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Vista la legge 11/02/1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la legge regionale Toscana 12/01/1994 n. 3 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ;
Vista la legge regionale toscana n. 28/200 approvata in data 20.03.2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'11 luglio 2000 n. 90;
Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull'intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata:
1. La stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 2000 e termina il 31 gennaio 2001.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2000, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:
a) dal 17 al 30 settembre: dalle ore 6,00
alle ore 19,00;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
c) dal 16 ottobre al 28 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15;
d) dal 29 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.
2. Fanno eccezione agli orari di cui al comma 1:
a) la caccia di selezione agli ungulati
che termina un'ora dopo;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo.
1. L'esercizio venatorio dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2001, la caccia vagante e l'uso del cane.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, al momento dell'abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità
a) lepri: 1 capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
c) beccacce: 3 capi;
d) tortore: 10 capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento, ai sensi dell'art. 7 comma 5, non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nell'apposito libretto.
1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dall'art. 30 comma 10 della LR 12 gennaio 1994 n. 3, dal 20 agosto al 14 settembre 2000, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Dal 9 settembre al 14 settembre l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (A.T.C.). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della LR 3/94 e alla delibera Consiliare 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. Toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno puntiforme (.) mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, ovvero l'A.T.C., l'eventuale mobilità; l'accesso ad istituto privato, la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì; indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al segno puntiforme (.), che contrassegna l'abbattimento del capo, così; come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al Comune di residenza.
1. Dal 17 settembre al 31 dicembre 2000 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Provincie possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dal 17 settembre al 7 dicembre 2000 è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre 2000.
3. Dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
4. Dal 1 novembre 2000 al 31 gennaio 2001 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4. Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre, 2000 nel rispetto nell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 Legge 11 febbraio 1992 n. 157. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è; abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 Regolamento regionale 4/96.
5. Nel rispetto delle indicazioni dei
piani di cui all'art. 30 comma 6 della LR 3/94 le Provincie, sentito
l'I.N.F.S., predispongono a partire dal 2 agosto, nel rispetto
dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della Legge 157/92,
forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni
di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento
provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende
Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario.
L'autorizzazione è subordinata a
parere favorevole dell'I.N.F.S.
1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle Province nei giorni 2 e 3 settembre 2000 la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi. La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della Legge n. 157/92. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle Provincie, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'art. 16 della L. 157/92 è ulteriormente consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 2001. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 17 settembre 2000.
4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra l'1 ed il 31 gennaio 2001.
1. Nei territori degli A.T.C. è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 2000, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.
1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla LR n. 3/1994 e dalla Legge n. 157/92 si applicano le sanzioni di cui dall'art. 58 comma 1 lett. q) della LR 3/94.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti regionali in materia di caccia, si applica la sanzione di cui all'art. 58 comma 1 lett. g) della LR 3/94.
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 come sostituito dal Regolamento regionale 8 aprile 1998 n. 2 determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.
E' abrogata la LR 8 giugno 1999 n. 32 recante "Calendario venatorio 1999-2000".
SI RENDONO INOLTRE NOTE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
1. La caccia vagante e da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita con l'uso del cane nel periodo 1 - 31 gennaio 2001 con le seguenti limitazioni:
A) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nelle zone boscate in forma vagante e con l'uso del cane.
B) La caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante e con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:
- zone palustri o assimilabili e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico - lungo detta strada fino al confine di Comune - lungo il confine fino al fiume Ombrone - fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.
C) La caccia alla selvaggina migratoria, nel territorio non boscato, è consentita solo da appostamento con o senza l'uso del cane;
2. E' vietata la caccia alla starna ed alla pernice rossa in tutto il territorio della Provincia, in quanto si sono attivate procedure di interventi miranti la reintroduzione di tali specie in territori idonei al loro incremento allo stato naturale. Il divieto non si applica al territorio dell'Isola del Giglio, non interessato alla reintroduzione ed alle aziende agri turistico venatorie che utilizzano esclusivamente animali provenienti da allevamento;
3. È' consentita la caccia alla lepre fino al 31 dicembre 2000 e la caccia al fagiano fino al 7 gennaio 2001.
4. E' consentito in conformità del Regolamento Provinciale per la gestione faunistica del capriolo e del daino il loro prelievo nel periodo 2 agosto 2000 - 30 settembre 2000.
5. E' consentita, previo parere favorevole della Regione Toscana, nei giorni 2 e 3 settembre 2000, la caccia da appostamento alla tortora (Streptopelia turtur), esclusivamente nelle zone non boscate, e al colombaccio (Columba palumbus), limitatamente alle aree boscate.
Aree Contigue (art. 23 Legge Regionale Toscana 3/94)
1) Obbligo di cerchiare sul tesserino regionale il segno puntiforme (o), indicatore della giornata di caccia, nel caso di caccia effettuata all'interno delle aree contigue.
2) L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:
- il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:
a) Trampolieri, rallidi, palmipedi non
più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi
b) Beccacce non più di 2 capi.
c) Tortore non più di 7 capi
3) Le giornate di caccia svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30.
4) Non sono assoggettati alla limitazione
delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto
precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni
di territorio ricadente nell'area contigua. Rimane comunque l'obbligo
della cerchiatura di cui al punto 1) che precede. Si elencano
le Aree Contigue in Provincia di Grosseto:
L'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Pescinello ricade
nel Comune di Roccalbegna, l'area contigua alla Riserva Naturale
Provinciale Rocconi ricade nei comuni di Roccalbegna e Semproniano,
l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Monte Penna
ricade nel Comune di Castellazzara, l'area contigua alla Riserva
Naturale Provinciale Diaccia Botrona ricade nei comuni di Castiglione
della Pescaia e Grosseto, l'area contigua alla Riserva Naturale
Provinciale Laguna di Orbetello ricade nel Comune di Orbetello,
l'area contigua al Parco Inteprovinciale di Montioni ricade nel
Comune di Follonica, l'area contigua al Parco Regionale della
Maremma ricade nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello.
Al solo fine di una maggiore chiarezza si ritiene opportuno riportare nel calendario venatorio relativo alla Provincia di Grosseto le seguenti ulteriori disposizioni:
- La caccia al cinghiale, sia in forma
singola nelle aree non vocate sia in battuta nelle aree vocate,
è consentita nel periodo che va dal 1 novembre 2000 sino
al 31 gennaio 2001.
- La caccia alla tortora (Streptopelia turtur) termina, previo
parere favorevole della Regione Toscana alla preapertura, il giorno
29/12/2000 mentre quella al colombaccio (Columba palumbus) termina
il giorno 29/01/2001
Si ricorda che:
- nelle zone a particolare gestione di caccia, in base all'art. 7 comma c del Regolamento n. 3 del 3 maggio 1996, è vietata la caccia ai non autorizzati.
- per bosco si intende quanto previsto dall'art. 3 della L.R.T. 39/2000.