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La Legge 225/92, che istituiva il Servizio Nazionale della Protezione Civile all'art. 13 assegna i seguenti compiti alle province, in particolare:
Art.13 Competenze delle province
- Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e zegionali.
- Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
Successivamente, il Decreto Legislativo 112/98, all'art 108, comma b), modifica ed amplia le competenze di cui sopra.
Sono attribuite alle province le funzioni relative:
- all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n° 225;
Con la modifica del titolo V° della Costituzione Italiana, con Legge 3/2001, la materia della Protezione Civile è stata dichiarata materia di legislazione concorrente.
A seguito di quanto sopra, la Regione Toscana, con Legge Regionale 67/2003, ha stabilito le funzioni della Provincia in materia di Protezione Civile:
Art. 9
- La provincia esercita le seguenti funzioni:
- elabora, in conformita` a quanto previsto nell`articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;
- definisce, in conformita` a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l`organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell`ambito del territorio provinciale;
- provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all`articolo 15 concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;
- adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attivita` di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell`ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d`intervento;
- provvede all`organizzazione dell`attivita` di censimento dei danni, nell`ambito provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione;
- concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell`emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi ai sensi dell`articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;
- provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla sezione II.
- La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attivita` di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene:
- l'elaborazione del quadro dei rischi;
- l'attività di formazione;
- la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare d`intesa con i comuni e le altre autorità competenti.
- La provincia, nell'ambito delle procedure di programmazione degli interventi di formazione definiti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, rientamento, formazione professionale e lavoro), ai fini di cui al comma 2, lettera b garantisce l'integrazione delle politiche formative con gli obiettivi di cui alla presente legge, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 2.
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