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LEGGE 845/78 "LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE"
1. Finalità della formazione professionale.
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione
professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine
di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire
la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della
personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge
nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione,
la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso
scientifico e tecnologico.
2. Oggetto della formazione professionale.
Le iniziative di formazione professionale costituiscono
un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi
finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere
ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione,
alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in
un quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno
assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun
settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,
di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri,
ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali
e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
3. Poteri e funzioni delle regioni.
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione
professionale in conformità ai seguenti principi:
- rispettare la coerenza tra il sistema di formazione
professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale
quale risulta dalle leggi della Repubblica;
- assicurare la coerenza delle iniziative di formazione
professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni
dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione
e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni
dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
- organizzare il sistema di formazione professionale
sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte
formative;
- assicurare la partecipazione alla programmazione
dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli
enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
- assicurare il controllo sociale della gestione delle
attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti
locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
- definire le modalità e i criteri di consultazione,
ai fini della programmazione, con uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
- garantire a tutti coloro che partecipano alla attività
di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la
partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
- adeguare la propria normativa a quella internazionale
e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici
e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto
riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità
pubblica;
- dare piena attuazione all'articolo 1 della legge
9 dicembre l977, n. 903 (2), disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di
discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso di diversi tipi di
corso ed i contenuti dei corsi stessi;
- realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi
che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico
e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
- promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali
competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria
nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni
fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività
formativa e favorirne l'integrazione sociale;
- prendere. gli opportuno accordi con l'autorità
scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento
scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici
distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali
territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi
dei rispettivi statuti delle relative norme di attuazione.
4. Campi di intervento
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai
principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare
con proprie leggi:
- la programmazione, l'attuazione e il finanziamento
delle attività di formazione professionale;
- le modalità per il conseguimento degli obiettivi
formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione
collettiva e della normativa del collocamento;
- le attività di formazione professionale concernenti
settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivati dalla stagionalità
del ciclo produttivo o della natura familiare, associativa o cooperativistica della
gestione dell'impresa;
- la qualificazione professionale degli invalidi e
dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto
alla formazione professionale;
- le attività di formazione professionale presso
gli istituti di prevenzione e di pena;
- il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni
pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento
o riaccorpamento;
- l'esercizio delle funzioni già svolte dai
consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3), riconducendola nell'ambito della programmazione
regionale;
- la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato
nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza
delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale,
attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni
scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo
5.
5. Organizzazione delle attività.
Le regioni, in conformità a quanto previsto
dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
- direttamente nelle strutture pubbliche. che devono
essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento
strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
- mediante convenzione, nelle strutture di enti che
siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità
formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente
devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
- avere come fine la formazione professionale;
- disporre di strutture, capacità organizzativa
e attrezzature idonee;
- non perseguire scopi di lucro;
- garantire il controllo sociale delle attività;
- applicare per il personale il contratto nazionale
di lavoro di categoria;
- rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun
centro di attività;
- accettare il controllo della regione, che può
effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni
con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito al numeri 2) e
7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o
tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni
di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
6. Strutture degli istituti professionali e degli
istituti d'arte - Personale didattico
La possibilità delle strutture destinate agli
istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili
o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita
alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il
Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario
dell'immobile.
Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con
il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma
è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto
conto in particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.
7. Programmazione didattica.
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore
prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione
didattica delle attività di formazione professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione
a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà
metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di
cui all'articolo 18. primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra. la programmazione didattica dovrà
conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli
formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di
alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
I programmi. che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità
degli interventi formativi. devono poter essere adattati alle esigenze locali ed
assicurare il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi.
Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici
di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati
della sperimentazione formativa già applicata.
8.Tipologia delle attività.
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
- alla qualificazione e specializzazione di coloro
che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività
di lavoro;
- all'acquisizione di specifiche competenze professionali
per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
- alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
- alla qualificazione di lavoratori coinvolti processi
di riconversione;
- alla qualificazione o specializzazione di lavoratori
che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
- all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento
dei lavoratori;
- alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti
invalidi a causa di infortunio o malattia;
- alla formazione di soggetti portatori di menomazioni
fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono
articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno
di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di
utenti definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche;
non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata
da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni
fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento
di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria
o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo
da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo
per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le
disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
9. Personale addetto alla formazione professionale.
Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto,
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari
per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative
di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata
in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale
di cui all'articolo 5, secondo comma. lettera a), è collocato in appositi
ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente
legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità
del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione
a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Al docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della
professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale,
la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera
b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere
superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente
agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti
ad analoghe attività.
10. Raccordi con il sistema scolastico
Per la realizzazione delle attività di formazione
professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste
dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(3/a).
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico
attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di
formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione
e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione
delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Al fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, le regioni
adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione
professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
11. Rientri scolastici
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante
la frequenza di corsi o direttamente sui lavoro è data facoltà di accesso
alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità
previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con
il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le
attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità
scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
12. Diritti degli allievi.
La frequenza di corsi di formazione professionale
è equipara a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe
preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere
previdenziale.
13. Estensione delle agevolazioni previste per
i lavoratori studenti
La facoltà di differire il servizio militare
di leva e le agevolazioni previsti per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge
20 maggio 1970. n. 300 (4), sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano
anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Attestato di qualifica
Al termine dei corsi di formazione professionale volti
al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato
sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.
Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18,
primo comma, lettera a)- sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte
nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte
esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati
dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche
valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
15. Sistema formativo e impresa
Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella
formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione
presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti
e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di
alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.
Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione
degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al
comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.
Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento
e non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese
degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).
16. Formazione degli apprendisti
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani
di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo
e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (5).
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche,
tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti
di lavoro
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25
(5), stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere
sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme
occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (5).
17. Ulteriori competenze della commissione centrale
per l'impiego
La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo
3-bis del decreto legge 6 luglio 1978. n. 351 (6), convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte
per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale previste dalla presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione
professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto
tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie
di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonché
per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
18. Competenze dello Stato
Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale:
- la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni
e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione
di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari
in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici,
culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con
successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;
- il collegamento con le regioni sotto il profilo delle
reciproche informazioni e documentazioni;
- i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri
operanti in materia di formazione professionale;
- l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative
di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza
e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri (6/a);
- la predisposizione ed il finanziamento delle attività
formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa
con i Paesi in via di sviluppo;
- le attività di studio, di ricerca, di documentazione,
di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale
in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo
e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (7);
- l'inoltro alla Comunità economica europea,
o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti
formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;
- l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative
di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di
rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto
dall'articolo 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (7), nonché
gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
- l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con
le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato
nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4,
lettera h);
- la definizione su parere conforme della commissione
di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità
delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (7) (7/a).
19. Assistenza tecnica dell'ISFOL
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia
di formazione professionale. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R.
30 giugno 1973, n. 478 (8) (9) (l0). All'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1973, n.1) è sostituito dal seguente: "1) quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".
All'Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478,
il n.3) è sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale
di cui l'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
20. Relazione annuale al Ministero del Lavoro.
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R 30 giugno 1973, n. 478 (8),
inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di
ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di
formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette
le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento,
in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e
sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato
del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche
con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità
economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e
di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo
17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del D.L. 6 luglio
1978, n. 391, convertito, con modificazioni, nella L. 4, agosto 1978, n. 479. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato
alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto
per la formazione professionale (ISFOL), di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478
(8).
21. Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'lNIASA
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale
per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI),
dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto
nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono
assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della
L. 4 dicembre 1956, n. 1404 (11).
22. Finanziamento delle attività formative.
Le attività professionali promosse dalle regioni
sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio
1970, n.281 (7), e successive
modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti
di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività
di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché
l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale
lavoratori per l'anno 1979.
Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello
Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e
che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:
- delle attività di formazione professionale
residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività
alle regioni medesime;
- dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478 (12) (12/a).
23. Soppressione del Fondo addestramento professionale
lavoratori
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito
con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (13), e ordinato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.
L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
tramite la Ragioneria centrale e che cura il riscontro, un rendiconto finale della
soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della
soppressione.
I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà
del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel
cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni
acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono
alla vigilanza in materia.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi
a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento
professionale lavoratori.
24. Contributi dei fondi comunitari
Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei
piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione
ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a
specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo
8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n 71/66/CEE del 1 febbraio
1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (ClPE), entro il 30
settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare
l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo
sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente (12/a).
25. Istituzione di un Fondo di rotazione
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e
al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo
precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (14), un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in
lire 100 miliardi. si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione
di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1979, le aliquote contributive
di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
(15), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato
dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), sono ridotte:
- dal 4,45 al 4,15 per cento;
- dal 4,45 al 4,15 per cento;
- dal 3,05 al 2,75 per cento;
- dal 4,30 al 4 per cento;
- dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15), è aumentata
in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al
precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute
al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con
periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine
di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della
presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero
aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo
dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione consiglio
delle Comunità europee numero 71/66/CEE del l febbraio 1971, modificata dalla
decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre l977" (16).
26. Finanziamento integrativo dei progetti speciali
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto
corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione
all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (l7), eseguiti
dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta
di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (18).
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (19).
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (16) (20).
27. Erogazione dei finanziamenti.
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale
europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto
forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente
articolo 25 a favore degli organismi di cui all'art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate,
dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
28. Abrogazioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente
legge.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre l978 n.
362.
(2) Riportata al n. E/XXII.
(3) Riportata alla voce Regioni.
(3/a) Riportato alla voce Regioni.
(4) Riportata alla voce Lavoro.
(5) Riportata alla voce Apprendistato.
(6) Riportato al n. A/XXXIV.
(6/a) Con D.L. 12 luglio 1986, n. 345 (Gazz. Uff. 14 luglio 1986, n. 1611, convertito
in legge con l'art. 1. L. 8 agosto 1986, n. 492 (Gazz. Uff. 19 agosto 1986, n. 191),.
sono state disposte misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori
italiani all'estero.
(7) Riportato alla voce Regioni.
(7/a) Vedi, anche, la L. 14 febbraio 1987, n. 40, riportata al n. A/VII.
(8) Riportato al n. A/I.
(9) Sostituisce il n 1) all'art. 4, D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478. riportato al n.
A/I.
(10) Sostituisce. il n. 3) all'art. 4, D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478. riportato al
n. A/I.
(11) Riportata alla voce Soppressione e Liquidazione di Enti pubblici.
(12) Riportato al n. A/I.
(12/a) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24. 25 e 26 sono state abrogate
dall'art. 8 D.L. 20 maggio 1993, n. 148, riportato al n. A/XCIII.
(13) Riportata alla voce Collocamento di Lavoratori.
(14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(15) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia, e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia, e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(16) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24. 25 e 26 sono state abrogate dall'art.
8, D.L. 20 maggio 1993. n. 148, riportato al n. A/XCIII.
(17) Riportato alla voce Regioni.
(18) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(19) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(20) Vedi, anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
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