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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1994, n. 70
Nuova disciplina in materia di formazione professionale.
7.9.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 60
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TITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalitaí della formazione professionale)
1. La Regione Toscana, nellíambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attivitaí di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari.
2. La formazione professionale eí servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo, in attuazione dei principi costituzionali, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dellíorganizzazione del lavoro e funzionale ad una politica attiva dellíimpiego.
3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati:
a) alla qualificazione e specializzazione professionale, per líinserimento in attivitaí lavorative, dei giovani che abbiano assolto líobbligo scolastico o ne siano stati prosciolti ovvero abbiano conseguito un diploma di qualifica, di maturitaí, universitario o di laurea;
b) alla qualificazione, riqualificazione e riconversione, noncheí allíaggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale, anche nellíambito di contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista;
c) alla qualificazione, riqualificazione, riconversione e allíaggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative;
d) alla preparazione ed allíaggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalitaí di servizio sociale, dei componenti gli organismi per le pari opportunitaí e dei soggetti coinvolti in rapporti di partneriato e di dialogo sociale europeo, ai sensi delle vigenti norme regionali, statali e dellíUnione Europea;
e) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei formatori e degli altri operatori di strutture e di servizi, pubblici e privati, di formazione professionale, di orientamento e di promozione e sostegno delle politiche per líoccupazione, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale;
f) alla costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee a favorire líautonoma scelta professionale dei giovani, líinserimento o reinserimento lavorativo dei cittadini privi di occupazione, lo sviluppo professionale e la mobilitaí dei lavoratori in attivitaí, anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva in formazione continua.
4. Nellíambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attivitaí di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva per líimpiego.
ARTICOLO 2
(Coordinamento con altre attivitaí)
1.	Gli interventi e le attivitaí di cui alla presente legge sono programmati ed attuati in rapporto di reciproco coordinamento con le attivitaí di osservazione e di governo del mercato del lavoro, di orientamento e di istruzione professionale, di promozione e sostegno del diritto allo studio e di aiuto allíoccupazione.
ARTICOLO 3
(Destinatari degli interventi)
1.	Agli interventi di cui alla presente legge sono ammessi tutti i cittadini italiani noncheí, nellíambito delle norme vigenti, gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione. Nellíammissione agli interventi eí garantita la piena paritaí tra i sessi.
2. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche nellíambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunitaí professionali .
Promuove e realizza altresií interventi specificamente rivolti a portatori di handicap e ad altre fasce deboli del mercato del lavoro e favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalitaí degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.
3.	La Regione favorisce altresií, díintesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia la partecipazione dei detenuti alle iniziative e ai progetti di formazione professionale.
4.	Salvo quanto previsto al comma 1, la Regione promuove, attua e sostiene interventi specificamente rivolti a cittadini stranieri e ad apolidi, anche nellíambito di programmi di iniziativa o di azione comunitaria o, in collaborazione e díintesa con i competenti organi dello Stato, nel quadro di rapporti di scambio e di cooperazione internazionale.
ARTICOLO 4
(Diritto alla formazione)
1.	Salvo quanto previsto dal comma 3, líammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attivitaí formativa, ad eccezione dei corsi riconosciuti, eí gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti materiali didattici necessari per lo svolgimento dellíattivitaí formativa.
2.	Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli riconosciuti, sono erogati ulteriori servizi e forme di sostegno economico secondo le modalitaí e nei termini previsti dal piano regionale triennale.
3.	Gli interventi rivolti a lavoratori di una impresa o gruppo di imprese determinati possono essere condizionati ad una partecipazione finanziaria dellíimpresa o gruppo medesimi, rapportata al costo complessivo, in misura non superiore al 50 per cento e non inferiore alla quota percentuale stabilita dalle disposizioni degli organi della Unione Europea, dello Stato o, in mancanza, dal Consiglio regionale. Analoga partecipazione finanziaria puoí essere stabilita dalla Giunta regionale entro gli stessi limiti massimi, per líammissione ad iniziative formative di particolare rilievo specificamente ed esclusivamente rivolte ad imprenditori e a dirigenti in attivitaí.
ARTICOLO 5
(Ripartizione delle competenze e informazione)
1 Le funzioni amministrative in materia di formazione professionale sono delegate alle Provincie salvo quelle riservate alla Regione ai sensi del presente titolo e di quelli successivi.
2. Sono comunque di competenza della Regione le funzioni concernenti:
a)	i rapporti con le altre Regioni, con le Provincie autonome, con gli organi centrali e regionali dello Stato e, nellíambito delle vigenti norme, con gli organi e gli uffici dellíUnione Europea;
b)	líautorizzazione per la presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di formazione relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
c)	la vigilanza, in collaborazione con i competenti organi ed uffici dello Stato quando prevista, sullíattuazione dei progetti di cui alla precedente lettera b), ed il rilascio, a richiesta, delle relative certificazioni ed attestazioni prescritte da disposizioni statali e dellíUnione Europea.
