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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1994, n. 70

Nuova disciplina in materia di formazione professionale.

7.9.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 60

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TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalitaí della formazione professionale)

1. La Regione Toscana, nellíambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attivitaí di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari.

2. La formazione professionale eí servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo, in attuazione dei principi costituzionali, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dellíorganizzazione del lavoro e funzionale ad una politica attiva dellíimpiego.

3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati:

4. Nellíambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attivitaí di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva per líimpiego.

ARTICOLO 2

(Coordinamento con altre attivitaí)

ARTICOLO 3

(Destinatari degli interventi)

2. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche nellíambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunitaí professionali .

Promuove e realizza altresií interventi specificamente rivolti a portatori di handicap e ad altre fasce deboli del mercato del lavoro e favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalitaí degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

ARTICOLO 4

(Diritto alla formazione)

ARTICOLO 5

(Ripartizione delle competenze e informazione)

1 Le funzioni amministrative in materia di formazione professionale sono delegate alle Provincie salvo quelle riservate alla Regione ai sensi del presente titolo e di quelli successivi.

2. Sono comunque di competenza della Regione le funzioni concernenti:

3. Le Provincie, ai sensi della presente legge:

4. La Regione e le Provincie sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ARTICOLO 6

(Rapporti con le parti sociali)

1. La Regione, nellíesercizio delle funzioni di propria competenza, ricerca e promuove la partecipazione delle organizzazioni democratiche rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese, noncheí degli enti ed organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nellíambito di accordi nazionali e regionali, attivando strumenti, anche a carattere permanente, e procedure idonei a garantirla e favorirla.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si attua in particolare nei campi dellíosservazione del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della rilevazione ed analisi dellíofferta di lavoro e dei fabbisogni di professionalitaí, della programmazione degli interventi relativi a contratti a causa mista, a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni od in mobilitaí, della elaborazione ed attuazione dei programmi comunitari secondo i principi e le regole del dialogo sociale europeo, noncheí della verifica di efficienza e di efficacia delle attivitaí.

3. La Regione promuove altresií idonee forme di consultazione e di partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori ed a fasce deboli del mercato del lavoro.

ARTICOLO 7

(Rapporti con líordinamento scolastico statale e con le Universitaí)

3. In particolare, possono essere programmati e realizzati:

4. La Regione e le Provincie possono mettere a disposizione degli organi della scuola statale e delle universitaí strutture, attrezzature e personale per lo svolgimento di attivitaí di tirocinio lavorativo e di formazione pratica.

TITOLO II

NORME PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITAí

FORMATIVE

ARTICOLO 8

(Centro di interesse Regionale)

3. I centri suddetti operano in riferimento a specifici comparti di attivitaí economiche, o a gruppi omogenei di professionalitaí, e svolgono nei rispettivi settori, direttamente o su incarico della Regione, attivitaí a carattere formativo o ad esse connesse, concernenti lo studio e la elaborazione, la ricerca applicata, la sperimentazione, la documentazione, la diffusione dei risultati, la consulenza ed assistenza tecnica.

4. Nei centri di interesse regionale eí garantito líapporto

integrato delle seguenti componenti essenziali:

a) almeno una agenzia formativa di cui al successivo articolo 9

specializzata o con documentata esperienza nel settore;

b) líUniversitaí, ovvero sue facoltaí, dipartimenti, istituti,

corsi o insegnamenti;

c) almeno una impresa o consorzio o associazione di imprese

dellíarea tematica di riferimento del centro.

5. Nei centri di interesse regionale puoí inoltre essere previsto

líapporto, tra gli altri, di istituti di istruzione, di istituti

e centri di ricerca, di centri e strutture di servizio promossi

da imprese o da associazioni sindacali.

6. I soggetti che concorrono al funzionamento del centro, i

rispettivi apporti e reciproci rapporti devono risultare da atti

formalmente assunti ed impegnativi ai sensi di legge. Eí altresií

individuato, con le stesse modalitaí, chi ha la rappresentanza

del centro e chi sia responsabile, sotto il profilo

amministrativo, delle attivitaí realizzate per la Regione.

7. I contenuti e le modalitaí dei rapporti tra la Regione ed i

centri sono definiti da convenzioni-quadro di durata quadriennale

deliberate dalla Giunta regionale.

