LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 61
LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova
disciplina in materia di formazione professionale"
- Modifica.
8.8.1996 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 43
ARTICOLO 1 1. Líarticolo 12 eí sostituito dal seguente: "Art. 12 (Anno formativo) 1. Líanno formativo decorre dal primo giorno del mese di gennaio e termina líultimo giorno del mese di dicembre del medesimo anno". ARTICOLO 2 1. Al comma 1 dellíart. 15, le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno". ARTICOLO 3 1. Allíart. 19 eí aggiunto il seguente comma 8: "Tra le funzioni relative alla formazione professionale sono da intendersi ricomprese quelle di cui allíart. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10, lettera b)". ARTICOLO 4 (Norma transitoria) 1. Le attivitaí iniziate nellíanno formativo 1995-1996 devono comunque trovare conclusione entro il 31.12.1996. Nel periodo 1.9.1996-31.12.96 sono avviate esclusivamente le attivitaí indispensabili al funzionamento del sistema per le quali continuano ad applicarsi i contenuti programmatici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6.3.1995,n. 137 e successive integrazioni.