Bollettino Ufficiale della Regione Toscana


    Leggi Regionali n 000078 del 29/10/1997 (Boll. n 40 del 05/11/1997, parte Prima , SEZIONE I )


    LR 31 Agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e LR 27 Luglio 1989, n. 45 "Norme per líesercizio di funzioni in materia di orientamento professionale." Modifiche.


    IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
    
    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
    
    la seguente legge:
    
    
    
    Capo I
    
    MODIFICHE DELLA LR 31 AGOSTO 1994, N. 70
    
    
    
    Art. 1
    
    
    
    Líart.  9  della  Legge  regionale  31  agosto  1994,  n.  70  eí
    
    sostituito dal seguente:
    
    
    
       "Agenzie formative
    
    
    
       1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie
    
       formative  gli   organismi  finalizzati  allo  svolgimento  di
    
       compiti ed  allíesercizio di funzioni in materia di formazione
    
       professionale.
    
    
    
       2. Sono agenzie formative:
    
    
    
       a) i  centri di formazione professionale e gli altri organismi
    
          costituiti dalle  Province per  líesercizio delle  funzioni
    
          inerenti la  formazione professionale, anche congiuntamente
    
          ad altre  attivitaí,  e  con  la  partecipazione  di  altri
    
          soggetti pubblici e privati;
    
       b) gli  enti   e  gli  organismi  pubblici  aventi  specifiche
    
          finalitaí di formazione;
    
       c) gli   enti,   comunque    denominati,      costituiti    da
    
          organizzazioni  rappresentative,   a  livello  nazionale  o
    
          regionale,  dei   lavoratori  dipendenti,   dei  lavoratori
    
          autonomi, degli  imprenditori e  del movimento cooperativo,
    
          ed altri  enti  costituiti  senza  scopo  di  lucro  ed  in
    
          possesso dei requisiti di cui al comma 4;
    
    
    
       3. Le  Province possono  stipulare apposite convenzioni per lo
    
       svolgimento  di   corsi  di  formazione  professionale  con  i
    
       soggetti di  cui  al  comma  due,  lett.  b)  e  c).  Analoghe
    
       convenzioni   possono    essere   stipulate   dalla   Regione,
    
       nellíambito  delle  competenze  ad  essa  riservate  ai  sensi
    
       dellíart. 17.
    
    
    
       4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere
    
       i seguenti requisiti:
    
    
    
       a) perseguire      specifiche    finalitaí    di    formazione
    
          professionale;
    
       b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e
    
          di idonee  risorse umane  e professionali,  al  fine  della
    
          ottimale realizzazione degli interventi programmati.
    
    
    
       5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed
    
       imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie
    
       formative limitatamente  ad interventi rivolti al personale di
    
       appartenenza,   ed    a   quelli    direttamente   finalizzati
    
       allíinserimento  lavorativo   degli   stessi   nella   propria
    
       organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali."
    
    
    
    Art. 2
    
    Líart. 10 della LR 70/1994 eí sostituito dal seguente:
    
    
    
       "Corsi riconosciuti  e  assenso  agli  Enti  pubblici  per  lo
    
       svolgimento di attivitaí volontaria di formazione
    
    
    
       1. I  corsi realizzati  da soggetti diversi da quelli indicati
    
       allíart. 9  possono essere  riconosciuti purcheí conformi alla
    
       programmazione regionale.
    
    
    
       2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
    
    
    
       a) avere    tra    i    propri    fini  quelli  di  formazione
    
          professionale;
    
       b) disporre   di    strutture,    capacitaí  organizzative  ed
    
          attrezzature idonee ai corsi da riconoscere;
    
       c) applicare  gli  indirizzi  della  programmazione  didattica
    
          regionale per  quanto riguarda  lo svolgimento dei corsi, i
    
          requisiti di  ammissione degli  allievi ed  i requisiti del
    
          personale insegnante;
    
       d) indicare   líammontare   della   retta  richiesta  ad  ogni
    
          allievo, al  fine di  valutarne la congruitaí ai costi medi
    
          degli interventi pubblici dello stesso tipo;
    
    
    
       3.  Líassenso   agli  Enti  pubblici  per  lo  svolgimento  di
    
       attivitaí  volontarie  di  formazione  professionale,  di  cui
    
       allíart. 41,  comma 3,  del DPR  24 luglio  1977, n.  616,  eí
    
       concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b)."
    
    
    
    Art. 3
    
    Líart. 13 della LR 70/1994 eí sostituito dal seguente:
    
    
    
       "Art. 13
    
       Beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi
    
    
    
       1. I  beni acquisiti  o prodotti  nellíambito degli interventi
    
       effettuati dalle  agenzie formative  di cui  allíart. 9  e dal
    
       soggetto di cui allíart. 17 bis entrano a far parte secondo le
    
       rispettive  competenze,   del  patrimonio   disponibile  della
    
       Regione o delle Province.
    