Nellíambito della convenzione, le singole attivitaí che i centri

di interesse regionale sono tenuti a realizzare sono individuate

ed affidate ai sensi della presente legge.

8. I progetti direttamente presentati dalla Regione ai competenti

organismi statali o dellíUnione Europea possono essere realizzati

dai centri di interesse regionale. In tal caso il Consiglio

regionale puoí emanare direttive alla Giunta e la Giunta puoí

formulare indirizzi operativi ai centri volti ad assicurare che

gli interventi si svolgano in conformitaí dei progetti approvati.

La convenzione di cui al comma 7 prevede le modalitaí per

líadeguamento in ogni tempo agli indirizzi operativi della Giunta

Regionale.

9. La individuazione dei centri di interesse regionale, noncheí

la partecipazione o il riconoscimento della Regione, ai sensi del

comma 2, eí di competenza del Consiglio regionale, che provvede,

nel rispetto delle norme vigenti, con propria deliberazione,

sentite le parti sociali, previo accertamento dei requisiti di

cui al presente articolo e dellíelevato livello qualitativo delle

prestazioni professionali che il centro eí in grado di garantire.

ARTICOLO 9

(Agenzie formative)

1. Per agenzie formative della Regione si intendono, ai sensi e

per gli effetti della presente legge, le strutture e le

articolazioni organizzative da essa istituite per líesercizio

delle funzioni in materia di formazione professionale e,

limitatamente allíesercizio delle attivitaí previste dalle

convenzioni di cui allíarticolo 8, i centri di interesse

regionale individuati ai sensi del medesimo articolo.

2. Sono agenzie formative della Provincia i centri di formazione

professionale e le altre strutture da essa istituite per

líesercizio delle funzioni in materia di formazione

professionale, anche congiuntamente ad altre attivitaí e con la

partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, in una delle

forme previste dallíart. 22 della L. 8-6-1990, n. 142.

3. Sono inoltre considerate agenzie formative ai fini della

presente legge:

a) le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici o di

diritto pubblico interno od internazionale con specifiche

finalitaí di formazione;

b) gli enti, comunque denominati, costituiti, anche

congiuntamente, da organizzazioni democratiche

rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei

lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli

imprenditori o del movimento cooperativo;

c) gli enti in qualsiasi forma costituiti da associazioni o

fondazioni con finalitaí formative o sociali o da imprese e

loro consorzi;

d) altri soggetti, costituiti senza fini di lucro, in possesso

dei requisiti di cui al successivo comma 4.

4. Le agenzie formative di cui al comma 3 possono essere soggetti

di convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione

professionale qualora posseggano i seguenti requisiti:

- avere tra i propri fini ed attivitaí la formazione

professionale;

- disporre di strutture materiali e organizzative, di

attrezzature e di capacitaí professionali idonee alla

realizzazione degli interventi programmati;

- applicare nei confronti del personale dipendente i contratti

collettivi nazionali di lavoro per il settore di appartenenza;

- osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali obbligatorie.

5. Le convenzioni di cui al comma 4 sono stipulate a condizione

che il soggetto interessato:

- renda pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il

bilancio per il centro di attivitaí oggetto della convenzione

stessa;

- accetti il controllo della Regione, della Provincia e, per le

rispettive competenze, delle altre pubbliche amministrazioni,

anche mediante ispezione, sullíattuazione della convenzione e

sulla utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati;

- presti, se richiesto, idonea cauzione, anche mediante

fidejussione, a garanzia del buon fine dei finanziamenti

attribuiti.

6. Le imprese e gli altri enti che non abbiano ad oggetto della

propria attivitaí la formazione professionale possono assumere il

ruolo di agenzia formativa esclusivamente per interventi rivolti

al personale interno o direttamente finalizzati allíinserimento

lavorativo sulla base di accordi sindacali.

ARTICOLO 10

(Corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo

svolgimento di attivitaí volontaria di formazione)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati

allíarticolo 9 possono essere riconosciuti con deliberazione

della Giunta Regionale su proposta delle Provincie, purcheí

conformi alla programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

a) disporre di strutture, capacitaí organizzative ed attrezzature

idonee per i corsi da riconoscere;

b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica

regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i

requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del

personale insegnante;

c) possedere gli altri requisiti di cui allíarticolo 9, comma 4;

d) indicare líammontare della retta richiesta ad ogni allievo al

fine di valutare la sua congruitaí rispetto ai costi medi

degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;

e) accettare il controllo della Provincia che puoí effettuarsi

anche mediante ispezione.

3. Líassenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivitaí

volontarie di formazione professionale, di cui allíart. 41, terzo

comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, eí concesso dalla

Giunta regionale su proposta delle Provincie alle condizioni di

cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La richiesta di riconoscimento o assenso eí presentata dai

soggetti interessati alla Provincia, che correda líeventuale

proposta alla Regione con le risultanze della istruttoria

compiuta sullíesistenza delle condizioni di cui ai precedenti

commi.

5. Qualora, sulla base di una relazione della Provincia, si

rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolaritaí

attinenti lo svolgimento delle attivitaí, il riconoscimento o

líassenso viene revocato dalla Giunta regionale con provvedimento

motivato.

ARTICOLO 11

(Prove finali e commissioni díesame)

1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti o

assentiti, si concludono, in relazione alle loro natura e

finalitaí, con la certificazione dellíavvenuta frequenza ovvero

con un esame di idoneitaí il cui esito positivo costituisce

presupposto per líattestazione dellíavvenuto conseguimento della

qualifica o specializzazione professionale. I certificati e gli

attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta

regionale secondo modelli definiti dalla Giunta stessa, nel

rispetto di quanto previsto dallíart. 18, primo comma, lett. a),

della L. 21-12-1978, n. 845.

2. Al termine degli interventi per i quali eí previsto il

rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione, gli

allievi sostengono il prescritto esame finale di fronte ad

apposita commissione tecnica nominata dalla Regione o dalla

Provincia, secondo le rispettive competenze determinate ai sensi

della presente legge, e presieduta da un rappresentante degli

enti medesimi.

3. Le commissioni di esame sono composte da:

- il presidente della commissione;

- un esperto designato dallíUfficio Provinciale del Lavoro e

della Massima Occupazione;

- un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;

- un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni

sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello

regionale;

- un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei

datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello

regionale;

- un rappresentante del collegio dei docenti.

4. Le commissioni di esame sono integrate da:

- un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei

lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o

dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente

rappresentative a livello regionale, quando líintervento sia

rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati;

- un rappresentante del soggetto attuatore, negli interventi

riconosciuti, assentiti o convenzionati.

5. Qualora i soggetti chiamati ad effettuare la designazione

congiunta non la effettuino nel termine richiesto, la Regione o

le Provincie provvedono autonomamente a nominare gli esperti,

attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute.

6. Le sedute delle commissioni di esame sono valide quando siano

presenti, oltre al presidente, almeno la metaí degli altri membri

nominati.

7. Ai componenti le commissioni di esame eí attribuita

uníindennitaí, correlata al numero dei candidati ed al numero ed

alla complessitaí delle prove, nella misura stabilita con

deliberazione del Consiglio regionale. Agli stessi, ricorrendone

i presupposti di legge, sono corrisposti, con esclusione dei

soggetti di cui allíultimo alinea del precedente comma 4, il

trattamento di missione ed i rimborsi delle spese sostenute,

nelle misure ed alle condizioni previste dagli ordinamenti di

rispettiva appartenenza o, in mancanza, dallíordinamento del

personale regionale di qualifica funzionale dirigenziale.

8. Ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli uffici di

collocamento, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche

valide ai fini dellíavviamento al lavoro e dellíinquadramento

aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per líammissione ai

pubblici concorsi.

ARTICOLO 12

(Anno formativo)

1. Líanno formativo decorre dal primo giorno del mese di

settembre e termina con líultimo giorno del mese di agosto

dellíanno successivo.

2. La Giunta regionale, in base a specifiche motivazioni, anche

connesse alla gestione di risorse statali e di fondi comunitari,

puoí consentire líesaurimento degli interventi relativi allíanno

formativo anche oltre il 31 agosto, purcheí entro il 31 dicembre

dello stesso anno.

ARTICOLO 13

(Beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi)

1. Le entrate finanziarie a qualunque titolo realizzate

nellíambito ed in concessione degli interventi di cui alla

presente legge, devono essere esposte da parte del soggetto

attuatore nella rendicontazione e sono portate in detrazione al

finanziamento assegnato quando giaí non escluse in sede di

approvazione del progetto finanziato.