3. Le Provincie, ai sensi della presente legge:
a)	partecipano alla programmazione degli interventi, noncheí allíesercizio delle funzioni regionali; b) provvedono alla attuazione dei programmi di rispettiva competenza, realizzando i relativi interventi direttamente o mediante affidamento ad altri soggetti idonei.
4. La Regione e le Provincie sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
ARTICOLO 6
(Rapporti con le parti sociali)
1. La Regione, nellíesercizio delle funzioni di propria competenza, ricerca e promuove la partecipazione delle organizzazioni democratiche rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese, noncheí degli enti ed organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nellíambito di accordi nazionali e regionali, attivando strumenti, anche a carattere permanente, e procedure idonei a garantirla e favorirla.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si attua in particolare nei campi dellíosservazione del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della rilevazione ed analisi dellíofferta di lavoro e dei fabbisogni di professionalitaí, della programmazione degli interventi relativi a contratti a causa mista, a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni od in mobilitaí, della elaborazione ed attuazione dei programmi comunitari secondo i principi e le regole del dialogo sociale europeo, noncheí della verifica di efficienza e di efficacia delle attivitaí.
3. La Regione promuove altresií idonee forme di consultazione e di partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori ed a fasce deboli del mercato del lavoro.
4.	Le Province, per le funzioni e nellíambito territoriale di rispettiva competenza, ricercano promuovono ed attuano corrispondenti forme di collaborazione e partecipazione.
5.	Al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti di cui al presente articolo e di sostenere la capacitaí di iniziativa, di proposta e di collaborazione delle parti sociali, la Regione promuove, díintesa con queste, idonee iniziative di assistenza tecnica nel quadro dei programmi comunitari.
ARTICOLO 7
(Rapporti con líordinamento scolastico statale e con le Universitaí)
1.	Per le finalitaí e nellíesercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione e le Provincie promuovono ed attuano la collaborazione, il reciproco coordinamento delle attivitaí e idonee forme di integrazione operativa con líordinamento scolastico statale e con le Universitaí, mediante intese, accordi anche di programma e convenzioni rivolti ad elevare la qualitaí dellíofferta formativa del sistema pubblico allargato nella regione.
2.	Le intese e gli accordi possono stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge statale e secondo le rispettive competenze, ogni forma di collaborazione utile al migliore assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ulteriore rispetto a quelle specificamente stabilite dalla presente legge.
3. In particolare, possono essere programmati e realizzati:
4. La Regione e le Provincie possono mettere a disposizione degli organi della scuola statale e delle universitaí strutture, attrezzature e personale per lo svolgimento di attivitaí di tirocinio lavorativo e di formazione pratica.
TITOLO II
NORME PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITAí
FORMATIVE
ARTICOLO 8
(Centro di interesse Regionale)
1.	La Regione sostiene ed alimenta il processo di costante qualificazione e di innovazione del sistema regionale di formazione professionale, tramite i centri di interesse regionale da essa espressamente individuati.
2.	I centri di interesse regionale sono organismi o moduli organizzativi costituiti in forme giuridicamente previste dalle vigenti disposizioni, con la partecipazione della Regione o il riconoscimento da parte di questa.
3. I centri suddetti operano in riferimento a specifici comparti di attivitaí economiche, o a gruppi omogenei di professionalitaí, e svolgono nei rispettivi settori, direttamente o su incarico della Regione, attivitaí a carattere formativo o ad esse connesse, concernenti lo studio e la elaborazione, la ricerca applicata, la sperimentazione, la documentazione, la diffusione dei risultati, la consulenza ed assistenza tecnica.
4. Nei centri di interesse regionale eí garantito líapporto
integrato delle seguenti componenti essenziali:
a) almeno una agenzia formativa di cui al successivo articolo 9
specializzata o con documentata esperienza nel settore;
b) líUniversitaí, ovvero sue facoltaí, dipartimenti, istituti,
corsi o insegnamenti;
c) almeno una impresa o consorzio o associazione di imprese
dellíarea tematica di riferimento del centro.
5. Nei centri di interesse regionale puoí inoltre essere previsto
líapporto, tra gli altri, di istituti di istruzione, di istituti
e centri di ricerca, di centri e strutture di servizio promossi
da imprese o da associazioni sindacali.
6. I soggetti che concorrono al funzionamento del centro, i
rispettivi apporti e reciproci rapporti devono risultare da atti
formalmente assunti ed impegnativi ai sensi di legge. Eí altresií
individuato, con le stesse modalitaí, chi ha la rappresentanza
del centro e chi sia responsabile, sotto il profilo
amministrativo, delle attivitaí realizzate per la Regione.
7. I contenuti e le modalitaí dei rapporti tra la Regione ed i
centri sono definiti da convenzioni-quadro di durata quadriennale
deliberate dalla Giunta regionale.
Nellíambito della convenzione, le singole attivitaí che i centri
di interesse regionale sono tenuti a realizzare sono individuate
ed affidate ai sensi della presente legge.
