Provincia di Grosseto Una casa sicura una caldaia efficiente
L'Amministrazione Provinciale di Grosseto è l'Ente competente per i controlli degli impianti termici per tutti i Comuni della Provincia di Grosseto con l'esclusione del Comune di Grosseto in quanto unico comune con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.
Per ulteriore approfondimento consultare: il sito dell'amministrazione www.provincia.grosseto.it
Oppure contattare:
L'Ufficio Energia dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto ai numeri: 0564 484815-484819-484820-484813
E-mail: COSA DICE LA LEGGE
La Legge 10/91, i D.P.R. 412/93 e 551/99, il D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs 311/06 prevedono l'obbligo
di effettuare manutenzioni periodiche degli impianti termici ed assegnano ai Comuni (con popolazione superiore a 40.000 abitanti) ed alle Province nel restante territorio, la responsabilità di effettuare le ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli impianti termici installati sul territorio.
Il responsabile dell'impianto termico ( cioè chi lo utilizza ) è tenuto a far eseguire da personale abilitato ai sensi della Legge 37/08 ex 46/90, con una frequenza che varia a seconda del tipo e della potenza del generatore di calore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dalla ditta installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
La ditta intervenuta per l'esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, conformemente ai modelli previsti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., in relazione alle tipologie ed alla potenza dell'impianto.
Tali modelli, redatti normalmente in triplice copia su carta termica, dopo esser stati sottoscritti, per ricevuta e presa visione, dal responsabile dell'impianto devono essere inviati all'ente locale competente.
Le ditte hanno infatti l'obbligo di trasmettere i rapporti di controllo tecnico agli Enti locali competenti (Provincia o Comune) delle ispezioni sugli impianti termici presenti nel proprio territorio.
CINQUE ANNI DI CONTROLLI: QUALCHE DATO.
Già dal 2003 l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, insieme alle Associazioni di categoria degli artigiani, alla Camera di Commercio ed alle Associazioni dei consumatori siglarono un Protocollo di intesa per stabilire modalità e procedure omogenee di manutenzione e verifica degli impianti termici sul territorio grossetano. L'obbiettivo era garantire una maggior tutela verso gli utenti e nello specifico, di: - Migliorare i rendimenti degli impianti termici e quindi di risparmiare;
- Ridurre le emissioni in atmosfera e quindi tutelare l'ambiente;
- Aumentare la sicurezza.
Nel corso dell'ultima campagna di autocertificazione sono pervenute circa 25.000 autocertificazioni attestante l'avvenuta manutenzione per impianti termici ubicati nel territorio di competenza dell'Amministrazione Provinciale con un'attività ispettiva, tuttora in corso.
IL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA
Con il termine del periodo di deroga previsto dal D.Lgs. 192/05 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per i controllo sugli impianti termici. A tal fine si è reso necessario adeguare il protocollo di intesa in vigore dal 2003 ed è stato sottoscritto il nuovo protocollo di intesa per l'attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici sul territorio provinciale, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 70 del 04/05/2010.
Gli obbiettivi principali di questo atto sono:
A. verificare che gli impianti termici rispondano ai requisiti di sicurezza e di rendimento di combustione previsti dalle normative vigenti, per contribuire agli obbiettivi di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti anche in linea con quanto previsto dagli accordi di Kyoto;
B. Agevolare i Cittadini nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge;
C. Dare agli operatori del settore ed ai responsabili degli impianti termici un complesso di regole e garanzie predeterminati.
A questo scopo, l'atto prevede precisi ed ulteriori obblighi rispetto al quadro normativo vigente a carico dei manutentori aderenti, tra cui: - fornire l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori con l'asseverazione delle rispettive qualifiche professionali;
- essere in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- essere in possesso di polizze assicurative di responsabilità civile per danni contro terzi con un massimale non inferiore ad un milione di euro;
LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI
Il controllo e la manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguiti conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, uso e manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto o dall'impresa installatrice ed incaricata della manutenzione, se espressamente indicate.
In mancanza di tali indicazioni, e solo ed ESCLUSIVAMENTE in quel caso, i controlli devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali: - ogni due anni per gli impianti termici di potenza nominale inferiore a 35 kW alimentati da combustibile liquido, solido ed a gas;
- ogni anno per gli impianti termici di potenza nominale superiore o uguale a 35 kW.
Per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
Per tutti gli impianti termici soggetti a controllo, in occasione del primo intervento dall'entrata in vigore del nuovo protocollo d'intesa, l'installatore od il manutentore dovrà dichiarare usando l' apposito modello, da inviare in copia alla Provincia, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone la frequenza per la loro effettuazione.
Sono fatti salvi i casi in cui il costruttore del generatore di calore indichi una frequenza annuale, triennale o quadriennale per l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.
