Deliberazione G.R. 24 febbraio 1997, n.174

(testo integrato, in corsivo le parti modificate con gli atti in calce)

L.R. 31.8.94 n.70 e successive modificazioni in materia di formazione professionale, approvazione delle norme relative alle procedure di programmazione, gestione, organizzazione e orientamento professionale del sistema regionale di formazione e orientamento professionale.

Regione Toscana

Norme per le procedure
di

- Programmazione
- Gestione
- Organizzazione
- Contabilizzazione

delle
Attività di Formazione Professionale e Orientamento

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI:

PREMESSA

LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

LA GESTIONE

1.  ISCRIZIONE AI CORSI E SELEZIONE ALLIEVI
2.  AMMISSIONE DEI CANDIDATI
3.  AMMISSIONE DI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI
4.  AMMISSIONE DI CITTADINI STRANIERI
5.  INIZIO CORSO
6.  LA VALIDAZIONE DIDATTICA
7.  AMMISSIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO CORSO
8.  ALLIEVI DIMISSIONARI
9.  ASSENZE DEGLI ALLIEVI
10. RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ALLIEVI
11. COMUNICAZIONI FINE CORSO
12. SOSPENSIONE E CHIUSURA ANTICIPATA DEL CORSO
13. PROVE FINALI, COMMISSIONI DI ESAME
14. SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
15. ATTESTAZIONI
16. CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
17. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
18. LE ATTIVIT¿' IN GESTIONE CONVENZIONATA
19. SPESE AMMISSIBILI
20. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
21. IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVIT¿
22. ATTIVIT¿' RICONOSCIUTA O ASSENTITA
23. ATTIVIT¿' AUTORIZZATA

L'ORGANIZZAZIONE

24. I REGISTRI
25. IL PERSONALE

LA CONTABILIZZAZIONE

26. I COSTI
27. IVA
28. PERSONALE DOCENTE ED ASSIMILATO
      29. Viaggi, vitto e alloggio
30. ALLIEVI
      31. Assicurazioni
      32. Viaggi, vitto e alloggio
      33. Stage o tirocinio o Visite guidate
34. FUNZIONAMENTO E GESTIONE
      35. Materiale di consumo
      36. Immobili
      37. Personale non docente
      38. Viaggi, vitto e alloggio
39. COSTI GENERALI
      40. Assicurazioni
      41. Illuminazione e forza motrice
      42. Riscaldamento e condizionamento
      43. Telefono
      44. Spese postali
      45. Cancelleria e stampati
      46. Materiale di pronto soccorso
      47. Acqua e rifiuti urbani
48. ALTRI COSTI
      49. Pubblicità
      50. Selezione iniziale allievi
51. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPENSI ALLE COMMISSIONI DI
      ESAME AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (Del. C.R. 30/1/96 n. 39)
     52. Formazione dei formatori
     53. Transnazionalità
     54. Le attività extraformative
55. IL RENDICONTO


Premessa

La normativa relativa alle procedure, l'organizzazione ed il controllo delle attività di Formazione Professionale approvate con la presente deliberazione annullano e sostituiscono integralmente le norme approvate con DGR 11541/91 ed il Regolamento 1 del 02.05.1985 in materia di Formazione Professionale.

La presente normativa, unitamente alle norme realtive al "Manuale d'uso per l'attuazione del Sistema di Formazione Professionale regionale" approvate con Delibera di Giunta del 23.09.1996 ni1205, in forza del disposto dell'art. 16 punto 3 della L.R. 31.08.1994 ni 70, assumono valenza prescrittiva per le Amministrazioni Provinciali rispetto alle procedure di programmazione, gestione e controllo da esse adottate antecedentemente l'approvazione del presente documento.

Il presente atto costituisce il quarto livello normativo regionale che disciplina il complesso Sistema di Formazione Professionale; dopo la Legge Regionale 31.08.1994 n.70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale e successive modificazioni" (L.R. 31.07.1996 n.61), il Programma regionale triennale per la formazione professionale (Delibera C.R. 31.07.1996 n.251), il Manuale d'uso del per l'attuazione del Sistema di Formazione Professionale (Delibera G.R. 23/09/1996 n.1205).

La presenta normativa recepisce il Regolamento C.E.E. 2081/93 ed i relativi Regolamenti attuativi, in questo ambito rientrano anche i Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) degli Obiettivi 2-3-4-5b, Rafforzamento Sistemi in rapporto ai Fondi Strutturali del F.S.E e F.E.S.R..e le norme statali in materia di Formazione Professionale ( L.845/78).

Per l'anno 1997 non si applicano le norme relative alle procedure di programmazione in termini di valutazione dei progetti e dei soggetti attuatori gli interventi formativi, in attesa di norme pi definite ed uniformi per tutto il territorio che saranno predisposte dalla Giunta regionale nell'arco dell'anno 1997 ed applicabili a partire dal piano regionale 1998.

Atteso che la materia Ë in continua evoluzione, si ritengono possibili aggiornamenti periodici anche mediante circolari attuative ed esplicative da parte del Servizio competente.

Le attività formative afferenti il settore sociale sono disciplinate con norme specifiche approvate con Delibera Giunta regionale del 14.10.1996n.1310 e ricomprese nella presente normativa.

 

LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

La L.R. 61/96 introduce alcune modifiche alla L:R:70/94 e precisamente, lo svolgimento delle attività dal 1/1 - al 31/12 e la predisposizione da parte della Giunta regionale dello Schema di Programma entro il 30 giugno di ogni anno.

Da ciÚ deriva che le fasi temporali per l'avvio delle procedure di programmazione di livello regionale e provinciale dovranno adeguarsi alle nuove scadenze:

Livello regionale

Consiglio Regionale

approvazione aggiornamento del programma triennale per la formazione professionale entro il Dicembre di ogni anno formativo.

Giunta regionale

approvazione dello Schema di Programma entro il 30/6 di ogni anno con indicazione dei tempi di presentazione delle proposte da parte delle AA.PP.e di approvazione del piano regionale annuale.

Livello provinciale

trasmissione delle proposte alla Regione nel rispetto di:

- tempi prescritti nella delibera di approvazione dello Schema di Programma

- modalità previste con modulistica e supporti informatici previsti nello schema di programma

Per quanto attiene le modalità di presentazione delle proposte, si prevede:

Attività Autorizzate

Le risorse disponibili per l'accesso ai contributi del FSE da parte delle Aziende del territorio dovranno essere pubblicizzate dagli Enti delegati e dalla Regione nei modi previsti dalla normativa.

L'ordine di priorità delle proposte sarà individuato mediante un sistema di valutazione omogeneo a livello regionale, salvaguardando la specificità provinciale.

Per tali attività si propone in via sperimentale per il 1998 la presentazione delle proposte da parte delle Aziende entro il 31 Luglio 1997 alle AA.PP di competenza e queste ultime entro il 30 Novembre 1997 alla Giunta regionale per l'approvazione entro la fine dell'anno.

Attività Riconosciute

Le proposte di riconoscimento e/o assenso presentate da soggetti privati e pubblici ai sensi dell'art.10 della LR 70/94 dovranno far parte integrante e sostanziale della programmazione territoriale e presentate all'Ente delegato entro il 31/3 di ogni anno.

Per tali attività che fanno parte integrante della programmazione territoriale valgono i tempi di presentazione per le attività finanziate previste nello schema di programma.

Attività Finanziate

Le attività formative svolte in gestione diretta dall'Amministrazione Provinciale tramite le proprie strutture pubbliche o con il concorso integrativo ai sensi dell'art. 19 LR 70/94 o tramite articolazioni organizzative di emanazione dell'Ente delegato previste dalla L 142, sono soggette alla procedura di pubblicizzazione degli interventi nelle forme previste dalla presente normativa finalizzata alla selezione dell'utenza.

Per le attività formative che l'Ente delegato ritiene di non poter svolgere direttamente tramite le proprie strutture o le articolazioni previste dalla L .142 Ë necessario procedere alla "chiamata dei progetti" mediante bando pubblico nel quale l'Ente delegato precisa il finanziamento disponibile, le modalità di presentazione delle proposte, le modalità di valutazione, nonchË gli altri elementi strutturali necessari per la predisposizione di un progetto didattico operativo (es. durata intervento, utenza, requisiti ingresso, condizione occupazionale, settore/comparto intervento, profilo professionale ecc...).

Questa fase avviene dopo l'approvazione del piano regionale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.15 punto 4 della L.R. 70/94.

Attività formative derivanti da normative nazionali

La presente normativa recepisce il Decreto Legislativo 1i dicembre 1997 n.468 relativo alla Revisione della disciplina sui Lavori Socialmente Utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n.196; disponendo per le Amministrazioni Provinciali, ai sensi della L.R. 26 novembre 1998 n.85, la competenza in materia di formazione professionale, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'art. 5 del D.Lgs. 468/97. Tali interventi non dovranno prevedere oneri per il bilancio regionale.

LA GESTIONE

1.   ISCRIZIONE AI CORSI E SELEZIONE ALLIEVI

Per tutte le attività, le domande di ammissione ai corsi devono essere redatte sugli appositi moduli di iscrizione al fine di consentire un sistema di flusso informativo tra l'Ente Delegato ed il soggetto attuatore per la costituzione di archivi informatizzati.

Gli Enti delegati e la Regione per le attività di cui all'art. 17 della LR 70/94 procederanno all'aggiornamento dei dati per la gestione dei corsi e degli allievi del sistema informativo.

La gestione dell'anagrafe degli scritti Ë competenza della Regione e dell'Ente delegato. I soggetti gestori delle attività sono tenuti a trasmettere alla Regione o all'Ente delegato i dati anagrafici richiesti su supporto magnetico.

Per la partecipazione ai corsi, gli allievi sosterranno prove oggettive di selezione con l'esclusione della metodologia del sorteggio e dell'ordine cronologico della presentazione delle domande.

La selezione Ë competenza della Regione o dell'Ente delegato.

Per i minori di anni 18, la domanda di ammissione deve essere firmata da un genitore o da chi esercita la potestà e deve comprendere il nominativo e codice fiscale di colui a favore del quale dovranno essere effettuate le eventuali provvidenze relative al diritto alla formazione.

Per gli allievi iscritti ai corsi, l'Ente delegato puÚ richiedere una documentazione integrativa sulla base della specificità dell'intervento formativo, delle relative esercitazioni e delle esigenze di carattere sanitario, amministrativo, legate a norme generali in materia di collocamento, avviamento al lavoro. In prima istanza, salvo le procedure previste per le fasi successive, il possesso dei requisiti dal corso puÚ essere prodotto sotto forma di autocertificazione.

2.  AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'ammissione ai corsi Ë decisa dalla Regione per le attività istituite ai sensi dell'art. 17 della LR 70/94 e dalla Provincia attraverso la propria articolazione organizzativa.

Per i corsi riconosciuti/assentiti, l'ammissione viene effettuata dai rispettivi soggetti attuatori.

Nei corsi Autorizzati, l'ammissione dei partecipanti spetta alle aziende sentite le OO.SS aziendali.

3.   AMMISSIONE DI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI

L'ammissione ai corsi di cittadini italiani rimpatriati Ë subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico nel paese di provenienza di durata non inferiore a quella vigente in Italia e per i corsi che prevedono titoli di studio particolari, della attestazione di equipollenza al titolo italiano.

4.  AMMISSIONE DI CITTADINI STRANIERI

L'ammissione ai corsi di cittadini stranieri Ë subordinata al possesso del titolo di studio obbligatorio conseguito nel Paese di origine e, per i corsi che prevedono titoli di studio particolari, alla attestazione di equipollenza al titolo italiano.

L'ammissione ai corsi di cittadini stranieri appartenenti ai Paesi di cui alla classificazione O.N.U. di "paesi poveri" Ë effettuata in deroga al possesso del titolo di studio e delle attestazioni di equipollenza. La Provincia, nelle sue articolazioni organizzative valuterà i presupposti per la frequenza al corso tenendo conto dei requisiti di ingresso previsti nel profilo professionale oggetto di formazione. Gli Enti delegati, la Regione o i soggetti attuatori degli interventi formativi inviano alla Questura competente per territorio l'elenco dei cittadini stranieri ammessi ai corsi nonchÈ le eventuali variazioni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei corsi stessi.

5.  INIZIO CORSO

Non potranno essere attivati corsi con un numero di allievi inferiore ai 2/3 di quelli previsti, salvo specifica e motivata deroga da parte della Regione o dell'Ente delegato.

Le attività formative legate ai corsi di qualifica e di specializzazione che non sono comprese nei profili professionali già individuati, sono soggette a preventiva validazione didattica da parte della Regione.

La determinazione della data di inizio corso delle attività formative in gestione Diretta, Convenzionata, Riconosciuta, Autorizzata, deve essere stabilita in modo da permetterne la conclusione antro l'anno formativo. L'Ente delegato, nelle more di entrata in vigore del Sistema informativo regionale sulla formazione professionale, provvederà ad inviare alla Regione la comunicazione di inizio corso attraverso la modulistica allegata alla presente normativa.