8. I progetti direttamente presentati dalla Regione ai competenti
organismi statali o dellíUnione Europea possono essere realizzati
dai centri di interesse regionale. In tal caso il Consiglio
regionale puoí emanare direttive alla Giunta e la Giunta puoí
formulare indirizzi operativi ai centri volti ad assicurare che
gli interventi si svolgano in conformitaí dei progetti approvati.
La convenzione di cui al comma 7 prevede le modalitaí per
líadeguamento in ogni tempo agli indirizzi operativi della Giunta
Regionale.
9. La individuazione dei centri di interesse regionale, noncheí
la partecipazione o il riconoscimento della Regione, ai sensi del
comma 2, eí di competenza del Consiglio regionale, che provvede,
nel rispetto delle norme vigenti, con propria deliberazione,
sentite le parti sociali, previo accertamento dei requisiti di
cui al presente articolo e dellíelevato livello qualitativo delle
prestazioni professionali che il centro eí in grado di garantire.
ARTICOLO 9
(Agenzie formative)
1. Per agenzie formative della Regione si intendono, ai sensi e
per gli effetti della presente legge, le strutture e le
articolazioni organizzative da essa istituite per líesercizio
delle funzioni in materia di formazione professionale e,
limitatamente allíesercizio delle attivitaí previste dalle
convenzioni di cui allíarticolo 8, i centri di interesse
regionale individuati ai sensi del medesimo articolo.
2. Sono agenzie formative della Provincia i centri di formazione
professionale e le altre strutture da essa istituite per
líesercizio delle funzioni in materia di formazione
professionale, anche congiuntamente ad altre attivitaí e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, in una delle
forme previste dallíart. 22 della L. 8-6-1990, n. 142.
3. Sono inoltre considerate agenzie formative ai fini della
presente legge:
a) le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici o di
diritto pubblico interno od internazionale con specifiche
finalitaí di formazione;
b) gli enti, comunque denominati, costituiti, anche
congiuntamente, da organizzazioni democratiche
rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
imprenditori o del movimento cooperativo;
c) gli enti in qualsiasi forma costituiti da associazioni o
fondazioni con finalitaí formative o sociali o da imprese e
loro consorzi;
d) altri soggetti, costituiti senza fini di lucro, in possesso
dei requisiti di cui al successivo comma 4.
4. Le agenzie formative di cui al comma 3 possono essere soggetti
di convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione
professionale qualora posseggano i seguenti requisiti:
- avere tra i propri fini ed attivitaí la formazione
professionale;
- disporre di strutture materiali e organizzative, di
attrezzature e di capacitaí professionali idonee alla
realizzazione degli interventi programmati;
- applicare nei confronti del personale dipendente i contratti
collettivi nazionali di lavoro per il settore di appartenenza;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali obbligatorie.
5. Le convenzioni di cui al comma 4 sono stipulate a condizione
che il soggetto interessato:
- renda pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il
bilancio per il centro di attivitaí oggetto della convenzione
stessa;
- accetti il controllo della Regione, della Provincia e, per le
rispettive competenze, delle altre pubbliche amministrazioni,
anche mediante ispezione, sullíattuazione della convenzione e
sulla utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati;
- presti, se richiesto, idonea cauzione, anche mediante
fidejussione, a garanzia del buon fine dei finanziamenti
attribuiti.
6. Le imprese e gli altri enti che non abbiano ad oggetto della
propria attivitaí la formazione professionale possono assumere il
ruolo di agenzia formativa esclusivamente per interventi rivolti
al personale interno o direttamente finalizzati allíinserimento
lavorativo sulla base di accordi sindacali.
ARTICOLO 10
(Corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo
svolgimento di attivitaí volontaria di formazione)
1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati
allíarticolo 9 possono essere riconosciuti con deliberazione
della Giunta Regionale su proposta delle Provincie, purcheí
conformi alla programmazione regionale.
2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
a) disporre di strutture, capacitaí organizzative ed attrezzature
idonee per i corsi da riconoscere;
b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica
regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i
requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del
personale insegnante;
c) possedere gli altri requisiti di cui allíarticolo 9, comma 4;
d) indicare líammontare della retta richiesta ad ogni allievo al
fine di valutare la sua congruitaí rispetto ai costi medi
degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
e) accettare il controllo della Provincia che puoí effettuarsi
anche mediante ispezione.
3. Líassenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivitaí
volontarie di formazione professionale, di cui allíart. 41, terzo
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, eí concesso dalla
Giunta regionale su proposta delle Provincie alle condizioni di
cui al comma 2, lettere a) e b).
4. La richiesta di riconoscimento o assenso eí presentata dai
soggetti interessati alla Provincia, che correda líeventuale
proposta alla Regione con le risultanze della istruttoria
compiuta sullíesistenza delle condizioni di cui ai precedenti
commi.
5. Qualora, sulla base di una relazione della Provincia, si
rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolaritaí
attinenti lo svolgimento delle attivitaí, il riconoscimento o
líassenso viene revocato dalla Giunta regionale con provvedimento
motivato.