2. I beni, compresi i materiali didattici, acquisiti o prodotti

per líattuazione o nel corso degli interventi e delle prove di

esame, con esclusione dei beni di consumo, entrano nel patrimonio

disponibile della regione quando il soggetto attuatore sia un

centro di interesse regionale ai sensi dellíarticolo 8 comma 8, o

uníagenzia formativa istituita ai sensi dellíarticolo 9, comma 1,

ovvero entrano nel patrimonio della Provincia quando il soggetto

attuatore sia uníagenzia formativa istituita ai sensi

dellíarticolo 9, comma 2.

3. La destinazione dei beni di cui al comma 2 eí regolata da:

a) atti della Regione o delle Province, nel caso in cui il

soggetto attuatore sia tra quelli previsti dal comma 2,

secondo le norme vigenti in materia di beni pubblici;

b) specifiche clausole contenute nelle convenzioni, nel caso in

cui il soggetto attuatore sia diverso da quelli di cui al

comma 2; tali clausole identificano i beni sottoposti a

destinazione specifica, con esclusione comunque di quelli non

commerciabili o di modico valore.

4. La regolamentazione della destinazione dei beni eí stabilita

in osservanza dei seguenti principi:

a) quando i soggetti attuatori siano quelli previsti dal comma 2,

sia disposta:

- la destinazione prioritaria allíesercizio delle funzioni o

attivitaí di cui alla presente legge;

- la possibilitaí di assegnazione temporanea ad altri

soggetti pubblici attuatori;

- la identificazione dei beni che, in quanto non

commerciabili o inutili o inservibili per líamministrazione,

possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, ovvero

ad enti o associazioni assistenziali o del volontariato,

anche a fini di cooperazione internazionale;

b) quando il soggetto attuatore sia diverso da quelli previsti

dal comma 2, sia disposta:

- la cessione dei beni, identificati ai sensi del comma 3,

lettera b), ad enti pubblici, ovvero ad enti o associazioni

assistenziali o del volontariato, anche a fini di

cooperazione internazionale.

5. La documentazione degli interventi noncheí la pubblicazione

dei materiali e dei prodotti di cui al presente articolo danno

atto dellíeventuale concorso finanziario dello Stato e

dellíUnione Europea.

6. I diritti di utilizzazione economica sulle opere dellíingegno

e sulle invenzioni industriali realizzate nel corso degli

interventi di formazione professionale spettano alla Regione. Le

norme che disciplinano gli accessi agli interventi formativi e le

convenzioni per líattuazione di questi stabiliscono, a carico

degli utenti, líespresso riconoscimento di tali diritti quale

condizione per líaccesso.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 14

(Piano regionale triennale per la formazione professionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base

delle determinazioni del Programma Regionale di Sviluppo e degli

altri strumenti della programmazione regionale, approva,

espletate le procedure di dialogo sociale previste dallíart. 6,

il piano regionale triennale per la formazione professionale. Il

piano triennale dispone per il periodo corrispondente a quello

del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le

sue disponibilitaí ed eí soggetto ad aggiornamento annuale in

funzione della scorrevolezza del bilancio stesso.

2. Il piano triennale indica gli obiettivi e le strategie

dellíintervento regionale e le risorse che si prevede di

destinare.

3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:

a) gli obiettivi da conseguire, con eventuali indicazioni di

prioritaí relative al quadro territoriale e ai comparti

economici;

b) gli indirizzi della programmazione didattica, anche con

riferimento ai rapporti di collaborazione con le istituzioni

scolastiche, le Universitaí ed il sistema delle imprese;

c) gli indirizzi dellíattivitaí di ricerca e sperimentazione,

anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con

istituti pubblici e privati ed al ruolo dei centri di

interesse regionale di cui allíarticolo 8;

d) i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di

ricerca a titolaritaí o partecipazione regionale o comunque

ammissibili a finanziamento pubblico;

e) i criteri per líautorizzazione delle iniziative attuate dalle

imprese o da enti pubblici o privati di formazione, noncheí

per il loro riconoscimento o per líassenso;

f) i contenuti essenziali e comuni delle convenzioni per

líaffidamento a terzi dellíattuazione di interventi;

g) i criteri di prioritaí per gli investimenti finalizzati

allíadeguamento e allo sviluppo delle strutture dei centri di

formazione professionale e delle sedi formative;

h) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la

valutazione ed il controllo dei risultati dellíattivitaí;

i) i criteri, anche in forma di fasce percentuali, per la

ripartizione e líimpiego delle risorse finanziarie in

relazione agli obiettivi indicati;

l) i criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e

per líimpianto e líalimentazione degli archivi e dei flussi

informativi su basi informatiche;

m) i requisiti di idoneitaí e i criteri per líorganizzazione e il

funzionamento dei centri di formazione professionale e delle

sedi formative.