    
    
       2. I  beni acquisiti  o prodotti  nellíambito degli interventi
    
       formativi realizzati  da soggetti  diversi da quelli di cui al
    
       comma 1,  se finanziati con contributo pubblico, entrano a far
    
       parte  secondo   le  rispettive   competenze,  del  patrimonio
    
       disponibile  regionale  o  provinciale,  qualora  non  vengano
    
       alienati entro  il termine  previsto per  la presentazione del
    
       rendiconto. Sono  fatti salvi  i beni  di consumo  e quelli di
    
       modico valore.
    
    
    
       3. Le entrate finanziarie, a qualunque titolo realizzate nello
    
       ambito ed  in connessione  con gli interventi formativi di cui
    
       ai commi  precedenti devono  essere evidenziate  dal  soggetto
    
       attuatore nella  rendicontazione. Esse, qualora non siano giaí
    
       state  considerate   in  sede  di  approvazione  del  progetto
    
       finanziato, sono detratte dal finanziamento assegnato".
    
    
    
    Art. 4
    
    
    
    1. La  lett. c)  del comma  3 dellíart.  14 della  LR 70/1994  eí
    
    sostituita come segue:
    
    
    
       "c) gli     indirizzi    dellíattivitaí     di    ricerca    e
    
           sperimentazione, anche  con  riferimento  ai  rapporti  di
    
           collaborazione con  istituti pubblici  e privati  e con il
    
           soggetto individuato ai sensi del successivo art. 17 bis."
    
    
    
    2. Al  comma 4 dellíart. 14 della LR 70/1994, nella parte finale,
    
    dopo "17" e prima di "20", si aggiunte: "17 bis".
    
    
    
    Art. 5
    
    
    
    1. Il  comma 2  dellíart. 15 della LR 70/1994, eí sostituito come
    
    segue:
    
    
    
       "Lo schema di programma indica altresií le riserve finanziarie
    
       finalizzate agli  interventi di  diretta competenza regionale,
    
       distintamente articolate:
    
    
    
       a) per  le iniziative  da attuarsi in rapporto con il soggetto
    
          individuato ai  sensi dellíart.  17 bis  o  nellíambito  di
    
          convenzioni con enti e istituzioni pubbliche;
    
       b) per  quelle relative  a progetti da attuarsi su proposta di
    
          altri soggetti, pubblici e privati;
    
       c) per  quelle connesse  ad esigenze  straordinarie ed urgenti
    
          direttamente finalizzate allíoccupazione."
    
    
    
    Art. 6
    
    
    
    1. Dopo  líart. 17 della LR 70/1994, eí inserito il seguente art.
    
    17 bis:
    
    
    
       "Art. 17 bis
    
       Interventi sperimentali e innovativi
    
    
    
       1. Il  Consiglio regionale,  nel quadro  della  programmazione
    
       triennale disciplinata  dallíart.  14  della  presente  legge,
    
       individua gli  ambiti  di  intervento  nei  quali  si  ritiene
    
       opportuno procedere alla sperimentazione, nelle forme e con le
    
       modalitaí previste  nei commi seguenti, di specifici prototipi
    
       formativi a carattere innovativo.
    
    
    
       2. La  sperimentazione di  cui al  comma 1  eí affidata  ad un
    
       soggetto  altamente   qualificato  che   garantisca  líapporto
    
       integrato delle seguenti componenti:
    
    
    
       a) agenzie formative;
    
       b) imprese    o    consorzi    o    associazioni  di  imprese,
    
          specificamente  qualificate   negli  ambiti  di  intervento
    
          interessati;
    
       c) Universitaí  o singole  Facoltaí, Dipartimenti  o  Istituti
    
          Universitari.
    
    
    
       3. La  Giunta regionale  affida la  sperimentazione di  cui al
    
       comma 1 al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa
    
       pubblicazione  di   apposito  bando  ai  sensi  delle  vigenti
    
       normative nazionali e comunitarie; i rapporti tra la Regione e
    
       detto soggetto sono disciplinati da apposita convenzione."
    
    
    
    Art. 7
    
    
    
    1. La  lett. c)  del comma  3 dellíart.  18 della  LR 70/1994  eí
    
    sostituita come segue:
    
    
    
       "affidandone la realizzazione, nellíambito delle convenzioni a
    
       tal fine stipulate, al soggetto individuato ai sensi dellíart.
    
       17 bis della presente legge."
    
    
    
    Art. 8
    
    
    
    1. Líart. 6 della LR 70/1994 eí abrogato.
    
    
    
    2. Fino  al  31  dicembre  1997  restano  operanti  i  Centri  di
    
    interesse regionale  giaí disciplinati  dallíabrogato art.  6, ed
    
    operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
    
    
    
    3. La  Regione, fino  e non oltre il termine fissato dal comma 2,
    
    potraí procedere  ad affidare  al C.I.R. Ulteriori interventi, in
    
    conformitaí con  il vigente  Piano  regionale  triennale  per  la
    
    formazione professionale.
    