ARTICOLO 11
(Prove finali e commissioni díesame)
1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti o
assentiti, si concludono, in relazione alle loro natura e
finalitaí, con la certificazione dellíavvenuta frequenza ovvero
con un esame di idoneitaí il cui esito positivo costituisce
presupposto per líattestazione dellíavvenuto conseguimento della
qualifica o specializzazione professionale. I certificati e gli
attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta
regionale secondo modelli definiti dalla Giunta stessa, nel
rispetto di quanto previsto dallíart. 18, primo comma, lett. a),
della L. 21-12-1978, n. 845.
2. Al termine degli interventi per i quali eí previsto il
rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione, gli
allievi sostengono il prescritto esame finale di fronte ad
apposita commissione tecnica nominata dalla Regione o dalla
Provincia, secondo le rispettive competenze determinate ai sensi
della presente legge, e presieduta da un rappresentante degli
enti medesimi.
3. Le commissioni di esame sono composte da:
- il presidente della commissione;
- un esperto designato dallíUfficio Provinciale del Lavoro e
della Massima Occupazione;
- un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;
- un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale;
- un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
regionale;
- un rappresentante del collegio dei docenti.
4. Le commissioni di esame sono integrate da:
- un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei
lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o
dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente
rappresentative a livello regionale, quando líintervento sia
rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati;
- un rappresentante del soggetto attuatore, negli interventi
riconosciuti, assentiti o convenzionati.
5. Qualora i soggetti chiamati ad effettuare la designazione
congiunta non la effettuino nel termine richiesto, la Regione o
le Provincie provvedono autonomamente a nominare gli esperti,
attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute.
6. Le sedute delle commissioni di esame sono valide quando siano
presenti, oltre al presidente, almeno la metaí degli altri membri
nominati.
7. Ai componenti le commissioni di esame eí attribuita
uníindennitaí, correlata al numero dei candidati ed al numero ed
alla complessitaí delle prove, nella misura stabilita con
deliberazione del Consiglio regionale. Agli stessi, ricorrendone
i presupposti di legge, sono corrisposti, con esclusione dei
soggetti di cui allíultimo alinea del precedente comma 4, il
trattamento di missione ed i rimborsi delle spese sostenute,
nelle misure ed alle condizioni previste dagli ordinamenti di
rispettiva appartenenza o, in mancanza, dallíordinamento del
personale regionale di qualifica funzionale dirigenziale.
8. Ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli uffici di
collocamento, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche
valide ai fini dellíavviamento al lavoro e dellíinquadramento
aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per líammissione ai
pubblici concorsi.
ARTICOLO 12
(Anno formativo)
1. Líanno formativo decorre dal primo giorno del mese di
settembre e termina con líultimo giorno del mese di agosto
dellíanno successivo.
2. La Giunta regionale, in base a specifiche motivazioni, anche
connesse alla gestione di risorse statali e di fondi comunitari,
puoí consentire líesaurimento degli interventi relativi allíanno
formativo anche oltre il 31 agosto, purcheí entro il 31 dicembre
dello stesso anno.
ARTICOLO 13
(Beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi)
1. Le entrate finanziarie a qualunque titolo realizzate
nellíambito ed in concessione degli interventi di cui alla
presente legge, devono essere esposte da parte del soggetto
attuatore nella rendicontazione e sono portate in detrazione al
finanziamento assegnato quando giaí non escluse in sede di
approvazione del progetto finanziato.
2. I beni, compresi i materiali didattici, acquisiti o prodotti
per líattuazione o nel corso degli interventi e delle prove di
esame, con esclusione dei beni di consumo, entrano nel patrimonio
disponibile della regione quando il soggetto attuatore sia un
centro di interesse regionale ai sensi dellíarticolo 8 comma 8, o
uníagenzia formativa istituita ai sensi dellíarticolo 9, comma 1,
ovvero entrano nel patrimonio della Provincia quando il soggetto
attuatore sia uníagenzia formativa istituita ai sensi
dellíarticolo 9, comma 2.
3. La destinazione dei beni di cui al comma 2 eí regolata da:
a) atti della Regione o delle Province, nel caso in cui il
soggetto attuatore sia tra quelli previsti dal comma 2,
secondo le norme vigenti in materia di beni pubblici;
b) specifiche clausole contenute nelle convenzioni, nel caso in
cui il soggetto attuatore sia diverso da quelli di cui al
comma 2; tali clausole identificano i beni sottoposti a
destinazione specifica, con esclusione comunque di quelli non
commerciabili o di modico valore.
4. La regolamentazione della destinazione dei beni eí stabilita
in osservanza dei seguenti principi:
a) quando i soggetti attuatori siano quelli previsti dal comma 2,
sia disposta:
- la destinazione prioritaria allíesercizio delle funzioni o
attivitaí di cui alla presente legge;
- la possibilitaí di assegnazione temporanea ad altri
soggetti pubblici attuatori;
- la identificazione dei beni che, in quanto non
commerciabili o inutili o inservibili per líamministrazione,
possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, ovvero
ad enti o associazioni assistenziali o del volontariato,
anche a fini di cooperazione internazionale;
b) quando il soggetto attuatore sia diverso da quelli previsti
dal comma 2, sia disposta:
- la cessione dei beni, identificati ai sensi del comma 3,
lettera b), ad enti pubblici, ovvero ad enti o associazioni
assistenziali o del volontariato, anche a fini di
cooperazione internazionale.