6. LA VALIDAZIONE DIDATTICA

La validazione didattica degli interventi formativi riferiti a qualifiche che non sono al momento "codificati" nel repertorio dei Profili Professionali regionali, Ë di competenza della Regione.

Gli Enti delegati dovranno far pervenire alla Regione tutti gli elementi utili per la valutazione dell'intervento prima di procedere ad una qualsiasi forma di pubblicizzazione e conseguente inizio corso.

La Regione provvede a rilasciare il relativo parere previa comune istruttoria con l'Ente delegato in tempi tali da garantire l'inizio ed il termine delle attività entro il 31/12.

7.   AMMISSIONI SUCCESSIVE ALL'INIZIO CORSO

E' possibile procedere a successive ammissioni di allievi alla frequenza dei corsi, purchË non sia stato superato il 10% delle ore previste dal profilo professionale di riferimento.

Per i corsi di durata biennale Ë prevista l'ammissione alla seconda fase di allievi in uscita dalle classi intermedie della scuola media superiore o esperienze di lavoro, a seguito di verifica da parte della Provincia, del programma di studi effettuati e delle conoscenze possedute dall'allievo in rapporto al profilo professionale da conseguire.

8.  ALLIEVI DIMISSIONARI

Gli allievi che a qualsiasi titolo si dimettono dai corsi devono presentare specifica lettera di dimissioni al soggetto attuatore dell'intervento, il quale, dovrà conservare agli atti la documentazione ai fini delle verifiche previste per le attività formative. La comunicazione delle dimissioni dovrà contenere chiaramente la data temporale di presentazione. Nel caso di impossibilità di acquisizione della comunicazione di dimissioni, il soggetto attuatore dovrà provvedere a comunicare all'allievo interessato, le dimissioni dal corso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e procedura di silenzio assenso. Ogni variazione di allievi dovrà essere comunicata tempestivamente alla Regione o all'Ente delegato per gli aspetti di merito legati alla gestione delle attività formative.

9.  ASSENZE DEGLI ALLIEVI

La frequenza non continuativa di un corso pregiudica il conseguimento dell'attestato di qualifica o di specializzazione nonchÈ del certificato di frequenza, se l'utente in fase di verifica, non raggiunge gli obiettivi di formazione attesi. Non sono ammessi agli esami gli allievi che non abbiano frequentato l'80% delle ore di durata dell'intervento formativo.

La Provincia o la Regione possono derogare da tale norma in caso di eccezionalità e di comprovate motivazioni sulla base del profitto e della natura delle assenze. La relazione di ammissione agli esami finali, debitamente sottoscritta dalla articolazione organizzativa della Provincia o dalla Regione dovrà essere portata a conoscenza della commissione esaminatrice ed allegata al verbale degli esami. Per i corsi di aggiornamento o perfezionamento o per il rilascio di certificazione prevista da leggi regionali o nazionali, si ritiene mantenere la percentuale del 80% quale limite per conseguire la certificazione finale. Le assenze devono essere giustificate tempestivamente. Per gli allievi minorenni Ë necessaria la giustificazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Per i corsi a frequenza giornaliera, dopo il quinto giorno deve essere prodotto il certificato medico. Oltre il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Responsabile invita il firmatario della domanda di ammissione a presentare la giustificazione entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione. Trascorso tale termine e perdurando l'assenza ingiustificata, l'allievo deve essere considerato dimissionario, a tutti gli effetti, dal primo giorno di assenza.

10.  RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ALLIEVI

Il Responsabile del soggetto attuatore deve comunicare tempestivamente alla Provincia/Regione ogni riduzione del numero degli allievi a seguito di dimissioni. La Provincia/Regione, in caso di riduzione del numero degli allievi di un corso oltre la metà di quelli ammessi, puÚ chiudere il corso provvedendo, ove realizzabile, al trasferimento dei frequentanti ad altri corsi uguali per tipologia e settore o ad essi analoghi. La Provincia o la Regione, in caso di sensibile riduzione degli allievi frequentanti, puÚ unificare corsi uguali per tipologia e settore. Il corso, comunque si sia ridotto il numero degli allievi ammessi, continua quanto si trovi nell'ultimo terzo della sua durata od in presenza di motivate necessità e caratteristiche dell'utenza.

11.  COMUNICAZIONI FINE CORSO

Entro 10 giorni dal termine di ogni attività formativa i soggetti attuatori, dovranno compilare l'apposita modulistica di fine corso contenente i dati di livello statistico-didattico ed inviarla al competente Ente delegato / Regione. La Provincia, unitamente alla modulistica fine corso per le proprie attività dirette, invia i dati alla Regione per le rilevazioni relative alla verifica di efficienza del Sistema formativo. Tali informazioni possono essere assunte anche mediante l'ausilio di supporti informatici per l'alimentazione degli archivi provinciale e regionale.

12.   SOSPENSIONE E CHIUSURA ANTICIPATA DEL CORSO

La Regione e le Amministrazioni Provinciali possono procedere alla chiusura anticipata di un corso qualora, nell'espletamento dell'attività di controllo, si rilevi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività in gestione convenzionata, riconosciuta/assentita, autorizzata.

Per le attività a titolarità regionale il Servizio /Area competente provvederà ad inviare alla Giunta Regionale entro 15 giorni dalla rilevazione le risultanze delle visite ispettive per le determinazioni del caso nell'ambito del protocollo d'intesa con la Direzione regionale del lavoro; per le attività autorizzate e riconosciute/assentite, la Regione acquisirà i verbali delle visite ispettive delle AA.PP. entro 15 giorni dalla rilevazione. Entro 30 giorni la Regione provvederà in entrambi i casi alla determinazione delle sanzioni secondo le proprie procedure. Per le attività in gestione convenzionata a titolarità della Provincia, la stessa provvederà direttamente con proprio motivato atto alla determinazione delle sanzioni nell'ambito delle proprie funzioni inviando gli atti alla Regione. In tutti i casi sopra richiamati la regione provvederà agli adempimenti di cui al Regolamento C.E. 1681/94.

La sospensione temporanea delle attività formative viene richiesta dai soggetti attuatori e autorizzata dalla Regione/Provincia a seguito di motivate situazioni che impediscono il normale svolgimento delle attività didattiche. I corsi possono concludersi anticipatamente allorquando siano stati raggiunti gli obiettivi formativi previsti dal progetto didattico su motivata relazione del soggetto attuatore ed espressione di parere della Regione/ Provincia e comunque non prima di aver svolto il 90% delle ore previste dal corso.

13.  PROVE FINALI, COMMISSIONI DI ESAME

Le prove finali sono effettuate quando le ore di corso realizzate siano almeno il 90% di quelle previste a seguito di verifica degli obiettivi formativi previsti. Le suddette prove hanno una durata massima di cinque giorni, in rapporto alla specificità dell'intervento formativo.

Fermo restando l'obbligatorietà della frequenza, all'esame sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso, salvo motivati casi eccezionali riconosciuti tali dalla Regione o dalla articolazione organizzativa della Provincia. Le ore utilizzate per lo svolgimento degli esami fanno parte del monte orario del corso.

La Commissione d'esame Ë nominata , per tutte le modalità di realizzazione degli interventi, dalla Regione o dall'Ente delegato, a norma dell'Art. 11 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. Il calendario degli esami deve essere comunicato alle AA.PP. e/o Regione 60 gg. prima della data prevista. Le prove d'esame dovranno essere predisposte nella misura minima di tre e sorteggiate pubblicamente all'inizio delle prove stesse. Nella richiesta dei nominativi per la composizione della Commissione dovrà essere indicato il luogo ed il calendario degli esami. La commissione esprime le seguenti competenze:

- competenza procedurale (presidente)

- competenza docimologico-didattica

- competenza tecnico-professionale

La Commissione prende visione ed esamina la documentazione predisposta dall'Agenzia formativa e definisce gli atti necessari all'espletamento delle prove d'esame.

Prende visione dell'elenco dei candidati ; dei risultati delle prove intermedie; del giudizio dell'allievo da parte dei docenti; della valutazione degli stages riferita ai singoli allievi e dell'eventuale ulteriore materiale utile al miglioramento della conoscenza del progetto formativo e degli allievi .

Esamina il progetto delle prove proposto dall'Agenzia formativa in rapporto agli obiettivi da verificare e all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali per l'espletamento delle prove, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere dalla presenza di soggetti portatori di handicap.

Stabilisce i compiti dei membri durante le prove, la correzione delle stesse e la verbalizzazione degli atti.

Corregge collegialmente gli elaborati, avvalendosi, se necessario, di docenti del corso.

Valuta complessivamente gli allievi rispetto alle tre componenti seguenti:

Valutazione dell'esame

Valutazione dell'andamento dell'allievo durante il corso

Valutazione dello Stage

Verbalizza le procedure inerenti allo svolgimento delle singole fasi d'esame.

Tutte le decisioni, ad eccezione della valutazione ponderata, sono prese a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale di esame Ë redatto in tre originali, di cui uno rimane presso l'Ente delegato / Regione, il secondo all'UPMLO, il terzo all'Ente gestore nel caso di attività convenzionata o autorizzata.

Per le attività delegate, la regione si riserva l'acquisizione dei dati presenti nel verbale d'esame previa specifica procedura da emanare con circolari attuative a cura del Servizio competente.

14.  SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

L'esame si articola in tre fasi: preparatoria, attuativa e valutativa.

- Fase preparatoria

- insediamento della commissione prima dell'inizio delle prove;

- illustrazione da parte del coordinatore del corso del profilo professionale di riferimento e del progetto formativo;

- esame delle proposte preparate dall'Agenzia formativa e predisposizione dell'elaborato definitivo in rapporto agli obiettivi da verificare e all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali per l'espletamento delle prove;

- convalida delle modalità di svolgimento delle prove per i soggetti portatori di handicap.

- Fase attuativa

Gli esami si articolano di norma in tre prove: una di simulazione, una scritta e una orale.

La prova fondamentale consiste in una simulazione il pi possibile completa del processo lavorativo, che utilizzi al massimo gli stessi linguaggi, strumenti, modulistica, procedure, ecc., utilizzati nelle situazioni lavorative.

Gli obbiettivi non testati o non testabili attraverso la simulazione sono oggetto della prova scritta e del colloquio.

- Fase valutativa

La valutazione finale dell'allievo Ë la risultante delle tre seguenti componenti:

la valutazione dell'esame

la valutazione dell'andamento dell'allievo nel corso

la valutazione dello stage.

Il peso delle suddette componenti Ë espresso in percentuale nel modo seguente:

Non meno del 50% da attribuire alla prova d'esame a cura della Commissione.

Il 40% alla valutazione dell'andamento del corso.

Il 10% alla valutazione dello Stage.

La valutazione Ë espressa per mezzo di una scala comune sul territorio regionale e definita in sessantesimi.

Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità Ë di 36 su 60.

Esempio: Allievo X Punteggi

Peso percentuale

Punteggio ponderato

Prova d'esame 52/60

50%

52x50/100=26

Stage 45/60

10%

45x10/100=4,5

Andam. corso 36/60

40%

36x40/100=14,4

Punteggio finale

44,9

Punteggio finale arrotondato.

L'esito della valutazione finale complessiva Ë espresso in forma dicotomica: "idoneo", "non idoneo". La suddetta valutazione e il relativo punteggio ponderato, acquisito da ogni singolo allievo, Ë riportato sul verbale d'esame.

15.  ATTESTAZIONI

L'Amministrazione competente rilascia i seguenti attestati e certificazioni, da registrare in appositi repertori:

Attestato di qualifica a tutti coloro che abbiano superato il relativo esame con la Commissione ai sensi dell'art.11. L.R. 31.08.1994 ni 70.

Attestato di specializzazione a tutti coloro che abbiano superato il relativo esame con la Commissione ai sensi dell'art.11. L.R. 31.08.1994 ni 70.

Attestato di frequenza a coloro che abbiano frequentato il relativo corso e superato la verifica finale.

Attestato specifico previsto da leggi nazionali o regionali a seguito di esame, se ricorre, con la Commissione ai sensi dell'art..11 LR 70/94, degli indirizzi programmatici e delle presenti norme di gestione.

16.   CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Superata la figura del docente per materia, che, dove continua ad essere presente, esercita la propria funzione attiva sia nell'ambito dell'insegnamento se ciÚ Ë ritenuto necessario che in quello della progettazione degli interventi formativi, il personale docente della formazione professionale Ë punto di riferimento per la progettazione didattica degli interventi in sintonia con il Centro Direzionale della Provincia, per il coordinamento degli esperti e collaboratori che operano nei corsi, per l'animazione-preparazione e organizzazione degli Stages aziendali, per il tutoraggio, soggetto attivo nelle attività di verifica degli interventi formativi gestiti da soggetti privati (corsi riconosciuti, convenzionati, autorizzati), di efficienza, efficacia ed assistenza tecnica alle attività programmate.

