Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Leggi Regionali n 000078 del 29/10/1997 (Boll.
n 40 del 05/11/1997, parte Prima , SEZIONE I )
LR 31 Agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale"
e LR 27 Luglio 1989, n. 45 "Norme per líesercizio di funzioni in materia
di orientamento professionale." Modifiche.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Capo I MODIFICHE DELLA LR 31 AGOSTO 1994, N. 70 Art. 1 Líart. 9 della Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 eí sostituito dal seguente: "Agenzie formative 1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie formative gli organismi finalizzati allo svolgimento di compiti ed allíesercizio di funzioni in materia di formazione professionale. 2. Sono agenzie formative: a) i centri di formazione professionale e gli altri organismi costituiti dalle Province per líesercizio delle funzioni inerenti la formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attivitaí, e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; b) gli enti e gli organismi pubblici aventi specifiche finalitaí di formazione; c) gli enti, comunque denominati, costituiti da organizzazioni rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e del movimento cooperativo, ed altri enti costituiti senza scopo di lucro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4; 3. Le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di corsi di formazione professionale con i soggetti di cui al comma due, lett. b) e c). Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalla Regione, nellíambito delle competenze ad essa riservate ai sensi dellíart. 17. 4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere i seguenti requisiti: a) perseguire specifiche finalitaí di formazione professionale; b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e di idonee risorse umane e professionali, al fine della ottimale realizzazione degli interventi programmati. 5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie formative limitatamente ad interventi rivolti al personale di appartenenza, ed a quelli direttamente finalizzati allíinserimento lavorativo degli stessi nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali." Art. 2 Líart. 10 della LR 70/1994 eí sostituito dal seguente: "Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivitaí volontaria di formazione 1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati allíart. 9 possono essere riconosciuti purcheí conformi alla programmazione regionale. 2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono: a) avere tra i propri fini quelli di formazione professionale; b) disporre di strutture, capacitaí organizzative ed attrezzature idonee ai corsi da riconoscere; c) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante; d) indicare líammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutarne la congruitaí ai costi medi degli interventi pubblici dello stesso tipo; 3. Líassenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivitaí volontarie di formazione professionale, di cui allíart. 41, comma 3, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, eí concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b)." Art. 3 Líart. 13 della LR 70/1994 eí sostituito dal seguente: "Art. 13 Beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi 1. I beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi effettuati dalle agenzie formative di cui allíart. 9 e dal soggetto di cui allíart. 17 bis entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province. 2. I beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi formativi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, se finanziati con contributo pubblico, entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile regionale o provinciale, qualora non vengano alienati entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto. Sono fatti salvi i beni di consumo e quelli di modico valore. 3. Le entrate finanziarie, a qualunque titolo realizzate nello ambito ed in connessione con gli interventi formativi di cui ai commi precedenti devono essere evidenziate dal soggetto attuatore nella rendicontazione. Esse, qualora non siano giaí state considerate in sede di approvazione del progetto finanziato, sono detratte dal finanziamento assegnato". Art. 4 1. La lett. c) del comma 3 dellíart. 14 della LR 70/1994 eí sostituita come segue: "c) gli indirizzi dellíattivitaí di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati e con il soggetto individuato ai sensi del successivo art. 17 bis." 2. Al comma 4 dellíart. 14 della LR 70/1994, nella parte finale, dopo "17" e prima di "20", si aggiunte: "17 bis". Art. 5 1. Il comma 2 dellíart. 15 della LR 70/1994, eí sostituito come segue: "Lo schema di programma indica altresií le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate: a) per le iniziative da attuarsi in rapporto con il soggetto individuato ai sensi dellíart. 17 bis o nellíambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche; b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati; c) per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate allíoccupazione." Art. 6 1. Dopo líart. 