L'AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI TERMICI
Per autocertificare correttamente l'avvenuta manutenzione del proprio impianto ci si può rivolgere ad una ditta aderente al protocollo di intesa che, al momento del controllo, apporrà sul rapporto di controllo tecnico un numero di bollini "caldaia efficiente" , variabile a seconda della tipologia dell'impianto termico (Tab. 1 Tab. 2) e provvederà anche alla consegna del documento all'Amministrazione Provinciale.
In alternativa, se ci si avvale di una ditta che non aderisce al protocollo di intesa, il responsabile dell'impianto deve assicurarsi che la ditta consegni alla Provincia la copia del rapporto di controllo tecnico corredata dalla ricevuta di versamento per l'autocertificazione, il cui rapporto varierà a seconda della tipologia dell'impianto termico (Tab. 1 e Tab. 2).
Il versamento effettuato sul conto corrente postale n. 11479581 intestato a: Amministrazione Provinciale di Grosseto via Aurelia Nord. n.217/15 - 58100, Grosseto con la causale: "Autocertificazione impianto termico".
In occasione della prima autocertificazione, insieme al rapporto di controllo tecnico, deve pervenire la dichiarazione, redatta dal manutentore, da cui si evinca quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e quale sia la frequenza per la loro effettuazione.
PERCHE' AVVALERSI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE?
L'autocertificazione che si realizza con l'apposizione dei bollini sul rapporto di controllo tecnico, oltre ad evitare all'utente di recarsi all'ufficio postale per effettuare il versamento dei diritti e per spedire il modello, garantisce che in caso di controlli a campione da parte della Provincia su impianti regolarmente autocertificati, questi avvengano senza oneri per il responsabile dell'impianto.
In caso di impianti termici sprovvisti di autocertificazione, gli oneri dei controlli saranno a carico dei responsabili
dell'impianto nella misura sotto evidenziata: POTENZA IMPIANTO | COSTO DELLA VERIFICA |
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Potenza < 35 kW | Euro 60,00 | Potenza tra 35 e 116 kW | Euro 125,00 | Potenza tra 117 e 350 kW | Euro 170,00 | Potenza > 350 kW | Euro 200,00 |
QUANTO COSTA L'AUTOCERTIFICAZIONE?
I costi dell'autocertificazione vengono determinati con la Delibera dell'Ente competente per i controlli e variano a seconda della potenza dell'impianto ed alla frequenza con cui va autocertificata l'avvenuta manutenzione.
La tabella 1 contiene le indicazioni a partire dal 01/06/2010 per l'autocertificazione degli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW.
Tab. 1 AUTOCERTIFICAZIONE PER LE CALDAIE CON POTENZA INFERIORE A 35 KW TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO | COSTO/ numero BOLLINI |
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Inferiore a 35 kW con obbligo annuale | 5 Euro (1 bollino) | Inferiore a 35 kW con obbligo biennale | 10 Euro (2 bollini) | Inferiore a 35 kW con obbligo triennale | 15 Euro (3bollini) | Inferiore a 35 kW con obbligo quadriennale | 20 Euro (4 bollini) |
In caso di prima accensione di impianto termico non sono dovuti i diritti per l'autocertificazione.
A seguito delle recenti modifiche della normativa riguardante l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti termici ( D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) recepite con il nuovo protocollo, dal 01/06/2010 è possibile autocertificare anche gli impianti termici di potenza superiore o uguale a 35 kW.
La situazione relativa ai costi per l'autocertificazione di questi impianti è riepilogata nella tabella che segue.
Tab. 2 AUTOCERTIFICAZIONE PER LE CALDAIE CON POTENZA INFERIORE A 35 KW TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO | COSTO/ numero BOLLINI |
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Potenza compresa tra 35 e 70 kW | 20 Euro (4 bollini) | Potenza compresa tra 71 e 116 kW | 30 Euro (6 bollini) | Potenza compresa tra 117 e 249 kW | 50 Euro (10bollini) | Potenza compresa tra 250 e 349 kW | 100 Euro (20 bollini) | Potenza superiore a 350 kW | 120 Euro (24 bollini) |
LE ISPEZIONI DELLA PROVINCIA
La Provincia di Grosseto effettua i controlli documentali e le ispezioni necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici tramite soggetti abilitati e iscritti all'Albo dei Verificatori della Provincia di Grosseto.
Il verificatore incaricato effettuerà controlli tecnici e documentali e chiederà di vedere:
¿ il Libretto di impianto (per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW) o il Libretto di Centrale (per gli impianti termici con potenza superiore a 35 kW), che dovranno essere aggiornati e completi di eventuali allegati.