    
    
    Capo II
    
    MODIFICHE DELLA  LR 17  LUGLIO 1989, N. 45 "NORMA PER LíESERCIZIO
    
    DI FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE"
    
    
    
    Art. 9
    
    Líart. 3 della LR 17 luglio 1989, n. 45 eí cosií sostituito:
    
    
    
       "Piano regionale triennale per líorientamento
    
    
    
       1. Il  Consiglio regionale,  su proposta  della Giunta e sulla
    
       base delle  determinazioni del Programma regionale di sviluppo
    
       e  degli   altri  strumenti  della  programmazione  regionale,
    
       sentite le  Provincie e  i soggetti  maggiormente interessati,
    
       approva  il   Piano  regionale  triennale  per  líorientamento
    
       professionale.
    
    
    
       2. Il  Piano regionale  indica gli  obiettivi e  le  strategie
    
       dellíintervento regionale  e le  risorse  che  si  prevede  di
    
       destinare.
    
    
    
       3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:
    
    
    
       a) gli  obiettivi e  le prioritaí  relative alle  tipologie di
    
          intervento;
    
       b) le    metodologie  e  gli  strumenti  da  attivare  per  il
    
          conseguimento degli obiettivi;
    
       c) i  criteri e  gli strumenti essenziali per il monitoraggio,
    
          la valutazione e il controllo dei risultati dellíattivitaí;
    
       d) i  criteri  per    la  localizzazione    delle    strutture
    
          territoriali per líorientamento di cui allíart. 6;
    
       e) le  modalitaí di coordinamento fra gli interventi regionali
    
          di cui allíart. 1, comma 2;
    
       f) i  criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali
    
          pubblici e  privati che operano nellíambito delle finalitaí
    
          della presente legge;
    
       g) i  criteri, anche in fasce percentuali, per la ripartizione
    
          e líimpiego  delle risorse  finanziarie in  relazione  agli
    
          obiettivi indicati;
    
       h) le   risorse   finanziarie  finalizzate alla  realizzazione
    
          degli interventi regionali.
    
    
    
       4. Il  Piano triennale  puoí contenere ulteriori prescrizioni,
    
       indirizzi e  direttive rivolte  alla Giunta  regionale e  alle
    
       Province in  relazione  alle  rispettive  competenze  previste
    
       dalla presente  legge per  la formazione  e  líattuazione  del
    
       programma di attivitaí di cui allíart. 4.
    
    
    
       5. La  Giunta regionale  puoí proporre  al Consiglio eventuali
    
       aggiornamenti annuali del Piano triennale da approvarsi con le
    
       procedure di cui al comma 1."
    
    
    
    -----
    
    La presente  legge eí  pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della
    
    Regione. Eí fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
    
    osservare come legge della Regione Toscana.
    
    
    
    Firenze, 29 Ottobre 1997
    
    
    
    Chiti
    
    

    La presente legge eí stata approvata dal Consiglio regionale il 30/9/1997 ed eí stata vistata dal Commissario del Governo il 24/10/1997.

     


    Leggi Regionali n 000078 del 29/10/1997 (Boll. n 7 del 18/02/1998, parte Seconda , SEZIONE III )


    LR 31 Agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e LR 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per líesercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifica. (Pubblicata sul BU n. 40 del 5.11.1997 - parte prima).


    Si comunica  che, per  mero errore materiale, nella LR richiamata
    
    in oggetto,  risultano due  errori materiali, rispettivamente nel
    
    titolo e nellíarticolato:
    
    
    
    - nel  titolo, erroneamente  eí stata indicata "LR 27 luglio 1989
    
      n. 45" anzicheí "LR 17 luglio 1989, n. 45";
    
    
    
    - nellíarticolato,   allíart.   8,  1 e  2  comma,  si  eí  fatto
    
      riferimento "allíart. 6" anzicheí "allíart. 8".

     


    Leggi Regionali n 000078 del 29/10/1997 (Boll. n 7 del 19/02/1998, parte Prima , SEZIONE I )


    LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e LR 27 luglio 1989, n. 45 "Norme per líesercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche.


    Si comunica  che, per mero errore materiale il titolo ed il testo
    
    della Legge  in oggetto  contengono alcune imprecisazioni, che di
    
    seguito si riportano unitamente alle correzioni:
    
    
    
    Nel titolo, anzicheí "... LR 27 luglio 1989, n. 45..."
    
    
    
    leggasi
    
    
    
       "... LR 17 luglio 1989, n. 45..."
    
    
    
    A pag. 4 del BU - art. 8 - colonna sinistra - comma n. 1 e n. 2 -
    
    anzicheí:
    
    
    
    "...art. 6 della LR 70/1994..."
    
    
    
    leggasi
    
    
    
       "...art. 8 della LR 70/1994..."