17 della LR 70/1994, eí inserito il seguente art. 17 bis: "Art. 17 bis Interventi sperimentali e innovativi 1. Il Consiglio regionale, nel quadro della programmazione triennale disciplinata dallíart. 14 della presente legge, individua gli ambiti di intervento nei quali si ritiene opportuno procedere alla sperimentazione, nelle forme e con le modalitaí previste nei commi seguenti, di specifici prototipi formativi a carattere innovativo. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 eí affidata ad un soggetto altamente qualificato che garantisca líapporto integrato delle seguenti componenti: a) agenzie formative; b) imprese o consorzi o associazioni di imprese, specificamente qualificate negli ambiti di intervento interessati; c) Universitaí o singole Facoltaí, Dipartimenti o Istituti Universitari. 3. La Giunta regionale affida la sperimentazione di cui al comma 1 al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa pubblicazione di apposito bando ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie; i rapporti tra la Regione e detto soggetto sono disciplinati da apposita convenzione." Art. 7 1. La lett. c) del comma 3 dellíart. 18 della LR 70/1994 eí sostituita come segue: "affidandone la realizzazione, nellíambito delle convenzioni a tal fine stipulate, al soggetto individuato ai sensi dellíart. 17 bis della presente legge." Art. 8 1. Líart. 6 della LR 70/1994 eí abrogato. 2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale giaí disciplinati dallíabrogato art. 6, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potraí procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformitaí con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale. Capo II MODIFICHE DELLA LR 17 LUGLIO 1989, N. 45 "NORMA PER LíESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE" Art. 9 Líart. 3 della LR 17 luglio 1989, n. 45 eí cosií sostituito: "Piano regionale triennale per líorientamento 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma regionale di sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, sentite le Provincie e i soggetti maggiormente interessati, approva il Piano regionale triennale per líorientamento professionale. 2. Il Piano regionale indica gli obiettivi e le strategie dellíintervento regionale e le risorse che si prevede di destinare. 3. Il Piano triennale stabilisce in particolare: a) gli obiettivi e le prioritaí relative alle tipologie di intervento; b) le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi; c) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei risultati dellíattivitaí; d) i criteri per la localizzazione delle strutture territoriali per líorientamento di cui allíart. 6; e) le modalitaí di coordinamento fra gli interventi regionali di cui allíart. 1, comma 2; f) i criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali pubblici e privati che operano nellíambito delle finalitaí della presente legge; g) i criteri, anche in fasce percentuali, per la ripartizione e líimpiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati; h) le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi regionali. 4. Il Piano triennale puoí contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive rivolte alla Giunta regionale e alle Province in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge per la formazione e líattuazione del programma di attivitaí di cui allíart. 4. 5. La Giunta regionale puoí proporre al Consiglio eventuali aggiornamenti annuali del Piano triennale da approvarsi con le procedure di cui al comma 1." ----- La presente legge eí pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Eí fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 Ottobre 1997 Chiti
La presente legge eí stata approvata dal Consiglio regionale il 30/9/1997 ed eí stata vistata dal Commissario del Governo il 24/10/1997.
Leggi Regionali n 000078 del 29/10/1997 (Boll.
n 7 del 18/02/1998, parte Seconda , SEZIONE III )
LR 31 Agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale"
e LR 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per líesercizio di funzioni in materia
di orientamento professionale". Modifica. (Pubblicata sul BU n. 40 del 5.11.1997
- parte prima).
Si comunica che, per mero errore materiale, nella LR richiamata in oggetto, risultano due errori materiali, rispettivamente nel titolo e nellíarticolato: - nel titolo, erroneamente eí stata indicata "LR 27 luglio 1989 n. 45" anzicheí "LR 17 luglio 1989, n. 45"; - nellíarticolato, allíart. 8, 1 e 2 comma, si eí fatto riferimento "allíart. 6" anzicheí "allíart. 8".
Leggi Regionali n 000078 del 29/10/1997 (Boll.
n 7 del 19/02/1998, parte Prima , SEZIONE I )
LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale"
e LR 27 luglio 1989, n. 45 "Norme per líesercizio di funzioni in materia
di orientamento professionale". Modifiche.
Si comunica che, per mero errore materiale il titolo ed il testo della Legge in oggetto contengono alcune imprecisazioni, che di seguito si riportano unitamente alle correzioni: Nel titolo, anzicheí "... LR 27 luglio 1989, n. 45..." leggasi "... LR 17 luglio 1989, n. 45..." A pag. 4 del BU - art. 8 - colonna sinistra - comma n. 1 e n. 2 - anzicheí: "...art. 6 della LR 70/1994..." leggasi "...art. 8 della LR 70/1994..."