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Discriminazione
Costituisce discriminazione ai sensi della legge 9.12.77 n.903 e dl 23.5.2000 n.196 art.8 qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso . Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o l'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento della attività lavorativa.
- L'Europa delle donne
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL' UNIONE EUROPEA CAPO III Articolo 21 Non discriminazione 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare ,sul sesso, la razza, il colore, della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale. il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Articolo 23 Parità tra uomini e donne La parità tra uomnini e donnedeve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro, e di retribuzione.
IL principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedanovantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
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