5. La documentazione degli interventi noncheí la pubblicazione
dei materiali e dei prodotti di cui al presente articolo danno
atto dellíeventuale concorso finanziario dello Stato e
dellíUnione Europea.
6. I diritti di utilizzazione economica sulle opere dellíingegno
e sulle invenzioni industriali realizzate nel corso degli
interventi di formazione professionale spettano alla Regione. Le
norme che disciplinano gli accessi agli interventi formativi e le
convenzioni per líattuazione di questi stabiliscono, a carico
degli utenti, líespresso riconoscimento di tali diritti quale
condizione per líaccesso.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 14
(Piano regionale triennale per la formazione professionale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base
delle determinazioni del Programma Regionale di Sviluppo e degli
altri strumenti della programmazione regionale, approva,
espletate le procedure di dialogo sociale previste dallíart. 6,
il piano regionale triennale per la formazione professionale. Il
piano triennale dispone per il periodo corrispondente a quello
del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le
sue disponibilitaí ed eí soggetto ad aggiornamento annuale in
funzione della scorrevolezza del bilancio stesso.
2. Il piano triennale indica gli obiettivi e le strategie
dellíintervento regionale e le risorse che si prevede di
destinare.
3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:
a) gli obiettivi da conseguire, con eventuali indicazioni di
prioritaí relative al quadro territoriale e ai comparti
economici;
b) gli indirizzi della programmazione didattica, anche con
riferimento ai rapporti di collaborazione con le istituzioni
scolastiche, le Universitaí ed il sistema delle imprese;
c) gli indirizzi dellíattivitaí di ricerca e sperimentazione,
anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con
istituti pubblici e privati ed al ruolo dei centri di
interesse regionale di cui allíarticolo 8;
d) i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di
ricerca a titolaritaí o partecipazione regionale o comunque
ammissibili a finanziamento pubblico;
e) i criteri per líautorizzazione delle iniziative attuate dalle
imprese o da enti pubblici o privati di formazione, noncheí
per il loro riconoscimento o per líassenso;
f) i contenuti essenziali e comuni delle convenzioni per
líaffidamento a terzi dellíattuazione di interventi;
g) i criteri di prioritaí per gli investimenti finalizzati
allíadeguamento e allo sviluppo delle strutture dei centri di
formazione professionale e delle sedi formative;
h) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la
valutazione ed il controllo dei risultati dellíattivitaí;
i) i criteri, anche in forma di fasce percentuali, per la
ripartizione e líimpiego delle risorse finanziarie in
relazione agli obiettivi indicati;
l) i criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e
per líimpianto e líalimentazione degli archivi e dei flussi
informativi su basi informatiche;
m) i requisiti di idoneitaí e i criteri per líorganizzazione e il
funzionamento dei centri di formazione professionale e delle
sedi formative.
4. Il piano triennale puoí contenere ulteriori prescrizioni,
indirizzi e direttive, rivolti alla Giunta regionale e alle
Provincie, in relazione alle rispettive competenze previste dalla
presente legge, per la formazione e líattuazione del programma
annuale di attivitaí, noncheí per lo svolgimento delle altre
funzioni regionali previste dagli articoli 5, 6, 7, 17 e 20.
5. La proposta di piano triennale e gli aggiornamenti annuali
sono elaborati con il concorso delle Province ed in rapporto con
le parti sociali ai sensi dellíart. 6, sulla base dei dati
disponibili risultanti dallíattivitaí dellíOsservatorio del
Mercato del Lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica
della loro efficienza ed efficacia.
La definizione da parte della Giunta regionale delle proposte di
piano triennale e degli aggiornamenti annuali eí comunque
preceduta da un contraddittorio di verifica con le Provincie
medesime, promosso díintesa e con la partecipazione della
competente Commissione consiliare.
La mancata partecipazione dei singoli enti alle varie fasi del
procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a
livello regionale, del piano triennale e degli aggiornamenti
relativi.
ARTICOLO 15
(Programma annuale di attivitaí)
1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno e in
conformitaí del piano triennale e dei suoi aggiornamenti, sentite
le parti sociali, approva con atto meramente esecutivo uno schema
di programma, con la specificazione delle risorse per ciascuna
Provincia, articolate per obiettivi ed assi prioritari
díintervento.
2. Lo schema di programma indica altresií le riserve finanziarie
finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale,
distintamente articolate per le iniziative da attuarsi in
rapporto con centri di interesse regionale o nellíambito di
convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, per quelle relative
a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e
privati, e per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed
urgenti direttamente finalizzate allíoccupazione.
3. Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, eí pubblicato nel
BURT e trasmesso alle Provincie. Entro il termine indicato nello
schema di programma, comunque non inferiore a 30 giorni, le
Provincie elaborano i propri programmi di attivitaí e li
trasmettono alla Giunta regionale unitamente alle proposte
relative ad attivitaí soggette ad autorizzazione, riconoscimento
od assenso. Entro lo stesso termine i soggetti interessati
presentano alla Giunta regionale i progetti, attinenti competenze
riservate alla Regione, di cui eí richiesto il finanziamento.
4. La Giunta Regionale, decorso il termine di cui al comma 3,
approva, anche con atti successivi, il programma regionale di
attivitaí per líanno formativo di competenza, e ne cura la
pubblicazione sul BURT.
ARTICOLO 16
(Contenuti del programma annuale di attivitaí)
1. Il programma annuale di attivitaí comprende:
a) i programmi di attivitaí delle Provincie, con la
determinazione del relativo finanziamento;
b) líelenco delle attivitaí autorizzate, promosse dalle imprese a
favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle
quote di cofinanziamento ove previste;
c) líelenco delle attivitaí riconosciute ed assentite, senza
oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale;
d) líelenco dei progetti promossi dalla Regione nellíambito delle
materie riservate, con líindicazione del relativo
finanziamento;
e) líelenco dei progetti proposti, nellíambito delle materie
riservate alla Regione, da soggetti terzi ed ammessi a
finanziamento, con líindicazione del relativo ammontare;
f) líelenco dei progetti, relativi a programmi di interesse
nazionale o di iniziativa comunitaria, con líindicazione delle
relative determinazioni.
2. Le attivitaí costituenti il programma sono ordinate e
identificate secondo classificazioni e codificazioni idonee ad
alimentare il sistema informativo e ad agevolare le funzioni di
vigilanza, verifica e controllo.
3. La Giunta regionale, in sede di deliberazione del programma
annuale di attivitaí, determina, anche in relazione a singoli
interventi, condizioni e prescrizioni attuative e stabilisce gli
ambiti di flessibilitaí dello svolgimento dei corsi.
4. Nel quadro del piano triennale ed ai fini dellíefficace
perseguimento degli obiettivi in esso indicati, la Giunta
regionale delibera le integrazioni e le modificazioni del
programma annuale di attivitaí che si rendano necessarie od
opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti
direttamente finalizzate allíoccupazione o al massimo utilizzo
delle risorse disponibili.
5. Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati
tempestivamente al Consiglio regionale.
ARTICOLO 17
(Materie riservate alla Regione)
1. Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi
concernenti:
a) attivitaí di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle
di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale;
b) attivitaí a carattere sperimentale e progetti innovativi;
c) attivitaí progettate ed istituite nellíambito dei rapporti di
cui allíarticolo 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi
di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
d) attivitaí di formazione degli operatori del sistema regionale,
pubblici e privati, e le altre attivitaí di assistenza tecnica
per la realizzazione dei programmi regionali;
e) líistituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per
particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno
economico, diverse da quelle previste dallíarticolo 4, comma
2;
f) la documentazione, pubblicizzazione e promozione delle
attivitaí, delle iniziative e degli interventi riservati alla
competenza regionale e comunque attuati dalla Regione.
2. La Regione puoí riservarsi inoltre le iniziative e gli
interventi, diversi da quelli previsti al comma precedente, che,
in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dellíutenza
ed alla molteplicitaí delle sedi formative, risultino di
interesse di piuí Provincie.
TITOLO IV
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, COMPETENZE DELLA REGIONE E
DELLE PROVINCE, CONTROLLI
ARTICOLO 18
(Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi, delle
direttive e delle prescrizioni del piano triennale, provvede
allíattuazione del programma annuale di attivitaí. In
particolare, la Giunta regionale:
a) stabilisce le procedure e le modalitaí per la elaborazione, la
presentazione e líistruttoria amministrativa dei progetti, per
la gestione degli interventi e per la rendicontazione delle
attivitaí in relazione alle norme vigenti;
b) determina i criteri specifici e le modalitaí uniformi per la
valutazione dei progetti e la verifica delle attivitaí e dei
risultati; realizza la pubblicizzazione degli interventi e la
predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi
informatiche;
c) indirizza le attivitaí di vigilanza ed ispezione e detta
disposizioni volte ad assicurare il controllo della gestione;
d) elabora formulari e schemi-tipo atti a favorire líomogeneitaí
e la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
e) detta disposizioni particolari attuative per líosservanza dei
requisiti di idoneitaí e dei criteri per líorganizzazione ed
il funzionamento dei centri di formazione professionale e
delle sedi formative;
f) individua, anche mediante fasi sperimentali, requisiti,
condizioni e criteri uniformi per líaccreditamento dei
soggetti attuatori degli interventi e per la certificazione
della qualitaí delle iniziative;
g) detta disposizioni attuative, in conformitaí della legge e in
aderenza ad obiettivi di uniformitaí, per la riconoscibilitaí
e spendibilitaí sul mercato del lavoro delle qualifiche, e
stabilisce i programmi essenziali per il loro conseguimento e
gli eventuali moduli capitalizzabili; stabilisce i requisiti
minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti
formativi riconoscibili, lo svolgimento delle prove di
selezione e di esame, la nomina ed il funzionamento delle
commissioni di esame, i contenuti e le modalitaí di redazione
dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e
dei tirocini pratici, líaccertamento e la documentazione dei
risultati, i modelli dei certificati di frequenza e degli
attestati di qualificazione e di specializzazione, salve le
specificitaí connesse alle attivitaí a carattere sperimentale
ed a quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o
convenzioni con altre Amministrazioni ed istituzioni
pubbliche;
h) dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la
revoca degli interventi e líadeguamento o la revoca dei
relativi finanziamenti;
i) vigila sullíadempimento, da parte delle Provincie, delle
funzioni delegate, adottando a tal fine, previa diffida a
provvedere con assegnazione di congrui termini, idonei
provvedimenti sostitutivi anche mediante appositi commissari
ad acta.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono tempestivamente
comunicati al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale provvede allíattuazione degli interventi
nelle materie riservate di cui allíarticolo 17, oltre che
direttamente:
a) avvalendosi di una o piuí Provincie, in accordo con queste;
b) affidandone la realizzazione, nellíambito ed in attuazione di
accordi od intese a tal fine stipulati, ad Universitaí,
istituti di istruzione statali, centri di ricerca ed altre
istituzioni pubbliche;
c) affidandone la realizzazione, nellíambito delle convenzioni a
tal fine stipulate, ai soggetti gestori di centri di interesse
regionale di cui al precedente articolo 8;
d) affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione,
a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9;
e) con altre modalitaí previste dalle vigenti norme di legge.
4. Per líattuazione degli interventi previsti nelle materie
riservate la Regione ed i soggetti attuatori convenzionati
possono utilizzare le forme di concorso integrativo disciplinate
nel successivo articolo 19, comma 2. Il ricorso allíeventuale
collaborazione integrativa deve essere espressamente evidenziato
nel progetto di intervento.
5. La Giunta regionale svolge, altresií, le altre funzioni e
attivitaí di competenza regionale previste dagli articoli 5, 6,
7, 13 e 20, in conformitaí degli indirizzi, delle direttive e
delle eventuali prescrizioni contenuti nel piano triennale.
ARTICOLO 19
(Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per
gli interventi a gestione diretta)
1. Le Provincie, in attuazione del programma annuale delle
attivitaí approvato dalla Giunta regionale, definiscono il piano
di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri
di efficienza, economicitaí ed efficacia ed assicurando la piena
utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od
acquisibili presso la Regione ed i Comuni della provincia in base
a specifici accordi o convenzioni díuso.
2. Le Provincie, per la gestione diretta degli interventi,
possono inoltre avvalersi, nel quadro di accordi generali di
collaborazione o mediante specifiche convenzioni, del concorso
integrativo:
a) delle risorse strumentali e professionali della Scuola, delle
Universitaí e di altre istituzioni pubbliche a carattere
scientifico;
b) delle risorse strumentali e professionali che risultano nella
disponibilitaí di enti e societaí, pubbliche e private,
costituiti per finalitaí esclusive o prevalenti di formazione
e di gestione delle risorse umane;
c) delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o
loro associazioni o consorzi, limitatamente allíuso di
strutture, allo svolgimento di stage applicativi, di periodi
di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione
e lavoro, ad attivitaí di docenza tecnico-pratica, di
assistenza e tutoraggio, di collaborazione alla redazione e
verifica dei piani didattici.
Il concorso dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere
utilizzato in base ad espresse e specifiche motivazioni,
direttamente correlate alla natura ed alle caratteristiche degli
interventi da realizzare, e deve essere disposto in relazione a
singole iniziative volta a volta determinate.
3. Le Provincie possono provvedere allíattuazione degli
interventi programmati affidandone la realizzazione, mediante
specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al
precedente articolo 9.
4. Le Provincie stipulano le convenzioni di cui al presente
articolo in conformitaí dei propri ordinamenti e nel rispetto
degli schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale ai sensi
dellíarticolo 18, comma 1, lettera d).
5. I soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 possono
avvalersi, previo espresso assenso della Provincia, del concorso
integrativo di imprese o loro associazioni o consorzi per lo
svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico
o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro.
6. Le Provincie assumono tutti i provvedimenti necessari
allíattuazione del programma annuale di attivitaí ed alla
gestione degli interventi, disponendo altresií, quando ne
ricorrano i presupposti, la risoluzione delle convenzioni e la
riduzione o revoca dei finanziamenti.
7. Per esigenze di personale non soddisfatte con il ricorso a
personale proprio od alle altre forme indicate nei commi
precedenti, le Provincie possono instaurare rapporti di lavoro a
tempo determinato per la durata massima dellíanno formativo,
tenuto conto di quanto previsto allíarticolo 12, comma 2. Per le
attivitaí di insegnamento la durata del rapporto di lavoro non
puoí superare la durata dellíintervento per la realizzazione del
quale esso eí instaurato. I rapporti di lavoro a tempo
determinato non sono rinnovabili prima che sia trascorso un anno
dalla cessazione del rapporto precedente.