17.  AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il personale docente ed amministrativo dell'organico della Formazione Professionale Ë tenuto a partecipare alle attività di aggiornamento istituite dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle attività programmate e l'assolvimento dei relativi adempimenti amministrativi.

La partecipazione di operatori della F.P. a corsi di aggiornamento o di specializzazione non promossi dalla Regione, sono autorizzati dall'Ente delegato di appartenenza.

18.  LE ATTIVIT¿' IN GESTIONE CONVENZIONATA

Gli Enti delegati e la Regione, nell'ambito di attuazione del programma annuale degli interventi formativi possono avvalersi, esperite le fasi previste dalle procedure di pubblicizzazione degli interventi, di Agenzie formative previste dalla L.R. 70/94 art. 9 e successive modificazioni LR.78/97 art.1 e inserite nella cosiddetta "Long List" ai sensi del Decreto Dirigenziale del 29.12.1997 n.8479 e successivi aggiornamenti.

La convenzione redatta secondo i contenuti indicati nel Manuale d'uso All.3 DGR 1205 del 23.09.96, disciplina la modalità di realizzazione dell'intervento formativo e stabilisce reciproche obbligazioni fra i contraenti. Relativamente alle modalità di gestione degli interventi oggetto della convenzione, il soggetto convenzionato dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla L.R. 70/94 e successive modificazioni, agli indirizzi per la Formazione Professionale approvati dal Consiglio Regionale e dalle norme di gestione emanate dalla Giunta regionale.

Le Agenzie formative convenzionate per la realizzazione degli interventi formativi dovranno inviare nei tempi e nei modi definiti dalle rispettive AA.PP. il Curriculum delle risorse umane impiegate per l'attuazione del progetto ai fini della valutazione di coerenza con il progetto didattico approvato

19.  SPESE AMMISSIBILI

Le Provincie/Regione fissano, in sede di stipula delle convenzioni, le spese ammissibili secondo i criteri fissati dalle norme di gestione e nello specifico dal preventivo di spesa approvato per la realizzazione del corso, unitamente alle modalità di comportamento da parte del soggetto attuatore (autonomamente o previa autorizzazione provinciale) circa le variazioni di spesa all'interno del preventivo.

Variazioni di spesa all'interno della medesima categoria di spesa sono ammissibili solo su specifica e motivata richiesta del soggetto attuatore, nella misura massima del 20% fermo restando il finanziamento complessivo. Sono escluse variazioni a favore della voce " Spese generali".

20.  RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora la Regione o la Provincia competente per territorio, rilevino, nell'ambito di verifiche e controlli che gli sono propri o a seguito di verifiche congiunte con la Direzione Generale del lavoro attraverso i suoi organi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, il venire meno degli elementi previsti dalla legge regionale in materia, dagli indirizzi per la F.P., dalle norme di gestione, dalla convenzione, invita l'Ente convenzionato a regolarizzare la propria posizione entro i termini prescritti nel verbale di ispezione.

Trascorso tale termine, se permangono gli elementi osservati, il Servizio regionale competente o l'Ente delegato provvedono secondo le rispettive procedure alla determinazione delle sanzioni fatto salvo il risarcimento dei danni.

21.  IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVIT¿'

Il finanziamento o il contributo delle attività di formazione professionale avviene in maniera diversificata sulla base delle caratteristiche del beneficiario finale e delle modalità di realizzazione.

Per le attività previste dal piano regionale assegnate alle AA.PP. si prevede:

- impegno del 100% sul bilancio regionale 15 gg. lavorativi successivi l'approvazione della legge regionale di bilancio ed esecutiva ai sensi di legge.

- erogazione di un anticipo del 30% per le attività finanziate previste nel piano provinciale.

Ulteriori erogazioni, sino al 100% del finanziamento previsto per le attività iniziate e dagli adempimenti legati al monitoraggio.

Attività autorizzata a soggetti privati

- 80% quota massima a carico finanziamento pubblico a copertura esclusiva delle spese di formazione

- 20% quota di co-finanziamento a carico soggetto autorizzato comprensiva delle spese per retribuzioni e oneri degli occupati.

Per le attività autorizzate ad ex EE.PP.SS. e Municipalizzate, Aziende Sanitarie (ex U.S.L.) la quota di copartecipazione del soggetto Ë del 55% comprensiva delle spese per retribuzioni ed oneri per gli occupati e del 45% a carico del finanziamento pubblico a copertura esclusiva delle spese formative.

Nel caso di nuovi insediamenti e di nuove assunzioni a tempo indeterminato, determinato (almeno dodici mesi) o con CFL, sono ammissibili anche le spese relative a stipendi ed oneri riflessi.

I progetti presentati alla Pubblica Amministrazione dovranno essere corredati di adeguata documentazione dimostrativa e verificati in sede di controllo.

Per nuove assunzioni si intendono quelle a cui si ritiene impartire la formazione entro sei mesi dalla data di assunzione, rilevabile dai registri obbligatori dell'azienda.

21.1  ELENCO DELLE VOCI DI SPESE

1.1 Retribuzione oneri agli occupati

1.2 Indennità ai disoccupati

1.3 Assicurazione ai partecipanti

1 REDDITO AGLI ALLIEVI IN FORMAZIONE

2.1 Programmazione didattica

2.2 Pubblicità corso - selezione allievi

2 PREPARAZIONE DEI CORSI

3.1 Retribuzione oneri docenti interni

3.2 Retribuzione oneri personale amministrativo

3.3 Esperti e collaboratori didattici

3.4 Collaboratori professionali

3.5 Locazione attrezzature

3.6 Manutenzione sturtture-attrezzature

3.7 Materiali d'uso per esercitazioni

3.8 Materiale didattico collettivo

3.9 Materiale didattico individuale

3.10 Spese generali

3.11 Stage Aziendali

3.12 Assicurazione INAIL docenti

3.13 Locazione immobili

3.14 Spese per esami

3 FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4 ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

5 FORMAZIONE PROFESSIONALE insegnanti

6 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE MOBILI ARREDI

7.1 Alloggio e vitto per allievi

7.2 Alloggio/vitto personale docente-amministrativo

7 ALLOGGIO E VITTO

8.1 Viaggi per allievi

8.2 Viaggi personale docente- amministrativo

8 VIAGGI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

9 RIABILITAZIONE FUNZIONALE

10 ADATTAMENTO POSTI DI LAVORO PER DISABILI

11 PROVVIDENZE PER LAVORATORI MIGRANTI

12 PROVVIDENZE PER L'ASSUNZIONE

13 SOSTEGNO SALARIALE

14 ALTRE SPESE EVENTUALI

21.2  PRESENTAZIONE DELLE SPESE A PREVENTIVO

1.1 retribuzione ed oneri agli occupati

n. ore........x L.ora........ L.

1.2 indennità ai disoccupati/categorie speciali

n. ore........x L.ora........ L.

1.3 assicurazione ai partecipanti L.

1 REDDITO AGLI ALLIEVI IN FORMAZIONE TOTALE L.

2.1 spese per la progettazione dell'intervento formativo

n. ore........x L.ora......... L.

spese per la elaborazione dei testi didattici

n. ore........x L.ora........ L.

2.2 spese per la pubblicizzazione dei corsi (bandi, pubblicizzazione

su quotidiani o riviste, comunicazioni radio ecc..) L.

spese per la selezione degli allievi

n. giorni........x n. selezionatori........ L.

2 PREPARAZIONE DEL CORSO TOTALE L.

3.1 retribuzione ed oneri personale docente interno

n........x n. ore impegno........x costo medio L.......... L.

3.2 retribuzione ed oneri personale interno :amministrativo

n........x n. ore impegno........x costo medio L.......... . L.

retribuzione ed oneri personale interno coordinatori

n........x n. ore impegno........x costo medio L.......... L.

3.3 Esperti e collaboratori didattici: docenti senior

n........x n. ore impegno........x costo medio L.......... L.

Esperti e collaboratori didattici: docenti junior

n........x n. ore impegno.........x costo medio L.......... L.

Esperti e collaboratori didattici: tutoraggio

n........x n. ore impegno........x costo medio L.......... L.

3.4 Collaboratori professionali L.

3.5 Attrezzature: locazione (specificare tipo e quota di imputazione) L.

3.6 Manutenzione strutture L.

Manutenzione attrezzature L.

3.7 Materiale d'uso per esercitazione L.

3.8 Materiale di consumo:in dotazione collettiva L.

3.9 Materiale di consumo:in dotazione individuale

n. allievi........x costo medio L.......... L.

3.10 spese generali

spese per energia elettrica L.

spese per riscaldamento e condizionamento L.

spese telefoniche L.

spese postali L.

spese per cancelleria e stampati L.

spese di altro genere L.

3.11 Stage aziendali :preparazione degli stage.

n. allievi........x costo medio L............ L

3.12 Assicurazione INAIL docenti L.

3.13 Spese di locazione immobili L.

3.14 Spese per esami: n. membri........x n. giorni........x L.......... L.

3 FUNZIONAMENTO E GESTIONE TOTALE L.

4 ORIENTAMENTO PROFESSIONALE TOTALE L.

5 FORMAZIONE PROFESSIONALE INSEGNATI TOTALE L.

6 AMMORTAMENTO ATTREZZ. MOBILI ED ARREDI TOTALE L.

(indicare le attrezzature utilizzate a scopo didattico ed i

criteri adottati)

7.1 Allievi: spese per alloggio

n. giorni........x costo medio L.......... L.

Allievi: spese per vitto

n. pasti........x costo medio L.......... L.

7.2 Docenti e personale amministrativo: spese per alloggio

n. giorni........x costo medio.L.......... L.

Docenti e personale amministrativo: spese per vitto

n. pasti........x costo medio L.......... L.

7 ALLOGGIO E VITTO TOTALE L.

8.1 Allievi:spese per viaggi giornalieri L.

8.2 Docenti e personale amministrativo: rimborsi L.

8 VIAGGI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE L.

9 RIABILITAZIONE FUNZIONALE TOTALE L.

10 ADATTAMENTO FUNZIONALE POSTI DI LAVORO TOTALE L.

11 PROVVIDENZE PER LAVORATORI MIGRANTI TOTALE L.

12 PROVVIDENZE PER L'ASSUNZIONE TOTALE L.

13 SOSTEGNO SALARIALE TOTALE L.

14 ALTRE SPESE EVENTUALI TOTALE L.

TOTALE PREVENTIVO L.

22.  ATTIVIT¿' RICONOSCIUTA O ASSENTITA

I soggetti che ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 70/94 e successive modificazioni chiedono il riconoscimento o l'assenso per i corsi di formazione professionale, devono far pervenire le proposte su specifica modulistica alla Provincia territorialmente competente entro il termine stabilito dallo schema di programma approvato dalla Giunta regionale ogni anno, per l'istruttoria di merito finalizzata alla presentazione della proposta di approvazione alla Regione nei termini previsti dall'articolo 15 L.R. 70/94 e successive modificazioni.

Relativamente alla gestione delle attività, valgono le norme e gli adempimenti previsti per la gestione diretta e convenzionata, con esclusione della stipula della convenzione, registro carico e scarico del materiale di consumo per gli allievi, modelli di rimborso spese viaggio ed altre eventuali provvidenze, del bollo sulle domande di iscrizione al corso.

Le domande ai corsi assentiti a soggetti pubblici devono essere prodotte in bollo.

La richiesta per l'istituzione della Commissione d'esame deve essere inoltrata all'A.P. competente almeno 60 gg. prima della data di previsione di svolgimento delle prove d'esame.

La pubblicità ai corsi riconosciuti e assentiti dalla Giunta regionale puÚ essere fatta solo ed esclusivamente dopo l'approvazione del riconoscimento. Nelle diverse forme di pubblicità che il soggetto richiedente ritiene comunque di porre in essere, NON DEVE APPARIRE ALCUN RIFERIMENTO alla richiesta di approvazione alla Giunta regionale.

Successivamente al riconoscimento potranno essere pubblicizzati gli interventi con la dizione "Corsi/o Riconosciuti/o dalla Regione Toscana ai sensi della Legge Regionale 31.08.1994 ni 70 e successive modificazioni".

La riduzione del numero di allievi rispetto a quelli previsti e le successive eventuali dimissioni, non danno luogo a modifiche della retta prevista al momento della richiesta del corso.

L'aumento del numero di allievi nella misura del 20% rispetto all'approvato puÚ essere effettuato previa richiesta del soggetto attuatore ed approvazione della Provincia.

I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di riconoscimento copia del contratto da fare sottoscrivere ai richiedenti l'iscrizione al corso.

Le Commissioni d'esame sono a completo carico dell'ente richiedente.

23.  ATTIVIT¿' AUTORIZZATA

23.1  CRITERI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE

Il mondo del lavoro e della produzione ha acquistato consapevolezza del ruolo strategico esercitato dalla Formazione Professionale nella gestione delle Risorse Umane. Da strumento strettamente finalizzato a situazioni contingenti di ristrutturazione/riorganizzazione produttiva e di processo, la Formazione Professionale acquista sempre pi nelle scelte aziendali caratteri di risposta ad esigenze di mercato; momento di pianificazione di scelte strategiche, elemento pi generale di evoluzione della forza lavoro segnatamente in prospettiva ricorrente.