Dal 01/09/2003 devono essere utilizzati i nuovi libretti previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 17 marzo 2003. I vecchi libretti devono essere comunque conservati ed esibiti; - Dichiarazione di conformità, completa degli allegati per gli impianti termici installati dopo l'entrata in vigore della L. 46/1990;
- pratica I.S.P.E.S.L. per impianti termici con potenza sup. a 35 kW, che utilizzino l'acqua come fluido termovettore (esclusi pertanto generatori ad aria calda);
- certificato prevenzione incendi, solamente per impianti termici con potenza superiore a 116 kW.
- Autocertificazioni, cioè il rapporto di controllo tecnico conforme all'Allegato "F" o "G" al D.Lgs 192/05 e s.m.i. (in caso, rispettivamente, di impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW) corredati con il giusto numero di bollini applicati o della ricevuta di versamento per i diritti di autocertificazione.
SANZIONI
Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei responsabili degli impianti termici, è opportuno evidenziare che, a differenza di quanto avveniva con il previgente quadro normativo, ora esse incombono anche solo in caso di mancato rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione periodica.
Ed il Responsabile dell'impianto termico che non ottempera alle prescrizioni relative alle operazioni di controllo e di eventuale manutenzione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
La ditta incaricata del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto prescritto per l'esecuzione delle predette attività di controllo e manutenzione è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. dalla loro data di effettuazione, nel corso del 2008.
Sino al momento in cui non saranno disponibili i bollini da applicare sui rapporti di controllo tecnico per la loro validazione, le ditte aderenti al protocollo di intesa dovranno usare i modelli G dell'Amm.ne Provinciale sia direttamente, sia applicandoli ai rapporti di controllo tecnico aziendali conformi agli "F" o "G" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. nel numero previsto rispetto ai diritti dovuti per l'autocertificazione.
A titolo d'esempio si ripropongono i seguenti tre casi:
I° ESEMPIO: nel caso di manutenzione biennale per un impianto di taglia inferiore a 35 kW, al rapporto di controllo tecnico aziendale (conforme all'allegato G al D.Lgs.192/05 e s.m.i.) dovranno essere spillati num. 2 modelli "G" con ologramma provinciale per un controvalore di euro dieci.
II° ESEMPIO: nel caso di manutenzione annuale per impianto con taglia inferiore a 35 kW, al rapporto di controllo tecnico aziendale (conforme all'allegato G al D.Lgs.192/05 e s.m.i.) dovrà essere spillato num. 1 modelli "G" con ologramma provinciale per un controvalore di euro 5;
III° ESEMPIO: nel caso di manutenzione annuale su impianto di taglia pari a 80 kW al rapporto di controllo tecnico aziendale (conforme all'allegato "F" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) dovranno essere spillati numero 2 allegati G con ologramma provinciale per un controvalore di dieci euro.
PER RENDERE L'IMPIANTO PIÙ SICURO
Ogni anno siamo costretti ad assistere a casi di intossicazione da monossido di carbonio - un gas altamente tossico - a causa di impianti vecchi, difettosi e mal curati.
La corretta manutenzione e la prova dei fumi sono l'unica garanzia per avere in casa uno strumento che genera calore e non un killer.
Lo scoppio della caldaia, la diffusione di monossido di carbonio nell'ambiente, l'esplosione della canna fumaria sono i pericoli più evidenti, in alcuni casi addirittura mortali, che possono essere originarsi dal cattivo funzionamento di un impianto.
Le norme che impongono l'obbligo dei controlli sull'effettiva manutenzione sono, quindi, un'ulteriore garanzia di sicurezza.
RISPARMIARE RISPETTANDO L'AMBIENTE
Con l'uso, all'interno della caldaia, possono generarsi dei depositi che ostacolano latrasmissione del calore all'acqua causando la dispersione del calore prodotto.
Anche la cattiva regolazione del bruciatore può provocare fughe di calore.
La manutenzione costante del generatore di calore può, da sola, garantire un risparmio in bolletta tra il 5% ed il 10%, limitando anche i costi per la sostituzione delle parti del generatore di calore soggette ad usura.
Ciò significa: minori costi, perché gli impianti bruciano meno combustibile a parità di calore prodotto, e riduzione dell'inquinamento, perché si limita l'emissione in atmosfera dei gas responsabili dell'effetto serra.
QUANTO SI RISPARMIA?
L'efficienza di una caldaia viene quantificata con il rendimento di combustione, che rappresenta la percentuale dell'energia derivante dalla combustione trasferita al fluido termovettore.
Se la nostra caldaia ha un rendimento, per esempio, dell'88%, vuol dire che per 1 euro speso per l'acquisto di combustibile, 0,88 centesimi di euro vengono sfruttati come calore utile e 0,12 centesimi finiscono in "fumo" nei gas di scarico.
Una caldaia vecchia ed in cattivo stato di manutenzione, che, sempre per ipotesi, abbia un rendimento attorno al 75%, sprecherà in atmosfera, inquinando più del necessario l'aria che respiriamo, più di 0,25 centesimi dell'euro speso. |