EMISSIONI IN ATMOSFERA D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152
A seguito della entrata in vigore [29 aprile 2006] del Dlgs. 03 aprile 2006, n. 152 [pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006], le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali, in precedenza regolamentate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono sottoposte ai disposti della Parte quinta del sopra citato decreto legislativo. In particolare, il Titolo I della parte quinta del citato Dlgs. 152/2006 si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II dello stesso decreto ed alle attività che producano emissioni in atmosfera. I soggetti che intendono presentare richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovranno, tramite il competente SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune ove ha sede l'impianto, qualora attivato, inoltrare le relativa domanda secondo l'apposita modulistica. La domanda di autorizzazione va presentata in n. 5 copie cartacee allo Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP - comunale, in caso di assenza del Suap, la domanda dovrà essere invia alla Provincia di Grosseto - Settore Ambiente via Aurelia Nord, 217 - Grosseto (in bollo euro 14.62) - utilizzando l'apposita modulistica reperibile nel sito stesso.
A. Ai sensi dell'art. 272 (impianti ed attività in deroga) comma 1 del Dlgs. n. 152 del 03.04.2006 la Provincia di Grosseto non prevede che i gestori degli impianti o delle attività, con emissioni scarsamente rilevanti, elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto, effettuino alcuna comunicazione di avvio di attività; Ai sensi dell'art. 269 comma 15 del Dlgs. n. 152 del 03.04.2006 la Provincia di Grosseto non prevede che i gestori degli impianti o delle attività di cui al art. 269, coma 14 effettuino alcuna comunicazione preventiva di avvio di attività; Ai sensi dell'art. 272 comma 2 per specifiche categorie di impianti individuate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto saranno adottate apposite autorizzazioni in via generale. La norma vigente dispone in via transitoria che i gestori di impianti autorizzati, anche in via provvisoria o tacita, ai sensi del D.P.R. 203/88 ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione di carattere generale debbano presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 nel rispetto dei termini di seguito indicati, ferma restando la possibilità da parte delle regioni e le province autonome di adottare, appositi calendari per la presentazione della domanda. In caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini sotto indicati. impianti anteriori al 1988 [ex art.12 DPR203/88] per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000 impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2010 tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014 tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018
Si rammenta che in caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
Procedimenti trattati * Autorizzazione emissioni in atmosfera nuovi impianti [art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Autorizzazione emissioni in atmosfera per modifiche d'impianti [art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Autorizzazione emissioni in atmosfera per trasferimento impianti [art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Autorizzazione emissioni impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 [art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Adozione Provvedimenti amministrativi per violazioni emissioni in atmosfera [278 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Comunicazioni modifiche non sostanziali [art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Autorizzazioni di carattere generale per attività di "riparazione e verniciatura di carrozzerie e autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a cielo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g" [DGRT 10 agosto 1992, n. 6855]; * Autorizzazioni di carattere generale attività di "Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti" [DGRT 4 ottobre 1993, n. 8807]; * Autorizzazione emissioni in atmosfera per emissioni di C.O.V. [art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006]; * Autorizzazioni di carattere generale per impianti a "ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso" di cui al DM 44/2004 [Determinazione Dirigenziale n. 604 del 04/02/2005].
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