Nel rispetto di queste esigenze e ai sensi dell'Art. 25 della L. 845/78, la Giunta Regionale su proposta dell'Ente delegato, puÚ autorizzare proponenti pubblici e privati all'accesso del contributo pubblico fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo secondo i criteri di seguito descritti:

1. Sono ritenuti elegibili progetti presentati da soggetti del mondo del lavoro e della produzione purchÈ rivolti ad una utenza con vincolo di dipendenza dal proponente o con dimostrata associazione (chiarire il senso dell'associazione i soci non lavoratori sono come gli imprenditori?). Nel caso di interventi rivolti a titolari di imprese, si ritiene elegibile il progetto presentato dall'Agenzia formativa di Categoria, che assume inoltre la titolarità dell'iniziativa. Non sono comunque elegibili proposte che pongono il proponente in situazione di fornitore per il mercato;

2. Si ritengono ammissibili tutte le azioni indicate come prioritarie dal documento di programmazione (Q.C.S., Piano-Programma Operativo) degli Obiettivi 3, 2, 4, 5b del Reg. U.E. 2081/93. Nel caso di formazione sul lavoro per contrattisti F.L., ai sensi della L. 196/97 art.15 e 16, si ritengono elegibili esclusivamente le azioni relative alla formazione teorica e a situazioni di affiancamento non produttivo al lavoro per un ammontare di ore pari a un terzo della durata del C.F.L. nell'anno di riferimento. Il limite di un terzo di ore non si applica a situazioni di contratti che prevedono, nell'anno di riferimento, solo momenti di formazione teorica. Sarà compito della Provincia competente rimettere alla C.R.I. relazione tecnico-didattica sull' avvenuta formazione del lavoratore.

Il riconoscimento delle spese vale solo per i CFL regolarmente approvati dalla Commissione Regionale per l'Impiego comprensivi della richiesta del finanziamento per la formazione professionale pubblica e il progetto didattico

Attività di formazione degli apprendisti

La Regione Toscana deve disciplinare l'attuazione delle nuove disposizioni sulla formazione degli apprendisti contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1998 avente per oggetto "disposizioni concernenti i contenuti formativi dell'attività di formazione degli apprendisti" (di seguito denominato - decreto - ).

In attesa della definizione dei contenuti delle attività formative previste dall'art.1 dello stesso decreto, e dell'emanazione del provvedimento attuativo dell'art.17 della legge 24 giugno 1997, n.196 (in particolare per quanto attiene l'accreditamento delle strutture formative e le modalità di riconoscimento dei crediti formativi), si rende necessario definire una disciplina regionale transitoria, che verrà integrata non appena completato il quadro normativo di riferimento.

Tale disciplina transitoria deve comunque tener conto del nuovo quadro di competenze che viene delineandosi in attuazione del D.Leg. 469/97 e, pertanto, non puÚ che prevedere l'attribuzione alle Amministrazioni provinciali di gran parte delle nuove funzioni che discendono dall'attuazione del decreto.

Il decreto trova quindi attuazione nella Regione Toscana secondo quanto di seguito indicato:

in attesa dell'attuazione delle norme sull'accreditamento delle strutture formative, di cui all'art.17 della Legge 196/97, le strutture regionali, di cui all'art.2, comma 2 del decreto, presso le quali deve essere svolta la formazione nei contenuti di carattere scientifico, economico e trasversale sono:

a - i C.F.P. e Sedi Formative delle Province;

b - le strutture scolastiche;

c - le Agenzie Formative iscritte nella "long list", di cui al Decreto Dirigenziale 29 dicembre 1997, n.8479 e succcessive integrazioni;

le aziende che hanno nel proprio organico apprendisti devono inviare all'Amministrazione provinciale competente per territorio la comunicazione prevista dall'art.4, comma 1 del decreto, relativa alla indicazione della persona che svolge funzioni di tutore;

l'Amministrazione provinciale competente per territorio rilascia la certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, prevista dall'art.5, comma 2, del decreto;

la Regione, con succcessivo atto, determina i contenuti e la modulistica relativa ai seguenti adempimenti previsti dal decreto:

- art. 4, comma 1 (indicazione del tutore)

- art. 4, comma 4 (contenuti della documentazione relativa all'attività formativa svolta);

- art. 5, comma 1 (comunicazione delle competenze professionali acquisite);

- art. 5, comma 2 (modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta).

Tali determinazioni sono approvate dalla Giunta Regionale previa verifica delle stesse con le Parti sociali e le Amministrazioni provinciali.

In via transitoria, in attesa della emanazione dei provvedimenti previsti dall'art.1 del Decreto 8 aprile 1998, si danno indicazioni, di seguito riportate, per le attività di formazione esterna a carattere sperimentale e d'urgenza.

I percorsi formativi saranno articolati in moduli didattici, organizzati in modo flessibile anche in relazione alle esigenze delle aziende. L'azienda Ë infatti il luogo dove si apprende lavorano, l'aula Ë il luogo in cui si riflette e si integra ciÚ che si Ë appreso in azienda.

La durata complessiva dei moduli Ë stabilita in 120 ore.

I contenuti dei moduli, a carattere trasversale, saranno i seguenti:

- recupero di conoscenze linguistico-matematiche;

- conoscenze organizzativve, gestionali ed economiche di sistema, di settore ed aziendali;

- comportamenti relazionali;

- rapporto di lavoro;

- organizzazione del lavoro;

- misure collettive di prevenzione e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza.

La formazione dovrà prevedere una parte di carattere generale relativa a competenze comuni e trasferibili ed una parte di competenze specifiche e contestualizzate al comparto produttivo, utili all'acquisizione delle capacità per l'esercizio dei compiti da svolgere. La progettazione dei percorsi formativi dovrà, quindi, tenere in considerazione il contesto produttivo territoriale di riferimento e le figure professionali prevalenti nei contratti di apprendistato del territorio.

Ogni modulo formativo sarà oggetto di una specifica valutazione per il rilascio del relativo credito formativo da parte dell'Ente pubblico.

6) Le disposizioni, di cui ai precedenti punti, non si applicano alle sperimentazioni previste dall'art.6 del Decreto 8 aprile 1998.

3. Non sono ritenuti elegibili progetti presentati da Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi, Organizzazioni di categoria, Strutture di ricerca e formazione, Enti privati di formazione, Fondazioni ed Enti morali, Aziende e loro Consorzi rivolti ad una utenza diversa dai propri dipendenti.

In deroga si ritengono elegibili i progetti presentati dalle Scuole Edili.

4. Le Province istituiscono per ogni soggetto autorizzato una Commissione di Vigilanza quale strumento tecnico con compiti di:

a) controllo sulla regolarità amministrativa dei corsi;

b) rispetto del progetto didattico autorizzato, fornendo se del caso elementi di valutazione su eventuali richieste di variazione;

c) valutazione sull'entità (numerica e finanziaria) e sulla finalizzazione dei beni prodotti durante la formazione, provvedendo a formalizzare le eventuali transazioni o donazioni.

La composizione minima essenziale della Commissione deve contemplare la rappresentanza dell'A.P che la presiede, del soggetto autorizzato, delle OO.SS. e degli allievi.

Dietro motivate esigenze/situazioni, la Commissione di V.D. puÚ riunirsi con almeno due componenti di cui uno il Presidente.

L'A.P. Ë responsabile della verifica contabile e amministrativa ed esercita la vigilanza ex ante, in itinere ed ex post congiuntamente ed in intesa con la Direzione Provinciale del lavoro per gli effetti del Protocollo d'Intesa approvato con Del. della G.R. in data 12.2.1994.

Presupposto dell'autorizzazione Ë l'accettazione da parte del soggetto richiedente di tutte le forme di controllo previste dalla normativa in vigore e dagli organismi da essa previsti, la collocazione geografica nelle zone obiettivo della UE e le finalità previste dalla L.R. 70/94.

Stante la particolarità delle azioni, che prevede personale dipendente dell'azienda, i corsi possono iniziare con un numero di allievi diverso da quello previsto, a seguito di motivata richiesta del soggetto attuatore, previo parere della Commissione di vigilanza ed autorizzazione della Provincia.

In questo caso il finanziamento del corso subisce gli abbattimenti proporzionali al numero di allievi.

I finanziamenti previsti saranno erogati in unica soluzione, a presentazione e successiva revisione del rendiconto nella misura massima prevista al punto 21 "finanziamento attività" delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

I progetti articolati in pi azioni o anche costituiti da un'unica azione con ripartizione organizzativa in moduli, possono essere oggetto di erogazioni parziali dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute nello svolgimeno di una o pi azioni/moduli.

Resta inteso che tale modalità organizzativa dovrà essere presente, anche in termini di spesa, nella stesura del progetto e che le erogazioni a tale titolo, documentate delle spese sostenute, costituiscono solo una anticipazione e non sostituiscono il rendiconto finale a conclusione del progetto.

Detti contributi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell' Art. 8 comma 34 L. 11.3.88 n.67. Trattasi pertanto di un contributo delle spese sostenute regolato dall' Art. 28 del D.P.R. 29.9.73 n. 600. Ne consegue che i giustificativi di spesa saranno documenti unici ed esclusivi per il contributo e pertanto, non deve essere presentata fattura e non deve applicarsi la ritenuta d'acconto (art. 8 comma 34 L. 67/88).

Nei corsi autorizzati, non sono riconosciute le spese per gli allievi che hanno partecipato al corso per una quota inferiore all'80% della durata del corso. Scostamenti di poco inferiori e comunque non sotto il 75% possono essere riconosciuti dalla Provincia, previo parere della Commissione di Vigilanza.

Il modello di domanda di partecipazione a detti corsi deve essere quello previsto a livello regionale ed esente da bollo.

Per i componenti le Commissione di Vigilanza Didattica non sono previste forme di rimborso di alcun tipo. In deroga, ove all'interno dell'azienda non esista una rappresentanza sindacale e quindi si ricorra a rappresentanze territoriali unitarie, alle stesse possono essere riconosciute le spese di viaggio secondo i criteri in atto nella P.A.

Le suddette spese possono essere inserite al punto 3.10 voce " spese di altro genere"

6. Per le attività autorizzate si prevede la seguente modalità di erogazione:

anticipo di una erogazione al beneficiario finale pari all'8% della quota pubblica, a presentazione del rendiconto e saldo a revisione della procedura di rendicontazione.

anticipo di una erogazione pari all'80% della quota pubblica, a comunicazione di inizio corso e presentazione di fideiussione, per un periodo temporale dalla data di inizio attività a sei mesi successivi la presentazione del rendiconto; saldo a revisione procedura di rendicontazione.

Detti contributi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.8 comma 34 L. 11/3/88 n.67. Trattasi pertanto di un contributo delle spese sostenute regolato dall'art.28 del D.P.R. 29/9/73. N.600. Ne consegue che i giustificativi di spesa saranno documenti unici ed esclusivi per il contributo e pertanto, non deve essere presentata fattura e non deve applicarsi la ritenuta d'acconto (art.8 comma 34 L. 67/88).

23.2  DECISIONE E RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6.3.96 N.004808 SULLA DEFINIZIONE DELLE "PICCOLE E MEDIE IMPRESE" (PMI)

La presente comunicazione nasce dall'esigenza di rendere univoca la definizione di Piccola e Media Impresa (PMI), al fine di rendere maggiormente efficaci, coerenti e visibili le politiche comunitarie e dei singoli Stati membri nei confronti di questo importantissimo settore economico.

La comunicazione in oggetto si compone di una decisione, riguardante i programmi e la legislazione comunitaria, e di una raccomandazione indirizzata agli Stati membri, alla BEI e al FEI.

Per definire la PMI si utilizza una combinazione di numerosi criteri: numero dei dipendenti, fatturato, totale di bilancio, indipendenza da altre società.

Si definiscono Piccole e Medie Imprese (PMI) quelle imprese che:

1. hanno meno di 250 dipendenti

2. hanno un fatturato inferiore ai 40 milioni di ECU e hanno un totale di bilancio inferiore a 27 milioni di ECU

3. rispettano i criteri di indipendenza, e cioË non sono controllate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da imprese o gruppi non definibili a loro volta come PMI. La soglia del 25% puÚ essere superata in due casi:

a) se la PMI e posseduta da società pubbliche di partecipazione, da società di capitale a rischio o investitori istituzionali, alla condizione che tali soggetti non esercitino, individualmente o congiuntamente, alcun controllo sulla PMI;

b) se risulta che, in virt della dispersione del capitale, Ë impossibile sapere chi detiene la PMI e che quest'ultima dichiari di poter legittimamente presumere di non essere controllata per una quota superiore al 25% da parte di un'impresa o di un gruppo di imprese non rientranti nella definizione di PMI.