ARTICOLO 20
(Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione)
1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti
a valutazione, preventiva, in corso di attuazione e successiva.
La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruitaí complessiva
del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi ed agli indirizzi
della programmazione, líidoneitaí del soggetto attuatore in base
ai requisiti previsti dallíarticolo 9, noncheí, successivamente,
la verifica dei prescritti adempimenti per líattuazione
dellíintervento. La valutazione in corso di attuazione ha ad
oggetto la verifica dello stato di avanzamento dellíintervento,
del rispetto della programmazione didattica e della correttezza
della gestione tecnico-amministrativa. La valutazione successiva
ha ad oggetto la verifica dei risultati formativi conseguiti in
rapporto agli obiettivi programmati ed il riscontro della
rendicontazione amministrativa.
2. Gli elementi necessari alle attivitaí di valutazione e
verifica di cui al comma precedente possono essere accertati ed
acquisiti anche mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di
carattere amministrativo sono svolte quando prescritto dalle
vigenti disposizioni ed in ogni altro caso ritenuto opportuno,
sulla base di apposite intese, congiuntamente agli uffici
ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o
dellíUnione Europea.
3. Líattivitaí di valutazione di cui ai precedenti commi eí
svolta, per gli interventi di rispettiva competenza, dalla
Regione e dalle Provincie. Le Provincie redigono ed approvano,
contestualmente alla rendicontazione finale degli interventi
previsti nel programma annuale di attivitaí, apposita relazione
sullíattivitaí svolta a questo titolo, trasmettendone copia alla
Regione.
4. La Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati
mediante la rilevazione e la raccolta, líelaborazione e la
valutazione di informazioni e dati significativi, nellíambito di
apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche mediante
líimpiego di supporti e procedure informatizzate. Le Provincie e
gli altri soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a tal
fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza,
nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.
5. Ai fini del controllo della gestione e della verifica di
efficienza relativi allíattuazione del programma annuale di
attivitaí, i dati di sintesi risultanti dallíattivitaí di
monitoraggio di cui al precedente comma sono raccolti annualmente
in apposito documento a cura del competente servizio regionale.
Il documento medesimo, corredato da una relazione esplicativa,
valutativa e propositiva del dirigente responsabile del servizio,
eí trasmesso alla Giunta regionale per le determinazioni di
competenza. Analoga relazione predisposta dalla Giunta regionale
eí trasmessa al Consiglio per le valutazioni di competenza.
6. La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di
conseguimento degli obiettivi del programma regionale per la
formazione professionale. Le verifiche di efficacia sono rivolte
in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi
agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai
loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e
mansioni, ai processi di mobilitaí professionale, interaziendale,
intersettoriale e territoriale.
7. Le attivitaí previste nel presente articolo sono svolte
secondo criteri e con modalitaí stabiliti dalla Giunta regionale,
ai sensi dellíarticolo 18, nel rispetto di eventuali disposizioni
definite a livello nazionale o nellíambito dellíUnione Europea.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 21
(Partecipazione delle Provincie allíesercizio delle funzioni
proprie della Regione)
1. Salvo quanto giaí previsto dalle vigenti norme concernenti le
procedure della programmazione regionale, le Provincie sono
sentite in ordine alle materie, e prima dellíadozione dei
provvedimenti sottoindicati:
a) schema di programma di cui allíarticolo 15, primo e secondo
comma;
b) provvedimenti di cui allíarticolo 18, comma 1, lettere da a) a
g);
c) attivitaí di cui allíarticolo 17, comma 1, lettere b), d) ed
e) e comma 2;
d) stipulazione delle intese, accordi e convezioni di cui
allíarticolo 7, comma 1.
2. Le Provincie collaborano alle funzioni di vigilanza, anche
ispettiva, noncheí di valutazione, monitoraggio e controllo,
proprie della Regione.
ARTICOLO 22
(Norme applicabili)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le
norme statali e comunitarie in materia di formazione
professionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- eí abrogata la legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e
successive modificazioni e integrazioni;
- eí abrogata la legge regionale 4 settembre 1984, n. 59;
- cessa ogni efficacia del regolamento regionale 2 maggio 1985,
n. 1, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24.
ARTICOLO 23
(Finanziamento degli interventi)
1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di
bilancio.
ARTICOLO 24
(Disposizioni per la programmazione 1994-1995)
1. Le norme di cui allíart. 14 ed allíart. 15, commi 1, 2, 3, si
applicano con riferimento allíanno formativo 1995-1996. Per
líanno formativo 1994-1995, anche al fine di garantire la
continuitaí delle funzioni e delle attivitaí di cui alla presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
determina con propri atti, i criteri, le procedure e le modalitaí
per la formazione del programma annuale, nel rispetto della legge
21-12-1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fino allíesecutitaí degli atti di cui allíart. 18 comma 1,
lettere da a) a g), da adottarsi entro 4 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi,
per quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del
regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1.