Bollettino Ufficiale della Regione Toscana


    Leggi Regionali - Testi coordinati n 000045 del 17/07/1989 (Boll. n 17 del 13/05/1998, parte Prima , SEZIONE II )
    CONSIGLIO REGIONALE

    Norme per líesercizio di funzioni in materia di orientamento professionale.


       Avvertenza. Il  testo coordinato,  qui pubblicato  a  cura
    
       degli Uffici  del Consiglio regionale, eí stato redatto ai
    
       sensi dellíarticolo  9, quarto  comma, della  LR 15  marzo
    
       1996, n.  18 (Ordinamento  del Bollettino  Ufficiale della
    
       Regione Toscana  e norme  per la pubblicazione degli atti)
    
       al solo  fine di  facilitare la lettura delle disposizioni
    
       riportate. Restano invariati il valore e líefficacia degli
    
       atti qui riportati.
    
    
    
       Le modifiche apportate sono stampate in corsivo.(*)
    
    
    
       (*) Per  líimmissione in  Banca Dati  le modifiche stampate in
    
           corsivo sul Bollettino Ufficiale sono riportate tra doppie
    
           parentesi uncinate
    
    
    
    Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale
    
    29 ottobre 1997, n. 78.
    
    
    
    TITOLO I
    
    ATTIVITAí DI ORIENTAMENTO
    
    
    
    ARTICOLO 1
    
    (Finalitaí)
    
    
    
    1. La  presente legge  disciplina gli  interventi di orientamento
    
    professionale,    inteso     come    processo     continuo     di
    
    autodeterminazione  delle   scelte  che  caratterizzano  la  vita
    
    lavorativa degli  individui. La Regione organizza tali interventi
    
    con il  fine di fornire adeguato supporto informativo e formativo
    
    agli autonomi processi di scelta professionale.
    
    
    
    2. Gli interventi di orientamento professionale, tendenti anche a
    
    facilitare  il   raccordo  fra   sistema  formativo   e   sistema
    
    produttivo, si coordinano con gli interventi regionali in materia
    
    di diritto  allo studio  universitario, di educazione permanente,
    
    di formazione professionale e di politica attiva del lavoro.
    
    
    
    ARTICOLO 2
    
    (Tipologia degli interventi)
    
    
    
    1. Gli  interventi di  carattere  formativo  ed  informativo  per
    
    líorientamento sono  finalizzati  a  promuovere  lo  sviluppo  di
    
    interessi e capacitaí decisionali, la capacitaí di ricerca ed uso
    
    personalizzato delle  informazioni, relativamente alla conoscenza
    
    del mondo del lavoro, del sistema produttivo e delle professioni,
    
    noncheí a fornire conoscenze sulle caratteristiche e le dinamiche
    
    del lavoro e del sistema socio economico e formativo.
    
    
    
    2. Gli interventi si articolano in:
    
    
    
    a) attivitaí  di  organizzazione  e  produzione  di  materiali  e
    
       strumenti   informativi,    utilizzando   prevalentemente   le
    
       informazioni  provenienti   dallíOsservatorio  regionale   del
    
       Mercato del Lavoro;
    
    b) attivitaí di diffusione ed erogazione dellíinformazione, anche
    
       mediante líistituzione  di apposite strutture territoriali per
    
       líorientamento;
    
    c) interventi di socializzazione al lavoro;
    
    d) interventi  per la  conoscenza teorico-pratica  del mondo  del
    
       lavoro e delle professioni;
    
    e) assistenza  e consulenza  per favorire le scelte professionali
    
       ai fini dellíinserimento nel lavoro.
    
    
    
    Titolo II
    
    PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITAí DI ORIENTAMENTO
    
    
    
    <>
    
    
    
    (1) Articolo sostituito con LR 29-10-97, n. 78, art. 9
    
    
    
    ARTICOLO 4
    
    (Programma regionale per líorientamento  - Procedure)
    
    
    
    1. Il  programma regionale  dispone per  un arco  di tempo pari a
    
    quello  del  bilancio  pluriennale  della  Regione,  assume  come
    
    riferimento finanziario le disponibilitaí recate da tale bilancio
    
    ed eí soggetto ad approvazione annuale.
    
    
    
    2.  La   Giunta  regionale,   sentiti  i   soggetti  maggiormente
    
    interessati, tenuto  conto delle  proposte formulate  dagli  enti
    
    delegati e  trasmesse alla  Giunta regionale  entro il 30 giugno,
    
    noncheí sulla base dei dati risultanti dal controllo di gestione,
    
    definisce la  proposta di  programma e  la trasmette  entro il 30
    
    settembre di ogni anno al Consiglio regionale per líapprovazione.
    