Quando Ë necessario distinguere tra piccola e media impresa, si definisce piccola impresa quell'impresa che:

1. ha meno di 50 dipendenti

2. ha un fatturato inferiore a 7 milioni di ECU e il bilancio annuale inferiore a 5 milioni di ECU

3. rispetta i criteri di indipendenza precedentemente definiti.

Si definisce inoltre micro-impresa l'impresa con meno di 10 dipendenti.

Per il calcolo dei livelli-soglia precedentemente evidenziati, occorre addizionare i dati dell'impresa beneficiaria a quelli delle imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente pi del 25% del capitale o dei diritti di voto.

 

L'ORGANIZZAZIONE

24. I REGISTRI

I registri costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo (amministrativo, didattico, e contabile) in quanto forniscono dati ed informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativo-contabile dell'azione formativa.

L'ente responsabile deve provvedere a numerare le pagine dei registri ed a farli vidimare dall'amministrazione pubblica preposta.

Sono da ritenersi obbligatori i seguenti registri anche nel caso in cui i soggetti destinatari dei finanziamenti non vi siano già tenuti per legge:

Registro didattico

Registro protocollo

Registro di carico e scarico

Registro dei beni prodotti

Registro dei movimenti finanziari

L'ente responsabile deve uniformarsi a modelli i cui contenuti corrispondano alle esigenze degli organi di controllo.

La tenuta dei registri contabili Ë stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA, tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda, con una adeguata e specifica codificazione per il FSE, ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.

La validità giuridica e funzionale dei registri Ë subordinata alla vidimazione preventiva da parte dell'A.P. preposta nonchÈ al rispetto delle modalità e dei tempi di compilazione.

Quanto alle modalità, le registrazioni devono essere effettuate ad inchiostro indelebile e le eventuali cancellature devono consentire la lettura delle scritturazioni preesistenti.

Quanto ai tempi di compilazione, Ë essenziale che le registrazioni avvengano contestualmente agli atti compiuti dall'ente responsabile e comunque nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il registro didattico deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l'azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità Ë accentrata, possono essere tenuti nella sede legale o principale dell'ente responsabile, se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.

Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo contestualmente alla comunicazione di inizio dell'azione formativa.

 

24.1  REGISTRO DIDATTICO

Il registro didattico, istituito per ogni attività formativa, previsto a livello regionale Ë vidimato e consegnato al soggetto attuatore dalla Provincia/regione competente territorialmente, Ë il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di verificare:

- le presenze dei partecipanti

- l'orario, i docenti, gli argomenti trattati in corrispondenza al progetto di fattibilità approvato ed al programma didattico di dettaglio.

Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per l'individuazione dell'azione formativa finanziata: numero P.O, obiettivo, asse e misura FSE nonchÈ numero matricola, profilo professionale e durata e fase del corso, Delibera di approvazione dell'intervento.

Il contenuto del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme degli allievi e del personale di docenza.

Pi in dettaglio il registro didattico, con riferimento ad ogni ora di insegnamento, deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente, dell'eventuale codocente e del tutor, e argomenti trattati.

Al riguardo va precisato che, a prescindere dalla durata effettiva dell'unità didattica, l'unità di misura ai fini del calcolo del costo di docenza Ë l'ora di 60 minuti.

Il direttore o coordinatore didattico deve apporre la propria firma sul registro, per certificarne la veridicità del contenuto, nonchÈ ad ogni accesso in aula o nel luogo di svolgimento dell'azione formativa, come visto di controllo.

I docenti, o altro personale incaricato, devono annotare puntualmente le assenze degli allievi, sbarrando gli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi, all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane e curare che la firma dei presenti venga apposta all'atto dell'entrata e all'atto dell'uscita.

Tutto ciÚ rende possibile il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle ore di presenza dei singoli allievi e di quelle totali riportate negli appositi riepiloghi, nonchÈ delle ore di docenza.

In caso di stage o tirocinio individuale in sedi diverse da quella di conservazione del registro di presenza si devono istituire appositi registri, fogli o schede di presenza, preventivamente vidimati, da tenere nella sede di svolgimento della stage e la circostanza deve essere annotata nel registro originario a fianco degli allievi interessati. CiÚ vale anche in caso di sdoppiamento dei corsi in moduli diversificati per gruppi di allievi.

I funzionari incaricati del controllo devono apporre la propria firma sui registri controllati.

Le firme di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono previste nel registro didattico e tutti gli altri elementi in esso contenuti devono essere leggibili. Eventuali sigle possono essere previste con apposito modulo redatto dal soggetto attuatore.

24.2 Registro di protocollo

Il registro protocollo, istituito dal soggetto attuatore, per il quale non Ë previsto alcun visto da parte dell'A,P./R.T. risponde all'esigenza di controllare che tutte le domande degli aspiranti allievi, pervenute all'ente responsabile nei termini previsti, siano state prese in considerazione per la corretta sostituzione di allievi dimissionari. CiÚ al fine dell'eventuale inserimento di altri allievi risultati idonei nella graduatoria di selezione iniziale.

Tale registro puÚ consentire, inoltre, un controllo delle spese postali se ne viene effettuata regolarmente la registrazione e se viene accompagnato da un fascicolo c.d. "copia lettere" o "velinario" nel quale sia conservata copia di tutta la corrispondenza.

24.3 Registro delle fatture

Il registro delle fatture, che affianca quelli obbligatori, Ë reso obbligatorio a seguito dell'emanazione della legge 537/93 che, con l' Art. 14 comma 10, attrae nella normativa IVA i versamenti degli enti pubblici per corsi di formazione professionale, deve essere tenuto in conformità e nei limiti degli Artt. 21-23-24-25 del DPR 26/10/72, n. 633 sull'istituzione e disciplina dell'IVA.

24.4 Registro di carico e scarico

Per il carico e lo scarico del materiale di consumo, sia che si tratti di materiale individuale (cioË consegnato agli allievi), sia che si tratti di materiale in dotazione collettiva (cioË per esercitazioni pratiche), deve essere istituito un registro-partitario per uno o pi corsi nei quali devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci per uno merceologiche raggruppate in modo omogeneo, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino a fronte di quelli distribuiti gratuitamente agli allievi (materiale didattico individuale, indumenti protettivi) o utilizzati per le esercitazioni pratiche.

Il registro puÚ essere sostituito, laddove esista una contabilità informatizzata, da schede di magazzino codificate.

I materiali distribuiti agli allievi devono comunque essere riportati anche su schede o elenchi individuali di consegna controfirmati per ricevuta dagli allievi stessi.

L'utilizzo di tali materiali deve essere annotato contestualmente alle operazioni di carico e scarico.

Se l'utilizzo dei materiali in dotazione collettiva per le esercitazioni pratiche dà luogo, durante l'azione formativa, a produzione di beni, di semilavorati o residui di lavorazione, deve esserne presa nota nel registro dei beni prodotti.

24.5 Registro dei beni prodotti

Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello dei materiali di consumo nell'eventualità che l'azione formativa produca beni o semilavorati fruibili.

Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.

Fatte salve le normative regionali in materia, per maggiori dettagli circa il regime dei beni prodotti, si rinvia alla contabilizzazione dei costi, paragrafo relativo ai materiali di consumo.

24.6 Registro dei movimenti finanziari

Il registro dei movimenti finanziari Ë uno strumento tecnico che nelle attività convenzionate e/o autorizzate consente la immediata registrazione delle entrate ed uscite riferite alla singola azione formativa o progetto.

La sua struttura organizzativa consente di procedere ad un immediato controllo dei finanziamenti ricevuti e delle spese sostenute o registrate per ogni singola voce del preventivo di spesa.

La sua corretta compilazione ed aggiornamento consente di predisporre in tempi reali gli adempimenti legati al monitoraggio della spesa da parte del beneficiario finale secondo le indicazioni della Decisione della Commissione Europea ni del e conseguentemente la predisposizione del rendiconto. Tale registro Ë obbligatorio solo per le attività formative a titolarità regionale e puÚ essere utilizzato per pi azioni dello stesso progetto e per sedi di svolgimento. ( nuova istituzione)

25.  IL PERSONALE

In via preliminare occorre stabilire in quale rapporto il personale si pone con l'ente responsabile attraverso l'esame dei documenti di lavoro (libro paga e matricola).

Nel caso in cui il personale utilizzato non si trovi in una posizione di dipendenza dal soggetto attuatore in quanto ricopre all'interno dello stesso una carica sociale (Presidente, Consigliere d'amministrazione, Revisore dei conti, membro di organi collegiali interni) qualunque remunerazione Ë inammissibile. CiÚ vale anche per gli enti senza scopi di lucro. Deve ritenersi, infatti, che i titolari di cariche sociali all'interno degli enti di formazione professionale, o anche all'interno di società, cooperative o consorzi, non siano impegnati in quanto tali nell'azione formativa.

A tale prescrizione viene derogato per quelle strutture o organismi, le cui caratteristiche rientrano nell'art.21 (Piccola Società Cooperativa) della Legge 7/8/97 ni 266, semprechË i componenti siano in possesso dei requisiti previsti per le figure definite dalla presente normativa.

La figura del docente Ë altresÏ estesa anche al Responsabile legale del soggetto attuatore l'intervento formativo non rientrante nella deroga sopra citata, nei limiti e modalità previste per la docenza impartita dall'imprenditore di cui al successivo capoverso.

La docenza impartita dall'imprenditore, anche quando Ë rivolta ai dipendenti dell'impresa di cui Ë titolare puÚ essere prevista nel progetto approvato ed Ë comunque limitata a particolari casi adeguatamente motivati e subordinata alla preventiva autorizzazione degli organi istituzionali referenti. Il compenso, che non potrà superare quello relativo agli altri docenti, deve essere altresÏ sottoposto a detta autorizzazione.

La prestazione, oltrechÈ dal registro didattico, deve essere documentata da dichiarazione di responsabilità sulla durata della stessa.

Nell'eventualità che venga utilizzato personale esterno con contratto d'opera Ë necessario che:

. si tratti di collaborazione prevista nel progetto esecutivo approvato;

. esista una lettera di incarico controfirmata per accettazione nella quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione, la sua durata in ore, la remunerazione;

. se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione dell'ente di appartenenza a prestare la propria opera nell'ambito del progetto ed a quali condizioni;

. se trattasi di docenti universitari, l'affidamento dell'incarico nonchÈ la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (DPR 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni);

. se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l'apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque preventiva autorizzazione degli organi istituzionali referenti;

. sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell'interessato, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, sulla propria posizione lavorativa.

L'opera del personale utilizzato dal soggetto attuatore, qualora non si identifichi con la docenza, deve essere documentata da relazioni, resoconti, verbali o quant'altro contribuisca a renderla visibile e verificabile e/o comunque risultare da dichiarazione di responsabilità del soggetto interessato che specifichi la natura della prestazione e la sua durata.

Anche per il personale interno, occorre una lettera d'incarico (o un ordine di servizio) dell'ente responsabile, controfirmata per accettazione; ovvero e comunque una dichiarazione delle persone incaricate, dalla quale risultino precisate le prestazioni normalmente svolte, quelle richieste per l'azione formativa e la durata di queste ultime.

La delega a terzi della gestione dell'azione formativa Ë vietata. CiÚ anche in osservanza della direttiva comunitaria 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici, entrata in vigore il 01-07-93.

Nel caso di deroga alla osservanza della norma comunitaria sopra richiamata questa deve essere comunque autorizzata dall'autorità preposta e l'incarico deve essere preventivamente sottoposto al terzo e da esso formalmente accettato.

Il terzo delegato deve comunque possedere i requisiti scientifici e le competenze richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta dell'autorizzazione e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento formativo Ë, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo F.S.E. anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni da parte di un'associazione o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di un'impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo.

Il soggetto attuatore non puÚ di norma fare ricorso a persona giuridica.

Tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:

. si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline inquadrati in strutture specializzate non altrimenti reperibili sul mercato;

. sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione degli organi istituzionali referenti;

. si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità;

.. sia stato acquisito certificato antimafia (se previsto dalla legge 55/90);

. le ore d'impegno ed i relativi costi orari risultino indicati analiticamente nelle fatture e nella documentazione d'appoggio.

E' assolutamente vietato il subappalto a cascata a norma della Legge 646/82

25.1 SPESE RELATIVE ALL'IMPRENDITORE

Per quanto attiene la figura dell'imprenditore impegnato in attività formativa in qualità di "discente", si ritiene che la rimborsabilità dell'impegno possa essere commisurata in quota parte alla retribuzione lorda della prima qualifica dirigenziale prevista dal contratto applicabile alla fascia merceologica di appartenenza e comunque per un'importo non superiore a L: 80.000 orarie.

L'ammissibilità della spesa relativa all'imprenditore in qualità di discente alle attività formative, secondo i parametri sopra individuati, puÚ peraltro configurarsi soltanto ai fini del cofinanziamento privato.

L'accettazione in rendicontazione Ë subordinata all'autodichiarazione, sottoscritta dal discente, che comprovi i parametri succitati.

