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La Consigliera di Parità, le funzioni |
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Le funzioni della Consigliera di Parità
La Consigliera di Parità provinciale è un organismo previsto dalla L.125/91, legge finalizzata a favorire l'occupazione femminile e a promuovere l'ugualianza sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro ad evitare discriminazione di genere. Compito primario della Consigliera di Parità, è quello di vigilare sull'applicazione della legge e di promuovere ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della stessa. nell'esercizio delle proprie funzioni, la Consigliera, è un pubblico ufficiale con facoltà di ricorrere ai giudici del lavoro o ai tribunali amministrativi regionali, per denunciare casi di discriminazione di genere ed é abilitata a promuovere conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. La Consigliera nazionale, regionale e provinciale viene nominata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero Pari Opportunità, su designazione della Regione o della Provincia interessata. La durata del mandato è quadriennale. La Consigliera provinciale partecipa ai tavoli di parternariato locale ed è componente della Commissione provinciale tripartita e degli Organismi di Parità,Commissione Pari Opportunità e svolge funzioni di collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro e con organismi di parità degli enti.
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Pagina aggiornata al:
04 Maggio 2006
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