    
    
    TITOLO III
    
    ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
    
    
    
    ARTICOLO 5
    
    (Indirizzi per líesercizio delle funzioni delegate)
    
    
    
    1.  Le   funzioni  in   materia  di  orientamento  professionale,
    
    disciplinate dalla  presente legge,  non espressamente  riservate
    
    alla  competenza  della  Regione  dal  successivo  art.  8,  sono
    
    delegate alle  Province, cosií come previsto dallíart. 6 della LR
    
    21 febbraio  1985, n. 16, come sostituito dallíart. 2 della LR 23
    
    gennaio 1989, n. 9.
    
    
    
    2. Le  Province esercitano  le funzioni di cui al primo comma nel
    
    rispetto dei seguenti indirizzi generali:
    
    
    
    a) gestire  in maniera  programmata gli  interventi  mediante  la
    
       predisposizione di  appositi piani  annuali, in  attuazione  e
    
       specificazione di  quanto previsto dal programma regionale per
    
       líorientamento;
    
    b) garantire  idonee forme  di partecipazione alla programmazione
    
       ed attuazione  degli interventi,  con  particolare  attenzione
    
       alle parti  sociali, alle  componenti scolastiche ed agli Enti
    
       locali, attraverso  anche la costituzione di appositi comitati
    
       consultivi;
    
    c) garantire  il coordinamento  tra  líattivitaí  delegata  e  le
    
       iniziative locali  con analoghe finalitaí promosse da soggetti
    
       pubblici e privati.
    
    
    
    3. La  Giunta regionale  promuove nei confronti delle Province il
    
    coordinamento, anche a livello tecnico, delle attivitaí delegate.
    
    
    
    4. Nel  caso in  cui la  Provincia non  provveda al compimento di
    
    determinati atti  inerenti líesercizio delle funzioni delegate di
    
    cui al  primo comma  entro  i  termini  perentori  stabiliti  dal
    
    programma regionale  di cui  allíart.  3,  la  Giunta  regionale,
    
    sentita la  commissione consiliare  competente, puoí  sostituirsi
    
    alla Provincia stessa nel compimento di tali atti.
    
    
    
    ARTICOLO 6
    
    (Strutture territoriali per líorientamento - Attivitaí)
    
    
    
    1. Le  Province istituiscono  sul  proprio  territorio  strutture
    
    territoriali per  líorientamento aperte  al pubblico,  sulla base
    
    delle indicazioni  per la  localizzazione contenute nel programma
    
    regionale per líorientamento.
    
    
    
    2.  Le   strutture  territoriali  per  líorientamento  aperte  al
    
    pubblico forniscono a tutti coloro che ne facciano richiesta:
    
    
    
    a) informazioni specifiche su occasioni formative e di lavoro;
    
    b) informazioni  e consulenza  sulla utilizzabilitaí  nel mercato
    
       del lavoro  della formazione  giaí acquisita  dai richiedenti,
    
       anche in  riferimento alla  costruzione di  progetti di  nuova
    
       imprenditoria cui alla LR 14 novembre 1988, n. 83;
    
    c) consulenza  metodologica a supporto della individuazione di un
    
       percorso formativo professionale individuale;
    
    d) indicazioni  sulle altre  fonti informative  utilizzabili  sul
    
       territorio   regionale    in   ordine    alle    problematiche
    
       dellíorientamento e del mercato del lavoro.
    
    
    
    3.  Le   strutture  territoriali  per  líorientamento  assolvono,
    
    inoltre, ad  un compito  di supporto  informativo a  favore degli
    
    altri soggetti che attuano interventi informativi e formativi con
    
    finalitaí  di   orientamento,  con   particolare  riferimento  ai
    
    distretti ed alle singole componenti scolastiche.
    
    
    
    4. Le  strutture territoriali  per líorientamento  si integrano o
    
    coordinano con  i servizi  informativi promossi da altri soggetti
    
    sul  medesimo   territorio,  secondo   intese   locali   che   le
    
    Amministrazioni provinciali  determinano sulla  base dei  criteri
    
    generali di  cui alle lettere f) e g) del secondo comma dellíart.
    
    3.
    
    
    
    ARTICOLO 7
    
    (Strutture territoriali  per líorientamento  aperte al pubblico -
    
    Organizzazione)
    
    
    
    1.  Le   strutture  territoriali  per  líorientamento  aperte  al
    
    pubblico  esercitano   le  proprie  funzioni  adottando  tecniche
    
    organizzative e  metodologiche  adeguate  alle  singole  funzioni
    
    svolte; esse  operano in  raccordo con  le attivitaí formative di
    
    competenza delle  Province  e  di  altri  soggetti  pubblici.  In
    
    particolare adottano  ogni opportuna  misura volta  a  facilitare
    
    líaccesso  degli   utenti  al   servizio   e   a   personalizzare
    
    líinformazione e la consulenza fornite.
    