LA CONTABILIZZAZIONE

 

26 I COSTI

26.1 Criteri generali

AffinchÈ i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (V. paragrafo 8.7 Manuale d'uso D.G.R. 1205/96);

2. essere strettamente riconnessi all'azione approvata e realizzata;

3. essere giustificabili in sede di verifica da prove documentali originali;

4. essere conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;

5. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto attuatore;

essere sostenuti in un periodo compreso tra la data di inizio del progetto e la fine dell'azione prevista;

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 6, fanno eccezione le spese di progettazione che possono risalire fino alla data del bando di accesso e le spese successive alla fine dell'attività corsuale comprendenti gli eventuali esami finali, le eventuali azioni di accompagnamento, di valutazione ex-post, ecc. nonchÈ gli adempimenti amministrativi e contabili fino alla rendicontazione finale.

La contabilità e la relativa documentazione deve essere preordinata per singole attività (azione, misura, sottoprogetto o corso). Quando pi azioni hanno costi comuni Ë consentita la contabilizzazione unificata purchÈ sia chiaramente dimostrata la chiave di ripartizione dei costi stessi per ogni azione. La contabilità puÚ essere unificata anche nel caso in cui una singola azione si svolge in pi sedi e/o in pi moduli.

La contabilità deve essere ispirata al fondamentale criterio della massima trasparenza e pertanto, quand'anche gli enti responsabili non adottino un sistema contabile distinto per corso devono adottare un'adeguata codificazione contabile con riferimenti che rendano agevole e rapido il riscontro fra contabilità generale e specifica, nonchÈ fra questa e le prove documentali.(vedi clausole generali applicabili alle forme di intervento o disposizioni orizzontali risultanti da documenti dei servizi comunitari).

In particolare quando l'ente attuatore Ë un'impresa, la contabilità delle azioni finanziate dal FSE deve evidenziare i costi formativi rispetto a quelli aziendali.

I costi, infatti, devono essere reali, direttamente riferibili alla formazione professionale, dimostrabili con documentazione specifica, disaggregabili per voci e riconducibili singolarmente all'articolazione del preventivo approvato nonchÈ contenuti nei limiti dello stesso.

Le modifiche al preventivo di spesa, possono essere autonomamente apportate, purchÈ obiettivamente giustificabili, nella misura del 20% all'interno della medesima categoria di spesa, ovvero, previa espressa autorizzazione regionale e/o provinciale. Sono escluse variazioni di spesa a favore della voce "spese generali".

I costi potrebbero non essere dimostrabili con documentazione specifica, cioË direttamente riferita all'azione finanziata (costi diretti), quando:

. deve essere imputata solo una quota parte di un costo che, pertanto, va estrapolata da documenti contabili di portata pi ampia rispetto al costo imputabile al FSE (es. il costo si riferisce a pi corsi oppure i destinatari delle azioni FSE frequentano corsi con altri allievi che non rientrano nel campo d'intervento del FSE pur utilizzando gli stessi presidi didattici, ecc.);

. il sistema di contabilità Ë centralizzato in funzione di esigenze organizzative o amministrative (es. centri di costo computerizzati, bilanci aziendali, ecc.) e/o l'attività prevalente dell'ente responsabile non Ë la formazione professionale o comunque non Ë la sola per cui costi generali comuni devono essere attribuiti a pi attività svolte dall'ente medesimo.

Trattasi, in questi casi, di costi indiretti o indirettamente calcolati, in quanto sostenuti per il funzionamento dell'intera struttura dell'ente responsabile, documentati nell'ammontare totale, ammontare che deve essere ripartito in chiave proporzionale (pro-rata), con metodo di calcolo controllabile e pi prossimo possibile al costo reale. Tali situazioni devono essere rappresentate nel progetto di fattibilità ed i metodi di calcolo utilizzati devono essere dettagliatamente descritti nella formulazione del preventivo.

Fermo restando che:

. il calcolo e i giustificativi di spesa devono essere costantemente ispirati al duplice criterio, da un lato, di essere attinti dalla documentazione originale e, dall'altro, di corrispondere alle esigenze degli organi di controllo;

. la difficoltà di scorporare i costi direttamente riferibili all'azione formativa puÚ essere superata individuando dapprima il costo reale complessivo e successivamente l'unità di misura fisica o temporale alla quale ragguagliarlo (es. unità di tempo: ora o settimana, unità di spazio, unità partecipante, secondo le modalità di determinazione dell'onere derivante dal documento contabile o secondo quanto previsto dagli usi commerciali), dopodichÈ le spese possono essere calcolate con criteri di proporzionalità dividendo il costo totale per l'unità di riferimento individuata e moltiplicandolo per le unità da riferire all'azione formativa;

la seguente formula Ë idonea a risolvere nella maggior parte dei casi le predette situazioni:

costo totale (o quota-parte) x n. ore di utilizzo x n. destinatari azioni FSE. = quota FSE

ore annue convenzionali x n. utilizzatori totali

dove per costo totale si intende quello originariamente documentato; per quota parte, quella parte del costo derivante dall'introduzione di altra variabile (es. superficie dell'immobile utilizzata solo in parte per l'azione finanziata); per ore di utilizzo quelle riferite all'azione finanziata; per beneficiari FSE quelli ammissibili al relativo finanziamento; per ore annue convenzionali quelle di attività annua complessiva dell'elemento oggetto di costo; per utilizzatori totali coloro, beneficiari e non, che utilizzano l'elemento oggetto di costo.

Il numero di ore di utilizzo da prendere in considerazione puÚ variare a seconda che l'elemento oggetto di costo sia stato utilizzato per tutta la durata dell'azione coofinanziata dal F.S.E. ovvero limitatamente all'azione corsuale.

Per quanto concerne, poi, le ore annue convenzionali, normalmente si considerano tali quelle lavorative (40 ore settimanali x 52 settimane, pari a 2080 ore annue). L'ente responsabile, il cui orario di lavoro sia inferiore alle 2080 ore, varierà di conseguenza il denominatore oppure potrà rapportare il calcolo a settimane anzichÈ ad ore.

Ovviamente l'intero costo che ha costituito la base di calcolo deve essere documentato con giustificativo in originale ed il metodo utilizzato per determinare la quota di costo imputabile deve essere dettagliatamente indicato in appoggio alla documentazione di spesa.

In linea di massima si avrà che:

. un costo esterno rispetto all'ente responsabile dell'azione finanziata (docenza, affitto locali e/o attrezzature) Ë sempre un costo diretto e deve essere dimostrato producendo la documentazione specifica che ne attesta l' iter: dall'ordine (offerta, preventivo, lettera d'incarico, buono d'ordine), alla conferma (firma per accettazione, contratto, ecc.) all'utilizzo (dichiarazione, ricevuta), all'imputazione (fattura, parcella), al pagamento (mandato, bonifico, quietanza, estratto conto bancario);

. un costo interno rispetto all'ente responsabile (locali, attrezzature e impianti di proprietà, manutenzione, fotocopiatura, direzione, amministrazione, segreteria) puÚ essere indiretto e deve essere dimostrato mediante imputazione proporzionale del costo totale estratto dai libri contabili, laddove esistenti (bilancio, libro dei cespiti o dei beni ammortizzabili) e/o da fatture cumulative, bollettini di pagamento in c/c, cedolini paga, ricevuta di versamento degli oneri sociali e fiscali, buoni di consegna, ecc. esplicitandone il calcolo in modo trasparente ai fini del controllo.

Pi in particolare si terrà conto di:

a) documento che origina la prestazione o fornitura;

b) documento che descrive la prestazione o fornitura;

c) documento che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione o fattura;

a) si intende :

. lettera di incarico, per professionisti esterni

. ordinazione di servizio per collaboratori interni

. ordinazione di fornitura.

b) si intende:

. notula o parcella con descrizione dell'attività svolta, rilasciata dai collaboratori esterni non soggetti ad IVA;

. prospetto paga (cedolino) e dichiarazione di responsabilità rilasciata dai collaboratori interni;

. fattura con descrizione dell'attività svolta o della fornitura effettuata rilasciata dai collaboratori esterni soggetti ad IVA o dai fornitori;

c) si intende:

. ricevuta c.c.p.

. estratto conto dei pagamenti effettuati tramite banca

. dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'interessato.

Il metodo di contabilizzazione, in ogni caso deve essere dettagliatamente descritto nel progetto di fattibilità.

Dal punto di vista formale la documentazione:

. deve essere esibita in originale;

. deve recare una data riferita al periodo di tempo in cui si Ë svolta l'azione formativa;

. deve essere redatta in modo analitico con l'indicazione dell'azione finanziata cui si riferisce;

. deve essere in regola dal punto di vista fiscale.

In caso di fatture recanti date posticipate rispetto a quella del termine dell'intervento formativo farà fede la causale che dovrà richiamare espressamente la predetta azione ed il periodo di svolgimento della stessa fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 633/72.

Se il titolo di spesa Ë riconducibile a pi di una voce delle tipologie previste, l'importo complessivo deve essere ripartito per le diverse voci di costo esplicitando l'eventuale calcolo sul documento originale o mediante un allegato di dettaglio. Sul documento originale devono comunque essere evidenziati gli importi presi in considerazione per ogni voce di costo.

Le fatture devono recare in dettaglio le voci che concorrono alla formazione del prezzo finale delle forniture o delle prestazioni (tempi, costi unitari e totali, ecc.).

Non sono accettabili pagamenti in contanti superiori a 2 milioni di lire, salvo il caso in cui l'ente responsabile abbia acceso un conto corrente dedicato al FSE sul quale sia possibile operare un riscontro dei pagamenti stessi.

Ogni giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla relativa quietanza che, quando non sia rilevabile direttamente dal documento o risulti di difficile individuazione, si intende per acquisita in presenza alternativamente di:

. ricevuta di c/c postale;

. documentazione dei pagamenti effettuati a mezzo banca;

. dichiarazione di quietanza sottoscritta dal percipiente.

Le operazioni di pagamento a mezzo banca devono essere documentate da attestazione di bonifico e/o da altra documentazione che specifichi i beneficiari dei pagamenti, diversamente in appoggio all'estratto conto bancario sarà sempre necessaria la dichiarazione di quietanza del percipiente e viceversa.

Sul titolo di spesa originale l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata deve essere annullato a cura dell'ente responsabile mediante annotazione di imputazione al F.S.E.

L'annullamento puÚ essere attuato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile, realizzato in modo tale da prevedere, in uno spazio riferito all'importo imputato al F.S.E., l'inserimento della dicitura "INTERO", nel caso in cui il documento di spesa vada imputato per l'importo totale, oppure dell'importo in cifre, nel caso in cui il predetto documento vada imputato per un ammontare diverso dal totale.

Ad esempio:

(ENTE RESPONSABILE)

P.O. N................

Imputazione al FSE per .......................

(FIRMA)

Il timbro deve essere apposto anche per annullare le retribuzioni sul libro paga, in corrispondenza dei singoli importi e, pertanto, deve essere di dimensioni contenute anche se con spazi adeguati per le integrazioni chirografarie.

Si considerano entrate da dedurre dal costo totale dell'intervento formativo il ricavato dalla vendita dei beni eventualmente prodotti.

27.  IVA

Per quanto riguarda l'IVA occorre fare riferimento alla legge 24/12/1993 n. 633 rilevando, in via preliminare, che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che il soggetto Ë nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso il costo totale dell'intervento sarà stato calcolato al lordo di IVA.

Comunque, a maggiore chiarimento si precisa quanto segue.

In base all' Art. 8 della legge 11.3.88, n. 67 (parzialmente modificata a far data dal 1/1/1994) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non dovevano intendersi, agli effetti dell'IVA, quali corrispettivi di servizi, nÈ dovevano intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

Con legge 24/12/1993, n. 537 viene stabilito, all'Art. 14 comma 10, che a decorrere dall'1/1/1994 "i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'IVA, ai sensi dell' Art. 10 del DPR 26/10/1972, n. 633", ricomprendendoli cosÏ nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

E' qui il caso d'accennare al fatto che la suddetta norma abroga solo parzialmente l' Art. 8, comma 34, della legge n. 67/88. Infatti nulla viene disposto circa i versamenti degli enti pubblici che seguiterebbero, pertanto, a non essere soggetti alla ritenuta d'acconto del 4%, ex art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

In sintesi:

(1) Coloro che esercitano operazioni esenti, possono optare per la dispensa di taluni adempimenti (art. 36 Bis del DPR 633/72). In questo caso non vi sono obblighi di fatturazione, nÈ di registrazione delle operazioni attive.

Tuttavia, vi Ë indetraibilità dell'IVA su tutti gli acquisti effettuati, anche di quelli a fronte di eventuali operazioni imponibili.

Sussiste altresÏ l'obbligo della registrazione delle fatture ricevute e della emissione di fatture a richiesta del cliente.

