Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Leggi Regionali - Testi coordinati n 000045 del 17/07/1989
(Boll. n 17 del 13/05/1998, parte Prima , SEZIONE II )
CONSIGLIO REGIONALE
Norme per líesercizio di funzioni
in materia di orientamento professionale.
Avvertenza. Il testo coordinato, qui pubblicato a cura degli Uffici del Consiglio regionale, eí stato redatto ai sensi dellíarticolo 9, quarto comma, della LR 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni riportate. Restano invariati il valore e líefficacia degli atti qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate in corsivo.(*) (*) Per líimmissione in Banca Dati le modifiche stampate in corsivo sul Bollettino Ufficiale sono riportate tra doppie parentesi uncinate Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78. TITOLO I ATTIVITAí DI ORIENTAMENTO ARTICOLO 1 (Finalitaí) 1. La presente legge disciplina gli interventi di orientamento professionale, inteso come processo continuo di autodeterminazione delle scelte che caratterizzano la vita lavorativa degli individui. La Regione organizza tali interventi con il fine di fornire adeguato supporto informativo e formativo agli autonomi processi di scelta professionale. 2. Gli interventi di orientamento professionale, tendenti anche a facilitare il raccordo fra sistema formativo e sistema produttivo, si coordinano con gli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, di educazione permanente, di formazione professionale e di politica attiva del lavoro. ARTICOLO 2 (Tipologia degli interventi) 1. Gli interventi di carattere formativo ed informativo per líorientamento sono finalizzati a promuovere lo sviluppo di interessi e capacitaí decisionali, la capacitaí di ricerca ed uso personalizzato delle informazioni, relativamente alla conoscenza del mondo del lavoro, del sistema produttivo e delle professioni, noncheí a fornire conoscenze sulle caratteristiche e le dinamiche del lavoro e del sistema socio economico e formativo. 2. Gli interventi si articolano in: a) attivitaí di organizzazione e produzione di materiali e strumenti informativi, utilizzando prevalentemente le informazioni provenienti dallíOsservatorio regionale del Mercato del Lavoro; b) attivitaí di diffusione ed erogazione dellíinformazione, anche mediante líistituzione di apposite strutture territoriali per líorientamento; c) interventi di socializzazione al lavoro; d) interventi per la conoscenza teorico-pratica del mondo del lavoro e delle professioni; e) assistenza e consulenza per favorire le scelte professionali ai fini dellíinserimento nel lavoro. Titolo II PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITAí DI ORIENTAMENTO <> (1) Articolo sostituito con LR 29-10-97, n. 78, art. 9 ARTICOLO 4 (Programma regionale per líorientamento - Procedure) 1. Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, assume come riferimento finanziario le disponibilitaí recate da tale bilancio ed eí soggetto ad approvazione annuale. 2. La Giunta regionale, sentiti i soggetti maggiormente interessati, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti delegati e trasmesse alla Giunta regionale entro il 30 giugno, noncheí sulla base dei dati risultanti dal controllo di gestione, definisce la proposta di programma e la trasmette entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale per líapprovazione. TITOLO III ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE ARTICOLO 5 (Indirizzi per líesercizio delle funzioni delegate) 1. Le funzioni in materia di orientamento professionale, disciplinate dalla presente legge, non espressamente riservate alla competenza della Regione dal successivo art. 8, sono delegate alle Province, cosií come previsto dallíart. 6 della LR 21 febbraio 1985, n. 16, come sostituito dallíart. 2 della LR 23 gennaio 1989, n. 9. 2. Le Province esercitano le funzioni di cui al primo comma nel rispetto dei seguenti indirizzi generali: a) gestire in maniera programmata gli interventi mediante la predisposizione di appositi piani annuali, in attuazione e specificazione di quanto previsto dal programma regionale per líorientamento; b) garantire idonee forme di partecipazione alla programmazione ed attuazione degli interventi, con particolare attenzione alle parti sociali, alle componenti scolastiche ed agli Enti locali, attraverso anche la costituzione di appositi comitati consultivi; c) garantire il coordinamento tra líattivitaí delegata e le iniziative locali con analoghe finalitaí promosse da soggetti pubblici e privati. 3. La Giunta regionale promuove nei confronti delle Province il coordinamento, anche a livello tecnico, delle attivitaí delegate. 4. Nel caso in cui la Provincia non provveda al compimento di determinati atti inerenti líesercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma entro i termini perentori stabiliti dal programma regionale di cui allíart. 3, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, puoí sostituirsi alla Provincia stessa nel compimento di tali atti. ARTICOLO 6 (Strutture territoriali per líorientamento - Attivitaí) 1. Le Province istituiscono sul proprio territorio strutture territoriali per líorientamento aperte al pubblico, sulla base delle indicazioni per la localizzazione contenute nel programma regionale per líorientamento. 