4. Il piano triennale puoí contenere ulteriori prescrizioni,

indirizzi e direttive, rivolti alla Giunta regionale e alle

Provincie, in relazione alle rispettive competenze previste dalla

presente legge, per la formazione e líattuazione del programma

annuale di attivitaí, noncheí per lo svolgimento delle altre

funzioni regionali previste dagli articoli 5, 6, 7, 17 e 20.

5. La proposta di piano triennale e gli aggiornamenti annuali

sono elaborati con il concorso delle Province ed in rapporto con

le parti sociali ai sensi dellíart. 6, sulla base dei dati

disponibili risultanti dallíattivitaí dellíOsservatorio del

Mercato del Lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica

della loro efficienza ed efficacia.

La definizione da parte della Giunta regionale delle proposte di

piano triennale e degli aggiornamenti annuali eí comunque

preceduta da un contraddittorio di verifica con le Provincie

medesime, promosso díintesa e con la partecipazione della

competente Commissione consiliare.

La mancata partecipazione dei singoli enti alle varie fasi del

procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a

livello regionale, del piano triennale e degli aggiornamenti

relativi.

ARTICOLO 15

(Programma annuale di attivitaí)

1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno e in

conformitaí del piano triennale e dei suoi aggiornamenti, sentite

le parti sociali, approva con atto meramente esecutivo uno schema

di programma, con la specificazione delle risorse per ciascuna

Provincia, articolate per obiettivi ed assi prioritari

díintervento.

2. Lo schema di programma indica altresií le riserve finanziarie

finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale,

distintamente articolate per le iniziative da attuarsi in

rapporto con centri di interesse regionale o nellíambito di

convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, per quelle relative

a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e

privati, e per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed

urgenti direttamente finalizzate allíoccupazione.

3. Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, eí pubblicato nel

BURT e trasmesso alle Provincie. Entro il termine indicato nello

schema di programma, comunque non inferiore a 30 giorni, le

Provincie elaborano i propri programmi di attivitaí e li

trasmettono alla Giunta regionale unitamente alle proposte

relative ad attivitaí soggette ad autorizzazione, riconoscimento

od assenso. Entro lo stesso termine i soggetti interessati

presentano alla Giunta regionale i progetti, attinenti competenze

riservate alla Regione, di cui eí richiesto il finanziamento.

4. La Giunta Regionale, decorso il termine di cui al comma 3,

approva, anche con atti successivi, il programma regionale di

attivitaí per líanno formativo di competenza, e ne cura la

pubblicazione sul BURT.

ARTICOLO 16

(Contenuti del programma annuale di attivitaí)

1. Il programma annuale di attivitaí comprende:

a) i programmi di attivitaí delle Provincie, con la

determinazione del relativo finanziamento;

b) líelenco delle attivitaí autorizzate, promosse dalle imprese a

favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle

quote di cofinanziamento ove previste;

c) líelenco delle attivitaí riconosciute ed assentite, senza

oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale;

d) líelenco dei progetti promossi dalla Regione nellíambito delle

materie riservate, con líindicazione del relativo

finanziamento;

e) líelenco dei progetti proposti, nellíambito delle materie

riservate alla Regione, da soggetti terzi ed ammessi a

finanziamento, con líindicazione del relativo ammontare;

f) líelenco dei progetti, relativi a programmi di interesse

nazionale o di iniziativa comunitaria, con líindicazione delle

relative determinazioni.

2. Le attivitaí costituenti il programma sono ordinate e

identificate secondo classificazioni e codificazioni idonee ad

alimentare il sistema informativo e ad agevolare le funzioni di

vigilanza, verifica e controllo.

3. La Giunta regionale, in sede di deliberazione del programma

annuale di attivitaí, determina, anche in relazione a singoli

interventi, condizioni e prescrizioni attuative e stabilisce gli

ambiti di flessibilitaí dello svolgimento dei corsi.

4. Nel quadro del piano triennale ed ai fini dellíefficace

perseguimento degli obiettivi in esso indicati, la Giunta

regionale delibera le integrazioni e le modificazioni del

programma annuale di attivitaí che si rendano necessarie od

opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti

direttamente finalizzate allíoccupazione o al massimo utilizzo

delle risorse disponibili.

5. Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati

tempestivamente al Consiglio regionale.

ARTICOLO 17

(Materie riservate alla Regione)

1. Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi

concernenti:

a) attivitaí di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle

di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale;

b) attivitaí a carattere sperimentale e progetti innovativi;

c) attivitaí progettate ed istituite nellíambito dei rapporti di

cui allíarticolo 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi

di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;

d) attivitaí di formazione degli operatori del sistema regionale,

pubblici e privati, e le altre attivitaí di assistenza tecnica

per la realizzazione dei programmi regionali;

e) líistituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per

particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno

economico, diverse da quelle previste dallíarticolo 4, comma

2;

f) la documentazione, pubblicizzazione e promozione delle

attivitaí, delle iniziative e degli interventi riservati alla

competenza regionale e comunque attuati dalla Regione.

2. La Regione puoí riservarsi inoltre le iniziative e gli

interventi, diversi da quelli previsti al comma precedente, che,

in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dellíutenza

ed alla molteplicitaí delle sedi formative, risultino di

interesse di piuí Provincie.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, COMPETENZE DELLA REGIONE E

DELLE PROVINCE, CONTROLLI

ARTICOLO 18

(Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta

regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi, delle

direttive e delle prescrizioni del piano triennale, provvede

allíattuazione del programma annuale di attivitaí. In

particolare, la Giunta regionale:

a) stabilisce le procedure e le modalitaí per la elaborazione, la

presentazione e líistruttoria amministrativa dei progetti, per

la gestione degli interventi e per la rendicontazione delle

attivitaí in relazione alle norme vigenti;

b) determina i criteri specifici e le modalitaí uniformi per la

valutazione dei progetti e la verifica delle attivitaí e dei

risultati; realizza la pubblicizzazione degli interventi e la

predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi

informatiche;

c) indirizza le attivitaí di vigilanza ed ispezione e detta

disposizioni volte ad assicurare il controllo della gestione;

d) elabora formulari e schemi-tipo atti a favorire líomogeneitaí

e la trasparenza dei procedimenti amministrativi;

e) detta disposizioni particolari attuative per líosservanza dei

requisiti di idoneitaí e dei criteri per líorganizzazione ed

il funzionamento dei centri di formazione professionale e

delle sedi formative;

f) individua, anche mediante fasi sperimentali, requisiti,

condizioni e criteri uniformi per líaccreditamento dei

soggetti attuatori degli interventi e per la certificazione

della qualitaí delle iniziative;

g) detta disposizioni attuative, in conformitaí della legge e in

aderenza ad obiettivi di uniformitaí, per la riconoscibilitaí

e spendibilitaí sul mercato del lavoro delle qualifiche, e

stabilisce i programmi essenziali per il loro conseguimento e

gli eventuali moduli capitalizzabili; stabilisce i requisiti

minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti

formativi riconoscibili, lo svolgimento delle prove di

selezione e di esame, la nomina ed il funzionamento delle

commissioni di esame, i contenuti e le modalitaí di redazione

dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e

dei tirocini pratici, líaccertamento e la documentazione dei

risultati, i modelli dei certificati di frequenza e degli

attestati di qualificazione e di specializzazione, salve le

specificitaí connesse alle attivitaí a carattere sperimentale

ed a quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o

convenzioni con altre Amministrazioni ed istituzioni

pubbliche;

h) dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la

revoca degli interventi e líadeguamento o la revoca dei

relativi finanziamenti;

i) vigila sullíadempimento, da parte delle Provincie, delle

funzioni delegate, adottando a tal fine, previa diffida a

provvedere con assegnazione di congrui termini, idonei

provvedimenti sostitutivi anche mediante appositi commissari

ad acta.

2. Gli atti di cui al comma precedente sono tempestivamente

comunicati al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale provvede allíattuazione degli interventi

nelle materie riservate di cui allíarticolo 17, oltre che

direttamente:

a) avvalendosi di una o piuí Provincie, in accordo con queste;

b) affidandone la realizzazione, nellíambito ed in attuazione di

accordi od intese a tal fine stipulati, ad Universitaí,

istituti di istruzione statali, centri di ricerca ed altre

istituzioni pubbliche;

c) affidandone la realizzazione, nellíambito delle convenzioni a

tal fine stipulate, ai soggetti gestori di centri di interesse

regionale di cui al precedente articolo 8;

d) affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione,

a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9;

e) con altre modalitaí previste dalle vigenti norme di legge.