In tal caso dovrà essere controllata la comunicazione dell'ente o società di avvalersi della dispensa degli adempimenti relativi alle operazioni esenti che deve essere fatta sulla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

L'ente o la società dovranno comunicare all' Ufficio IVA l'eventuale revoca nella dichiarazione annuale che ha effetto dall'anno in corso.

(2) Nell'ipotesi di svolgimento, oltre alle operazioni esenti per le quali l'IVA Ë indetraibile, anche di operazioni imponibili, la detrazione dell'IVA Ë ammessa soltanto sugli acquisti relativi a quest' ultima attività (art. 19/ter del DPR 633/72).

Condizione per la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti Ë la separazione, quindi, tra attività commerciale ed istituzionale e la tenuta di una regolare contabilità ai sensi dell' Art. 20 del DPR 600/73.

In questo caso si debbono tenere distinti i fatti amministrativi relativi all'attività istituzionale da quelli di pertinenza dell'attività commerciale.

Pertanto, in occasione della verifica, verrà accertata e controllata la separazione delle dette attività, attraverso la distinzione dei registri, o, nell'ambito degli stessi, la diversificazione delle scritture e la regolare tenuta delle registrazioni obbligatorie di cui al disposto suddetto, operando di conseguenza un riscontro delle operazioni classificate indetraibili ai fini del riconoscimento della quota IVA come costo generale.

(3) Per gli enti commerciali che svolgono anche operazioni esenti, e nel caso in cui non si sia scelta l'opzione per la separazione delle attività (art. 36/bis), la detrazione dell'IVA sugli acquisti sarà solo proporzionale (pro-rata generale) e sarà data dal rapporto tra operazioni esenti ed operazioni totali. CiÚ in quanto i fatti amministrativi vengono rilevati in una unica contabilità, siano essi relativi all'attività istituzionale che a quella commerciale.

Per quanto concerne il riconoscimento dell'IVA indetraibile, la stessa dovrà essere riferita ai documenti di spesa esibiti in relazione allo specifico finanziamento.

Pertanto l'IVA, in questo caso, andrà riconosciuta nella quota di pro-rata imputabile alla Formazione Professionale.

L'ente responsabile dovrà dichiarare la propria posizione, in relazione ai punti 1, 2 e 3 al momento della presentazione del preventivo di spesa.

27.1 RICONOSCIMENTO IRAP SULLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con il D. Lgs. Del 15/12/1997 n.446 Ë stata istituita l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Tale nuova imposizione viene calcolata, cosÏ come prevede l'art.4, su una base imponibile costituita, tra l'altro, dalle "retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compreso i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi". Mentre l'art.10 determina il valore della produzione netta dei soggetti di cui al precedente art.3, nelle diverse ipotesi.

Come Ë noto, nella Decisione della Commissione Europea n.1035/6 del 23/04/1997 viene tra l'altro precisato che come l'IVA, cosÏ anche per le altre categorie di imposte, tasse e oneri che possono derivare da finanziamenti comunitari sono sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali. Pertanto non vi Ë dubbio che l'IRAP, nella misura in cui rappresenta un costo per la formazione professionale non recuperabile, potrà essere riconosciuto per la parte percentuale riconducibile agli oneri derivanti da retribuzioni o compensi per le attività formative cofinanziate dal FSE.

Nel contempo si precisa che non potrà essere comunque riconosciuta a seguito di finanziamenti bancari, anche se richiesti per lo svolgimento di attività formative cofinanziate.

L'accettazione in rendicontazione Ë subordinata ad una autodichiarazione, del soggetto attuatore, che comprovi gli importi IRAP per ogni documento fiscale, salvo presentazione del giustificativo di spesa a verifica del conguaglio finale.

28.  PERSONALE DOCENTE ED ASSIMILATO

28.1 PRESTAZIONI

28.1.1 Criteri di ammissibilità

Tale voce riguarda il personale docente, codocente, tutor e docenti di sostegno impegnati nell'area dell'emarginazione sociale, direttori, componenti di eventuali comitati tecnico-scientifici.

Il personale di cui trattasi puÚ appartenere a varie categorie professionali (liberi professionisti, dipendenti enti pubblici e di formazione, tecnici di aziende, docenti universitari, dirigenti della P.A., titolari di imprese, ecc.) riconducibili, comunque, in due tipologie a seconda che siano interno o esterni all'ente responsabile e/o promotore.

Pi precisamente la distinzione Ë fra soggetti legati all'ente responsabile da una prestazione lavorativa riconducibile nello schema del rapporto di lavoro subordinato (lavoratori dipendenti) oppure nello schema del contratto d'opera (lavoratori autonomi).

I lavoratori subordinati possono essere legati all'ente responsabile con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a tempo determinato

L'incarico specifico deve essere formalizzato prima dell'inizio del corso e deve essere corrispondente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale del dipendente.

Per individuare il costo del personale docente interno occorre fare riferimento alla retribuzione di cui il dipendente utilizzato Ë già in godimento entro i limiti contrattuali di riferimento.

Ovviamente la retribuzione deve essere rapportata alle ore di impegno nell'attività di docenza.

Non Ë ammissibile il costo relativo al tempo che i docenti eventualmente impieghino per preparare le lezioni o per correggere gli elaborati.

Tale circostanza si puÚ riscontrare anche nell'ambito dell'istruzione scolastica, senza che ai docenti venga corrisposto alcun corrispettivo aggiuntivo.

Questo principio si applica quando la formazione Ë del tipo tradizionale. Mentre diverso Ë il caso della formazione a distanza che puÚ richiedere un impegno, da parte del personale docente, che non coincide necessariamente con la docenza propriamente detta.

Il metodo di calcolo per determinare il costo orario deve prendere a base gli elementi costitutivi della retribuzione e pi precisamente l'importo totale con l'esclusione degli elementi mobili della retribuzione diviso il monte ore di lavoro annuo o mensile , moltiplicato il numero di ore imputabili all'azione formativa.

Nel caso in cui il personale docente venga impiegato in pi corsi, l'attribuzione pro-quota del relativo costo deve essere esplicitata mediante prospetto individuale.

E' ammissibile la spesa per il personale amministrativo con riferimento ai 30 giorni antecedenti l'inizio ed ai 30 giorni successivi al termine dell'azione finanziata, al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi alla preparazione ed alla conclusione dell'azione stessa.

Alla categoria di personale docente esterno possono appartenere persone fisiche o persone giuridiche.

Non sono ammessi compensi forfettari.

Con i soggetti esterni, l'ente responsabile Ë tenuto a stipulare un contratto (che puÚ consistere anche in una lettera d'incarico controfirmata per accettazione), in cui deve essere indicato, oltre alla prestazione, il periodo in cui deve essere svolta, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data.

Per quanto riguarda eventuali incarichi a persone dipendenti dalla P.A., la spesa relativa puÚ essere riconosciuta solo se l'ente responsabile ha adempiuto a quanto prescritto dalla legge 23/10/92 n. 421 e dall' Art. 58, comma 6, del D.Leg.vo 03-02-1993 n. 29 e normativa conseguente.

Nel caso in cui tale personale venga utilizzato in azioni formative gestite dalla P.A. stessa, le relative spese possono essere riconosciute unicamente se l'incarico ed il relativo compenso, limitatamente alle ore eccedenti il normale orario di lavoro, siano stati deliberati preventivamente allo svolgimento dell'azione formativa.

I tutors (laureati o diplomati) svolgono le seguenti funzioni:

. attività di assistenza didattica;

. collegamento fra docenti e allievi, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico-logistici;

. tenuta dell'aula con possibilità di momenti di docenza connessi alla funzione principale di tutoraggio.

La presenza del tutor deve essere prevista e motivata nel progetto di fattibilità approvato.

Il direttore dell'azione formativa svolge funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e di coordinamento, nonchÈ di controllo dell'attività didattica (comprese le eventuali attività di stage) e di verifica periodica dei risultati. Sostanzialmente egli Ë responsabile dell'attuazione del progetto, curando in quest'ambito anche l'individuazione dettagliata dei singoli interventi e del relativo calendario.

Deve ritenersi che non esistano altre tipologie di coordinamento aventi una propria autonomia tale da giustificare che ad esso siano preposte pi persone.

La funzione di direttore dell'azione formativa integra, infatti, il coordinamento gestionale, amministrativo, tecnico-scientifico, organizzativo e didattico.

Nell'ambito di iniziative di consistente volume, puÚ essere prevista la figura del coordinatore didattico, distinta da quella del direttore, per coadiuvare quest'ultimo nelle sue funzioni, principalmente per i rapporti con il personale docente. Tale figura deve essere comunque prevista nel progetto esecutivo approvato.

Analogamente la figura del codocente, la cui presenza puÚ giustificarsi con la dimostrata esigenza di affiancamento del docente per alcuni aspetti dell'insegnamento di natura prevalentemente pratica ed applicativa, Ë ammissibile solo se prevista nel progetto esecutivo approvato.

Circa il trattamento economico e normativo del tutor, del direttore, dell'eventuale coordinatore e del codocente di deve tener conto della loro posizione di interni o esterni.

Per la figura del docente, la distinzione fra docente senior e junior, Ë collegata alla diversa esperienza maturata nel tempo ( 10 anni senior, 3 anni junior) nel profilo o categoria di riferimento.

Il direttore e/o coordinatore ed il tutor devono redigere una relazione che esponga in dettaglio, con riferimento alle ore d'impegno, la rispettiva operatività.

Le ore di docenza non possono essere frazionate, fatto salvo per problemi organizzativi-didattici

28.1.2 Documentazione

Personale interno:

. lettere d'incarico sottoscritte dalle parti interessate ovvero ordine di servizio con la specificazione dei corsi e delle ore di impegno

. cedolini paga;

. accordi salariali

. CCNL;

. documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali;

. prospetti di calcolo delle competenze per le prestazioni eseguite;

. dichiarazione a firma dell'interessato dalla quale risultino i giorni e le ore d'impegno con riferimento al corso/i ed alle mansioni svolte.

Personale esterno:

. persone con posizione IVA: fatture con applicazione dell'imposta e della ritenuta d'acconto;

. persone esenti o non soggette IVA: parcella con indicazione dei motivi di esenzione e relativi riferimenti legislativi;

. prospetti delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni, al corso/i;

. contratti di collaborazione o lettere di incarico sottoscritte dalle parti interessate;

. ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto operante sui compensi degli incaricati;

. curricola vitae.

29.  Viaggi, vitto e alloggio

29.1.1 Criteri di ammissibilità

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale interno possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL.

Le suddette spese, in carenza di trattamento previsto contrattualmente, dovranno essere determinate, anche per quanto riguarda il personale esterno, in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia, con riferimento alla normativa regionale e/o provinciale.

Il trattamento in questione, che non potrà comunque superare quello del Dirigente della P.A., Ë ammissibile solo se strettamente connesso ad esigenze didattiche ed organizzative dell'azione finanziata (es. irreperibilità su piazza dei profili professionali richiesti, sede di svolgimento dei corsi distante dal luogo di residenza o di abituale lavoro, ecc.).

In linea di massima per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Se non si rende possibile il ricorso al mezzo pubblico puÚ essere autorizzato, dal legale rappresentante dell'ente responsabile, l'uso del mezzo proprio, nel qual caso Ë riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad 1/5 del costo medio della benzina super per ogni Km. percorso con riferimento alle tabelle chilometriche delle distanze.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggiate.

29.1.2 Documentazione

La documentazione originale ed analitica delle spese di viaggio, vitto e alloggio Ë sempre necessaria.

Per maggiori dettagli si puÚ fare riferimento alle indicazioni, in quanto compatibili, contenute nel seguente paragrafo relativo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio dei destinatari delle azioni.

30 ALLIEVI

30.1 Reddito

30.1.1 Criteri di ammissibilità

Non Ë ammessa in linea di principio alcuna forma di retribuzione per gli allievi disoccupati ad esclusione dei soggetti partecipanti: per le iniziative previste dalla Legge nazionale 23.7.91 n. 223 in attuazione delle liste di mobilità, e per quelle a favore dell'inserimento socio-lavorativo di persone immigrate, puÚ essere prevista in deroga alle vigenti disposizioni, l'erogazione di una indennità di sussidio o presenza. Per i soggetti previsti dall'art. 6 II comma L. 223/91, in lista di mobilità, in particolare, tale incentivo verrà corrisposto:

- esclusivamente se il diritto al trattamento economico goduto fin ad allora dal lavoratore, decade durante il periodo corsuale;

- limitatamente al periodo scoperto dalla fine del trattamento economico di mobilità sino alla chiusura delle attività formative, si da garantire la partecipazione del lavoratore a tutto il processo formativo. Tale incentivo non potrà essere superiore a quanto goduto e percepito quale salario di mobilità e potrà essere soggetto alle ritenute di legge.

L'indennità Ë commisurata ai giorni d'effettiva presenza dei destinatari delle azioni alle attività corsuali e pertanto non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattia o infortunio.

Per quanto riguarda gli allievi sostituiti dagli allievi dimissionari, agli stessi potrà essere corrisposta l'indennità di presenza dal giorno d'effettivo subentro e/o comunque secondo quanto stabilito dal bando di reclutamento notificato agli organi istituzionali referenti.