2. Le strutture territoriali per líorientamento aperte al pubblico forniscono a tutti coloro che ne facciano richiesta: a) informazioni specifiche su occasioni formative e di lavoro; b) informazioni e consulenza sulla utilizzabilitaí nel mercato del lavoro della formazione giaí acquisita dai richiedenti, anche in riferimento alla costruzione di progetti di nuova imprenditoria cui alla LR 14 novembre 1988, n. 83; c) consulenza metodologica a supporto della individuazione di un percorso formativo professionale individuale; d) indicazioni sulle altre fonti informative utilizzabili sul territorio regionale in ordine alle problematiche dellíorientamento e del mercato del lavoro. 3. Le strutture territoriali per líorientamento assolvono, inoltre, ad un compito di supporto informativo a favore degli altri soggetti che attuano interventi informativi e formativi con finalitaí di orientamento, con particolare riferimento ai distretti ed alle singole componenti scolastiche. 4. Le strutture territoriali per líorientamento si integrano o coordinano con i servizi informativi promossi da altri soggetti sul medesimo territorio, secondo intese locali che le Amministrazioni provinciali determinano sulla base dei criteri generali di cui alle lettere f) e g) del secondo comma dellíart. 3. ARTICOLO 7 (Strutture territoriali per líorientamento aperte al pubblico - Organizzazione) 1. Le strutture territoriali per líorientamento aperte al pubblico esercitano le proprie funzioni adottando tecniche organizzative e metodologiche adeguate alle singole funzioni svolte; esse operano in raccordo con le attivitaí formative di competenza delle Province e di altri soggetti pubblici. In particolare adottano ogni opportuna misura volta a facilitare líaccesso degli utenti al servizio e a personalizzare líinformazione e la consulenza fornite. 2. Ai fini della programmazione degli interventi, le strutture territoriali per líorientamento effettuano attivitaí di monitoraggio sullíutenza, nei tempi e secondo le modalitaí stabilite dal programma regionale, per consentire líopportuna conoscenza della domanda di orientamento. ARTICOLO 8 (Competenze riservate alla Regione) 1. La Giunta regionale, al fine di fornire adeguato supporto tecnico alla attivitaí degli Enti delegati, per tutte le informazioni il cui interesse non sia limitato al livello provinciale: a) cura la ricerca e líorganizzazione delle informazioni; b) effettua líelaborazione delle informazioni stesse in appositi strumenti divulgativi di cui allíart. 2, comma 3, lettera a); c) definisce gli standards tecnologici per la gestione automatizzata degli archivi informativi. 2. La Giunta Regionale realizza attivitaí sperimentali di orientamento, gestendole direttamente o mediante convenzioni con líUniversitaí, o con altre istituzioni scientifiche di ricerca pubbliche o private, od eventualmente anche avvalendosi degli uffici degli Enti delegati. 3. La Giunta Regionale cura la periodica attivitaí di aggiornamento degli operatori di orientamento professionale. ARTICOLO 9 (Personale e beni: rinvio) 1. Il personale del ruolo unico regionale giaí comandato presso gli enti destinatari di delega per lo svolgimento delle funzioni in materia di orientamento professionale di cui alla LR 21 febbraio 1985, n. 16, noncheí i beni mobili, immobili e le attrezzature del patrimonio regionale, destinati allíesercizio delle stesse funzioni da parte degli stessi enti destinatari di delega, sono disciplinati ai sensi rispettivamente degli artt. 11 e 12 della LR 23 gennaio 1989, n. 9 ed ai sensi della LR 1 marzo 1989, n. 15. ARTICOLO 10 (Finanziamento) 1. Agli oneri di spesa derivanti dallíattuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio, a decorrere dallíanno 1990, che provvederaí ad istituire capitoli di spesa con la seguente denominazione: - Orientamento professionale - spese per la gestione delle competenze riservate alla Regione ai sensi della LR n. ; - Orientamento professionale - finanziamento dei piani annuali per líesercizio delle funzioni delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi della LR. ARTICOLO 11 (Abrogazioni e sostituzioni di norme della LR 21 febbraio 1985, n. 16) 1. Al quarto comma dellíart. 1 della LR 21 febbraio 1985, n. 16, le parole "ricerca, sperimentazione ed orientamento professionale" sono sostituite con le parole "ricerca e sperimentazione". 2. Líart. 3 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 eí abrogato. 3. La lettera c) del secondo comma dellíart. 4 della LR 21 febbraio 1985, n, 16 eí abrogata. 4. Alla lettera d) del secondo comma dellíart. 4 della LR 21 febbraio 1985, n. 16, le parole "autorizzate e riconosciute, e delle iniziative di orientamento;" sono sostituite con le parole "autorizzate e riconosciute;". 5. La lettera b) del terzo comma dellíart. 4 della LR 21 febbraio 1985, n, 16 eí abrogata. 6. Al secondo comma dellíart. 7 della LR 21 febbraio 1985, n, 16, le parole "modo di gestione ; noncheí líarticolazione delle attivitaí di orientamento professionale." sono sostituite con la parole "modo di gestione.". ARTICOLO 12 (Decorrenza) 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990.