4. Per líattuazione degli interventi previsti nelle materie

riservate la Regione ed i soggetti attuatori convenzionati

possono utilizzare le forme di concorso integrativo disciplinate

nel successivo articolo 19, comma 2. Il ricorso allíeventuale

collaborazione integrativa deve essere espressamente evidenziato

nel progetto di intervento.

5. La Giunta regionale svolge, altresií, le altre funzioni e

attivitaí di competenza regionale previste dagli articoli 5, 6,

7, 13 e 20, in conformitaí degli indirizzi, delle direttive e

delle eventuali prescrizioni contenuti nel piano triennale.

ARTICOLO 19

(Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per

gli interventi a gestione diretta)

1. Le Provincie, in attuazione del programma annuale delle

attivitaí approvato dalla Giunta regionale, definiscono il piano

di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri

di efficienza, economicitaí ed efficacia ed assicurando la piena

utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od

acquisibili presso la Regione ed i Comuni della provincia in base

a specifici accordi o convenzioni díuso.

2. Le Provincie, per la gestione diretta degli interventi,

possono inoltre avvalersi, nel quadro di accordi generali di

collaborazione o mediante specifiche convenzioni, del concorso

integrativo:

a) delle risorse strumentali e professionali della Scuola, delle

Universitaí e di altre istituzioni pubbliche a carattere

scientifico;

b) delle risorse strumentali e professionali che risultano nella

disponibilitaí di enti e societaí, pubbliche e private,

costituiti per finalitaí esclusive o prevalenti di formazione

e di gestione delle risorse umane;

c) delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o

loro associazioni o consorzi, limitatamente allíuso di

strutture, allo svolgimento di stage applicativi, di periodi

di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione

e lavoro, ad attivitaí di docenza tecnico-pratica, di

assistenza e tutoraggio, di collaborazione alla redazione e

verifica dei piani didattici.

Il concorso dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere

utilizzato in base ad espresse e specifiche motivazioni,

direttamente correlate alla natura ed alle caratteristiche degli

interventi da realizzare, e deve essere disposto in relazione a

singole iniziative volta a volta determinate.

3. Le Provincie possono provvedere allíattuazione degli

interventi programmati affidandone la realizzazione, mediante

specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al

precedente articolo 9.

4. Le Provincie stipulano le convenzioni di cui al presente

articolo in conformitaí dei propri ordinamenti e nel rispetto

degli schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale ai sensi

dellíarticolo 18, comma 1, lettera d).

5. I soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 possono

avvalersi, previo espresso assenso della Provincia, del concorso

integrativo di imprese o loro associazioni o consorzi per lo

svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico

o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro.

6. Le Provincie assumono tutti i provvedimenti necessari

allíattuazione del programma annuale di attivitaí ed alla

gestione degli interventi, disponendo altresií, quando ne

ricorrano i presupposti, la risoluzione delle convenzioni e la

riduzione o revoca dei finanziamenti.

7. Per esigenze di personale non soddisfatte con il ricorso a

personale proprio od alle altre forme indicate nei commi

precedenti, le Provincie possono instaurare rapporti di lavoro a

tempo determinato per la durata massima dellíanno formativo,

tenuto conto di quanto previsto allíarticolo 12, comma 2. Per le

attivitaí di insegnamento la durata del rapporto di lavoro non

puoí superare la durata dellíintervento per la realizzazione del

quale esso eí instaurato. I rapporti di lavoro a tempo

determinato non sono rinnovabili prima che sia trascorso un anno

dalla cessazione del rapporto precedente.

ARTICOLO 20

(Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione)

1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti

a valutazione, preventiva, in corso di attuazione e successiva.

La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruitaí complessiva

del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi ed agli indirizzi

della programmazione, líidoneitaí del soggetto attuatore in base

ai requisiti previsti dallíarticolo 9, noncheí, successivamente,

la verifica dei prescritti adempimenti per líattuazione

dellíintervento. La valutazione in corso di attuazione ha ad

oggetto la verifica dello stato di avanzamento dellíintervento,

del rispetto della programmazione didattica e della correttezza

della gestione tecnico-amministrativa. La valutazione successiva

ha ad oggetto la verifica dei risultati formativi conseguiti in

rapporto agli obiettivi programmati ed il riscontro della

rendicontazione amministrativa.