    
    
    2. Ai  fini della  programmazione degli  interventi, le strutture
    
    territoriali   per   líorientamento   effettuano   attivitaí   di
    
    monitoraggio  sullíutenza,  nei  tempi  e  secondo  le  modalitaí
    
    stabilite dal  programma regionale,  per  consentire  líopportuna
    
    conoscenza della domanda di orientamento.
    
    
    
    ARTICOLO 8
    
    (Competenze riservate alla Regione)
    
    
    
    1. La  Giunta regionale,  al fine  di fornire  adeguato  supporto
    
    tecnico  alla   attivitaí  degli  Enti  delegati,  per  tutte  le
    
    informazioni  il  cui  interesse  non  sia  limitato  al  livello
    
    provinciale:
    
    
    
    a) cura la ricerca e líorganizzazione delle informazioni;
    
    b) effettua  líelaborazione delle informazioni stesse in appositi
    
       strumenti divulgativi di cui allíart. 2, comma 3, lettera a);
    
    c) definisce  gli standards  tecnologici    per    la    gestione
    
       automatizzata degli archivi informativi.
    
    
    
    2.  La   Giunta  Regionale  realizza  attivitaí  sperimentali  di
    
    orientamento, gestendole  direttamente o mediante convenzioni con
    
    líUniversitaí, o  con altre  istituzioni scientifiche  di ricerca
    
    pubbliche o  private, od  eventualmente anche  avvalendosi  degli
    
    uffici degli Enti delegati.
    
    
    
    3.  La   Giunta  Regionale   cura  la   periodica  attivitaí   di
    
    aggiornamento degli operatori di orientamento professionale.
    
    
    
    ARTICOLO 9
    
    (Personale e beni: rinvio)
    
    
    
    1. Il  personale del  ruolo unico regionale giaí comandato presso
    
    gli enti  destinatari di delega per lo svolgimento delle funzioni
    
    in materia  di orientamento  professionale  di  cui  alla  LR  21
    
    febbraio 1985,  n. 16,  noncheí i  beni  mobili,  immobili  e  le
    
    attrezzature del  patrimonio regionale,  destinati  allíesercizio
    
    delle stesse  funzioni da  parte degli stessi enti destinatari di
    
    delega, sono disciplinati ai sensi rispettivamente degli artt. 11
    
    e 12  della LR 23 gennaio 1989, n. 9 ed ai sensi della LR 1 marzo
    
    1989, n. 15.
    
    
    
    ARTICOLO 10
    
    (Finanziamento)
    
    
    
    1. Agli  oneri di  spesa derivanti dallíattuazione della presente
    
    legge si  fa fronte  con legge di bilancio, a decorrere dallíanno
    
    1990, che  provvederaí ad  istituire capitoli  di  spesa  con  la
    
    seguente denominazione:
    
    
    
    - Orientamento  professionale  -  spese  per  la  gestione  delle
    
      competenze riservate alla Regione ai sensi della LR n. ;
    
    - Orientamento  professionale -  finanziamento dei  piani annuali
    
      per líesercizio  delle funzioni  delegate alle  Amministrazioni
    
      provinciali ai sensi della LR.
    
    
    
    ARTICOLO 11
    
    (Abrogazioni e  sostituzioni di  norme della LR 21 febbraio 1985,
    
    n. 16)
    
    
    
    1. Al  quarto comma dellíart. 1 della LR 21 febbraio 1985, n. 16,
    
    le   parole    "ricerca,    sperimentazione    ed    orientamento
    
    professionale"  sono   sostituite  con   le  parole   "ricerca  e
    
    sperimentazione".
    
    
    
    2. Líart. 3 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 eí abrogato.
    
    
    
    3. La  lettera c)  del secondo  comma dellíart.  4  della  LR  21
    
    febbraio 1985, n, 16 eí abrogata.
    
    
    
    4. Alla  lettera d)  del secondo  comma dellíart.  4 della  LR 21
    
    febbraio 1985,  n. 16,  le parole  "autorizzate e riconosciute, e
    
    delle iniziative  di orientamento;" sono sostituite con le parole
    
    "autorizzate e riconosciute;".
    
    
    
    5. La lettera b) del terzo comma dellíart. 4 della LR 21 febbraio
    
    1985, n, 16 eí abrogata.
    
    
    
    6. Al secondo comma dellíart. 7 della LR 21 febbraio 1985, n, 16,
    
    le parole  "modo di  gestione  ;  noncheí  líarticolazione  delle
    
    attivitaí di  orientamento professionale." sono sostituite con la
    
    parole "modo di gestione.".
    
    
    
    ARTICOLO 12
    
    (Decorrenza)
    
    
    
    1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990.