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Come opera l' ufficio della Consigliera di Parità
- Le consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiaziale anche in via d'urgenza per tutti i casi di disriminazione, diretta ed indiretta, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o al TAR territorialmente competente.
La consigliera regionale, in caso di discriminazioni dirette o indirette di carattere collettivo, può ricorrere autonomamente, senza alcuna delega.
- La consigliera provinciale deve essere invece delegata dalla lavoratrice/ore interessata/o che si ritiene discriminata/o. Il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina un piano di rimozione di tale situazione, sentiti i sindacati e la consigliera. L' inottemperanza all'ordine giudiziale è reato e comporta la perdita dei benefici previsti dalla legge e la revoca degli eventuali appalti di opere pubbliche assegnati.
- È prevista la facoltà per le consigliere di promuovere conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e, per la consigliera regionalein caso di discriminazione collettiva, presso il proprio ufficio. In quest'ultimo caso il verbale di conciliazione redatto dinanzi alla consigliera regionale diviene titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice di lavoro.
- La consigliera regionale riceve ogni biennio i rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende che occupano oltre 100 dipendenti e provvede alla elaborazione dei dati con l'ausilio tecnico della Regione Toscana ed al loro controllo mediante l'intervento del Servizio Ispettivo del Lavoro.
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Pagina aggiornata al:
27 Settembre 2005
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