2. Gli elementi necessari alle attivitaí di valutazione e

verifica di cui al comma precedente possono essere accertati ed

acquisiti anche mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di

carattere amministrativo sono svolte quando prescritto dalle

vigenti disposizioni ed in ogni altro caso ritenuto opportuno,

sulla base di apposite intese, congiuntamente agli uffici

ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o

dellíUnione Europea.

3. Líattivitaí di valutazione di cui ai precedenti commi eí

svolta, per gli interventi di rispettiva competenza, dalla

Regione e dalle Provincie. Le Provincie redigono ed approvano,

contestualmente alla rendicontazione finale degli interventi

previsti nel programma annuale di attivitaí, apposita relazione

sullíattivitaí svolta a questo titolo, trasmettendone copia alla

Regione.

4. La Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati

mediante la rilevazione e la raccolta, líelaborazione e la

valutazione di informazioni e dati significativi, nellíambito di

apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche mediante

líimpiego di supporti e procedure informatizzate. Le Provincie e

gli altri soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a tal

fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza,

nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.

5. Ai fini del controllo della gestione e della verifica di

efficienza relativi allíattuazione del programma annuale di

attivitaí, i dati di sintesi risultanti dallíattivitaí di

monitoraggio di cui al precedente comma sono raccolti annualmente

in apposito documento a cura del competente servizio regionale.

Il documento medesimo, corredato da una relazione esplicativa,

valutativa e propositiva del dirigente responsabile del servizio,

eí trasmesso alla Giunta regionale per le determinazioni di

competenza. Analoga relazione predisposta dalla Giunta regionale

eí trasmessa al Consiglio per le valutazioni di competenza.

6. La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di

conseguimento degli obiettivi del programma regionale per la

formazione professionale. Le verifiche di efficacia sono rivolte

in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi

agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai

loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e

mansioni, ai processi di mobilitaí professionale, interaziendale,

intersettoriale e territoriale.

7. Le attivitaí previste nel presente articolo sono svolte

secondo criteri e con modalitaí stabiliti dalla Giunta regionale,

ai sensi dellíarticolo 18, nel rispetto di eventuali disposizioni

definite a livello nazionale o nellíambito dellíUnione Europea.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 21

(Partecipazione delle Provincie allíesercizio delle funzioni

proprie della Regione)

1. Salvo quanto giaí previsto dalle vigenti norme concernenti le

procedure della programmazione regionale, le Provincie sono

sentite in ordine alle materie, e prima dellíadozione dei

provvedimenti sottoindicati:

a) schema di programma di cui allíarticolo 15, primo e secondo

comma;

b) provvedimenti di cui allíarticolo 18, comma 1, lettere da a) a

g);

c) attivitaí di cui allíarticolo 17, comma 1, lettere b), d) ed

e) e comma 2;

d) stipulazione delle intese, accordi e convezioni di cui

allíarticolo 7, comma 1.

2. Le Provincie collaborano alle funzioni di vigilanza, anche

ispettiva, noncheí di valutazione, monitoraggio e controllo,

proprie della Regione.

ARTICOLO 22

(Norme applicabili)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le

norme statali e comunitarie in materia di formazione

professionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- eí abrogata la legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e

successive modificazioni e integrazioni;

- eí abrogata la legge regionale 4 settembre 1984, n. 59;

- cessa ogni efficacia del regolamento regionale 2 maggio 1985,

n. 1, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24.

ARTICOLO 23

(Finanziamento degli interventi)

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge

si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di

bilancio.

ARTICOLO 24

(Disposizioni per la programmazione 1994-1995)

1. Le norme di cui allíart. 14 ed allíart. 15, commi 1, 2, 3, si

applicano con riferimento allíanno formativo 1995-1996. Per

líanno formativo 1994-1995, anche al fine di garantire la

continuitaí delle funzioni e delle attivitaí di cui alla presente

legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,

determina con propri atti, i criteri, le procedure e le modalitaí

per la formazione del programma annuale, nel rispetto della legge

21-12-1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino allíesecutitaí degli atti di cui allíart. 18 comma 1,

lettere da a) a g), da adottarsi entro 4 mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi,

per quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del

regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1.