercizio venatorio dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 è consentito, anche con l'ausilio del cane, sia in forma vagante sia da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2002, la caccia vagante e l'uso del cane.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, al momento dell'abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.
ARTICOLO 4 - (Carniere giornaliero)
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
a) lepri: 1 capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
c) beccacce: 3 capi;
d) tortore: 10 capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento, ai sensi dell'art. 7 comma 5, non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nell'apposito libretto.
ARTICOLO 5 - (Allenamento ed addestramento cani)
ARTICOLO 6 - (Tesserino venatorio)
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (¸) o (x), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità, e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al momento della cessazione dell'attività venatoria e comunque entro le ore 13, il numero dei capi abbattuti al mattino. In caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13, al termine dell'attività dovrà essere indicato il numero degli ulteriori capi abbattuti nel pomeriggio.
3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (¸) o (x), che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.
CAPO III
CALENDARIO VENATORIO
ARTICOLO 7 - (Periodi di caccia e specie cacciabili)
1. Dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Provincie possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dal 16 settembre al 9 dicembre 2001 è consentita la caccia alla lepre comune.
3. Dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
4. Dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio 2002 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996 n.4. Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre 2001 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 1996.
5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della l.r. 3/1994 le Provincie, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 2 dell'art. 18 della l. 157/1992, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS.
ARTICOLO 8 - (Deroghe)
1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle Province, nei giorni 1 e 2 settembre 2001 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della l. 157/1992. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Provincie, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'art. 16 della l. 157/1992 è ulteriormente consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 2002. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 16 settembre 2001.
4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2002.
CAPO IV
NORME GENERALI
ARTICOLO 9 - (Immissioni)
1. Nei territori degli ATC è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 2001, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.
ARTICOLO 10 - (Sanzioni)
1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui all'art. 58 comma 1 lettera q) della l.r. 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da L. 10.000 (euro 5,16) a L. 60.000 (euro 30,99).
ARTICOLO 11 - (Norma finale)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.
ARTICOLO 12 - (Abrogazione)
E' abrogata la legge regionale 20 marzo 2000 n. 28 (Calendario venatorio 2000-2001).
1. La caccia vagante e da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita con l'uso del cane nel periodo 1 - 31 gennaio 2002 con le seguenti limitazioni:
A) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nel bosco in forma vagante e con l'uso del cane.
B) La caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante e con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:
- zone palustri o assimilabili e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico ñ lungo detta strada fino al confine di Comune ñ lungo il confine fino al fiume Ombrone ñ fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.
2. E' vietata la caccia alla starna ed alla pernice rossa in tutto il territorio della Provincia, in quanto si sono attivate procedure di interventi miranti la reintroduzione di tali specie in territori idonei al loro incremento allo stato naturale. Il divieto non si applica al territorio dell'Isola del Giglio, non interessato alla reintroduzione ed alle aziende agri turistico venatorie che utilizzano esclusivamente animali provenienti da allevamento;
3. È consentita la caccia al fagiano fino al 31 gennaio 2002.
4. E' consentito in conformità del Regolamento Provinciale per la gestione faunistica del capriolo e del daino il loro prelievo nel periodo 1 agosto 2001 - 30 settembre 2001.
5. E' consentita, previo parere favorevole della Regione Toscana, nei giorni 1 e 2 settembre 2001 la caccia da appostamento alla tortora (Strepopelia turtur) esclusivamente nelle zone non boscate, al colombaccio (Columba palumbus), nonché, al germano reale, all'alzavola e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente solo da appostamento fisso.
Aree Contigue (art. 23 Legge Regionale Toscana 3/94)
- il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:
L'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Pescinello ricade nel Comune di Roccalbegna, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Rocconi ricade nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Monte Penna ricade nel Comune di Castellazzara, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona ricade nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Laguna di Orbetello ricade nel Comune di Orbetello, l'area contigua al Parco Inteprovinciale di Montioni ricade nel Comune di Follonica, l'area contigua al Parco Regionale della Maremma ricade nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello.
Al solo fine di una maggiore chiarezza si ritiene opportuno riportare nel calendario venatorio relativo alla Provincia di Grosseto le seguenti ulteriori disposizioni:
Si ricorda che:
La caccia al germano reale, all'alzavola e alla marzaiola TERMINA IL GIORNO 28 Gennaio 2002 SOLTANTO NEI LAGHI ARTIFICIALI O ALTRE SUPERFICI ALLAGATE ARTIFICIALMENTE che hanno usufruito o potevano usufruire della PREAPERTURA nei giorni 1 e 2 Settembre.
Per bosco si intende quanto disposto dalla L.R.T. 39/2000, ed in particolare si evidenzia l'art. 3:"Ö
1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadri e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete
2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio
4. Sono assimilabili a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorchè non espressamente indicate nell'allegato A.
7. La Giunta Regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A..
8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestaleÖ "
NB: Si evidenzia come il Calendario venatorio regionale all'art. 8 (Deroghe) stabilisca che nei soli giorni 1 e 2 settembre 2001 il prelievo giornaliero del colombaccio non possa superare i 5 capi.