Leggi della Regione Toscana

    LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 61
    LR 31 agosto 1994, n. 70 "
    Nuova disciplina in materia di formazione professionale" - Modifica.
    8.8.1996 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 43


    ARTICOLO 1
    
    
    
    1. Líarticolo 12 eí sostituito dal seguente:
    
    
    
       "Art. 12
    
       (Anno formativo)
    
    
    
       1. Líanno  formativo decorre  dal primo  giorno  del  mese  di
    
       gennaio e  termina líultimo  giorno del  mese di  dicembre del
    
       medesimo anno".
    
    
    
    ARTICOLO 2
    
    
    
    1. Al  comma 1 dellíart. 15, le parole "entro il 31 marzo di ogni
    
    anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni
    
    anno".
    
    
    
    ARTICOLO 3
    
    
    
    1. Allíart. 19 eí aggiunto il seguente comma 8:
    
    
    
       "Tra le  funzioni relative  alla formazione professionale sono
    
       da intendersi  ricomprese quelle  di cui allíart. 4 del DPR 15
    
       gennaio 1972, n. 10, lettera b)".
    
    
    
    ARTICOLO 4
    
    (Norma transitoria)
    
    
    
    1. Le  attivitaí iniziate  nellíanno formativo  1995-1996  devono
    
    comunque trovare  conclusione entro  il 31.12.1996.  Nel  periodo
    
    1.9.1996-31.12.96  sono   avviate  esclusivamente   le  attivitaí
    
    indispensabili  al   funzionamento  del   sistema  per  le  quali
    
    continuano ad  applicarsi i  contenuti programmatici  di cui alla
    
    deliberazione  del   Consiglio  regionale   6.3.1995,n.   137   e
    
    successive integrazioni.