L'indennità di frequenza, essendo equiparata a reddito di lavoro, Ë soggetta a ritenuta fiscale ai sensi della legge 335/82 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 7 del 27/02/84.

Per quanto riguarda il reddito degli allievi occupati si tratta, in sostanza, del rimborso a favore del datore di lavoro del costo sostenuto in termini di retribuzioni per la partecipazione dei propri dipendenti all'azione formativa e deve essere commisurato alle reali ore di presenza al corso.

Pertanto, il costo orario del partecipante occupato con rapporto di lavoro subordinato si determina:

. di norma, sulla base del trattamento economico mensile con riferimento al CCNL o eventuali contratti di zona sottoscritti dalle organizzazioni di pari livello e con il metodo di calcolo indicato in precedenza per il personale docente interno;

. eccezionalmente, quando l'elevato numero di destinatari rende l'elaborazione mensile eccessivamente onerosa, sulla base della retribuzione annua lorda risultante dal Modello 101 dell'anno precedente (depurata delle indennità di trasferta, del corrispettivo per lavoro straordinario, degli assegni familiari e degli eventuali emolumenti arretrati) divisa per il numero delle ore effettivamente lavorate nell'anno.

A titolo esemplificativo, per la determinazione delle ore annue da assumere a divisore, si procede nel modo seguente:

. ore di lavoro convenzionali (52 settimane x 40 h settimanali) = 2080

. ore di lavoro non lavorate cosÏ risultanti:

ferie (22 giorni x 8 ore) 176

riposi per ex festività (4 giorni x 8 ore) 32

festività cadenti in giorni lavorativi 48

totale ore non lavorate 256

. ore di lavoro effettive cosÏ risultanti:

ore convenzionali 2080

ore non lavorate 256

totale ore effettivamente lavorate 1824

Ovviamente il calcolo che precede tiene conto dei soli istituti di legge universalmente ricorrenti, pertanto, si deve fare riferimento, di volta in volta, alle previsioni dei CCNL e/o aziendali applicabili, escludendo dalle ore non lavorate il c.d. assenteismo medio aziendale per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, diritti sindacali ecc.

Pertanto, mentre puÚ essere accettato il calcolo del costo orario su base annua convenzionale, il calcolo che tiene conto del coefficiente d'assenteismo va rifiutato, sia perchÈ non verificabile, sia perchÈ, rappresentando il c.d. costo industriale o di produzione, non puÚ ritenersi congruo come costo di formazione, il cui presupposto Ë il riconoscimento delle ore d'effettiva presenza.

Il costo cosÏ ottenuto non comprende gli oneri sociali e previdenziali di cui deve essere maggiorato in percentuale il costo stesso.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e per quelli in Cassa integrazione guadagni il trattamento di integrazione salariale non Ë cumulabile con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive della retribuzione.

30.1.2 Documentazione

Allievi disoccupati:

. registro didattico;

. libro matricola (se prevista l'assunzione dei destinatari dell'azione all'inizio o al termine dell'azione stessa);

. ricevute sottoscritte dai beneficiari per l'indennità di frequenza;

. prospetti riepilogativi delle ore di presenza per ciascun partecipante;

. ricevute di pagamento delle ritenute d'acconto.

Allievi occupati:

. registro didattico;

. libro matricola e paga;

. prospetti riepilogativi delle ore di presenza per ciascun partecipante e calcolo del costo orario;

. cedolini paga mensili o mod. 101;

. ricevute di versamento degli oneri sociali.

N.B. su tutta la documentazione deve essere indicato il numero di matricola dei destinatari delle azioni occupati.

31.  Assicurazioni

31.1 Criteri di ammissibilità

I destinatari delle azioni disoccupati o inoccupati devono essere assicurati all'INAIL e, pertanto, i relativi premi di assicurazione sono riconoscibili come costi imputabili all'azione finanziata. Sono riconoscibili, inoltre, le spese sostenute per l'attivazione di assicurazioni aggiuntive a quella obbligatoria presso l'INAIL per i rischi connessi all'azione finanziata eventualmente non coperti da detto Istituto.

31.1.2 Documentazione

. denuncia di esercizio INAIL;

. attestato di pagamento dell'assicurazione INAIL;

. polizza e attestato di pagamento delle assicurazioni aggiuntive.

32 Viaggi, vitto e alloggio

32.1 Criteri di ammissibilità

Le spese di viaggio ammissibili sono quelle riferite:

. al trasporto dei destinatari delle azioni occupati dalla sede abituale di lavoro alla sede dell'azione formativa qualora le due sedi non coincidano o viceversa;

Le spese di viaggio non sono in linea di principio riconosciute. Per gli utenti che risiedono in zone disagiate e non possono frequentare con regolarità il corso, possono essere previste forme di riconoscimento spese convittuali o semi-convittuali.

Non Ë ammissibile l'uso di taxi o autovetture noleggiate per uso individuale. Eventuali eccezioni, possono consentirsi a fronte di particolari situazioni da valutare di volta in volta (es. destinatari delle azioni handicappati con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici). La circostanza, tuttavia, se prevedibile e non eccezionale, deve essere motivatamente rappresentata ed approvata in sede di progettazione.

Per i partecipanti occupati si applicano le previsioni contrattuali.

Sono ammissibili le spese di vitto nel caso in cui le modalità di svolgimento dell'azione formativa richiedano ai partecipanti un impegno anche pomeridiano o comunque superiore a 6 ore giornaliere.

Qualora si tratti di personale dipendente Ë ammissibile il trattamento previsto dal contratto di lavoro (mensa o trattamento sostitutivo).

Nel caso di servizio mensa gestito dall'ente responsabile, il costo dei pasti effettivamente consumati dai destinatari delle azioni dovrà essere calcolato unitariamente sulla base dei costi per materie prime, ammortamento impianti e personale addetto.

Un elemento di controllo della congruità del numero dei pasti imputati si ha dividendo il numero totale delle ore-allievo (numero ore attività corsuale per numero partecipanti) per il numero di ore svolte giornalmente.

Un risultato inferiore al numero dei pasti contabilizzati Ë anomalo e ne va ricercata la causa. Occorre pertanto accertare se sia dovuto a contabilizzazione di pasti anche in caso di assenze dei destinatari delle azioni o di impegno giornaliero inferiore a quello previsto per il riconoscimento dei pasti stessi.

Se il servizio mensa Ë esterno, cioË fornito da terzi, il costo del singolo pasto deve risultare dagli accordi stipulati con il fornitore.

Se si tratta di destinatari delle azioni disoccupati, in luogo del vitto, Ë consentita la distribuzione di "buoni-pasto" o "tickets" da consumarsi presso esercizi convenzionati.

Le spese di vitto, e d'eventuale alloggio, sono ammissibili se connesse al regime convittuale o semiconvittuale dell'azione formativa e nel caso di viaggi guidati di istruzione.

L'ente responsabile deve stipulare una convenzione con le strutture alberghiere che potrà prevedere una quota per la conservazione della camera nei giorni di assenza dei beneficiari per giustificato motivo. E' esclusa l'ammissibilità di spese personali ed extra (lavanderia, telefono, frigobar, ecc.).

Nel caso che l'alloggio sia assicurato dall'ente responsabile tramite proprie strutture, il costo unitario giornaliero deve essere calcolato sulla base dell'ammortamento dell'immobile, del personale addetto, dei materiali utilizzati e/o risultare inferiore al costo medio di analoghe strutture alberghiere e comunque di categoria massima tre stelle.

32.1.2 Documentazione

Viaggi

. abbonamenti e/o biglietti in caso di utilizzo di mezzi pubblici corredati da ricevuta di consegna o di rimborso a firma dei destinatari delle azioni;

. prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati con mezzo proprio con indicazione delle percorrenze giornaliere di andata e ritorno, dei chilometri totali e del rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza nonchÈ dalla lettera d'autorizzazione all'uso del mezzo proprio;

. fatture di trasporto rilasciate dal vettore in caso di visite guidate di istruzione;

. ricevute dei destinatari delle azioni per abbonamenti, biglietti di viaggio, buoni-pasto o indennità sostitutiva;

. se il mezzo Ë noleggiato, fattura corredata da relazione sottoscritta anche dai beneficiari con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, del chilometraggio e delle date di utilizzo;

. calcolo dettagliato del costo del servizio di trasporto effettuato direttamente dall'ente responsabile, con esibizione del libretto di circolazione del mezzo (o copia conforme del libretto stesso) oppure tabelle ACI con indicazione delle relative tariffe corredate da dichiarazione come al punto precedente.

Vitto e alloggio

. convenzioni stipulate con ristoranti, mense e/o alberghi e relative fatture con l'indicazione nominativa dei fruitori nonchÈ del numero dei pasti e/o pernottamenti fruiti singolarmente e correlata dichiarazione dei beneficiari o firma degli stessi su appositi elenchi in appoggio alla documentazione di spesa (buoni pasto/pernottamento);

. fatture dei fornitori;

. ricevute dei destinatari delle azioni per indennità sostitutive, per tickets, buoni-pasto/pernottamento, ecc. e relative fatture dei fornitori;

. in caso di visite guidate d'istruzione, ricevute fiscali relative a pasti e/o pernottamenti dei beneficiari e degli accompagnatori corredate da relazione sulla visita stessa contenente indicazioni sull'itinerario, i destinatari delle azioni, gli accompagnatori, le strutture ospitanti, gli scopi; le ricevute fiscali possono essere sostituite da fattura cumulativa purchÈ accompagnata da documentazione d'appoggio come ai punti precedenti;

. prospetto di calcolo dettagliato dei costi di mensa gestita dall'ente responsabile e del conseguente costo unitario del pasto, corredato da riepiloghi dei pasti consumati dai destinatari delle azioni nonchÈ da dichiarazione dei beneficiari o firma degli stessi in elenchi appositamente predisposti;

. accordo contrattuale o aziendale relativo al servizio di mensa interno oppure esterno o al trattamento sostitutivo, corredato come al punto precedente;

. in caso di utilizzazione di alloggi di proprietà dell'ente, prospetto di calcolo dettagliato del costo di pernottamento, corredato da riepilogo dei pernottamenti fruiti singolarmente dai destinatari delle azioni nonchÈ da dichiarazioni o firma degli stessi su elenchi appositamente predisposti.

33 Stage o tirocinio o Visite guidate

33.1 Criteri di ammissibilità

Si tratta di una fase di applicazione diretta di quanto appreso teoricamente, che non si svolge presso la sede operativa dell'ente responsabile, ma presso aziende, studi professionali o altre strutture produttive private o pubbliche.

Tale fase deve essere regolata da convenzione fra ente responsabile dell'azione formativa ed ente ospitante dalla quale siano rilevabili:

. la tipologia e le modalità dello stage (durata, frequenza, orario);

. il nominativo/i del partecipante/i e le mansioni attribuite;

. i diritti e gli obblighi tra le parti.

Lo stage puÚ essere di tipo conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri), applicativo (attività pratica non produttiva), di pre-inserimento (affiancamento, inserimento e/o partecipazione all'attività produttiva).

L'ente responsabile ed il soggetto ospitante sono obbligati ad informarne gli organi di controllo competenti, a mezzo raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stage. In caso contrario, le relative spese non saranno riconosciute.

Fermo restando che fra il soggetto ospitante e gli ospitati non viene instaurato alcun rapporto di lavoro, questi ultimi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro nonchÈ per la responsabilità civile. I relativi premi sono imputabili al FSE.

Qualunque sia la tipologia dello stage, sono ammissibili solo i costi di gestione e il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal soggetto ospitante con esclusione di qualsiasi compenso in favore dello stesso o dei suoi rappresentanti o dipendenti.

Diverso Ë il caso dello stage effettuato all'estero che puÚ comportare ulteriori costi organizzativi, parimenti ammissibili (es. costi di agenzia specializzata per la ricerca dell'azienda ospitante, contatti con quest'ultima per la sistemazione logistica dei destinatari delle azioni, ecc.).

Ovviamente lo stage deve essere previsto nel progetto di fattibilità approvato.

Le spese di viaggio sostenute per il trasferimento degli allievi fanno parte dei costi di gestione e pertanto ammissibili al rendiconto.

Le attività didattiche effettuate tramite visite guidate si configurano come attività esterna all'aula e pertanto, tutte le spesa ad esse riconducibili sono imputabili al corso.

33.1.2 Documentazione

La documentazione di spesa Ë costituita da:

. contratto o convenzione tra ente responsabile e soggetto ospitante;

. registri o fogli di presenza istituiti ad hoc;

. fattura analitica e relativa quietanza;

. certificazione della struttura ospitante con l'indicazione di inizio e termine dello stage, della durata complessiva in ore, dell'elenco degli ospitati, del nominativo dell'eventuale accompagnatore, del programma didattico.

33.1.3. Disposizioni per autorizzare le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, a promuovere tirocini formativi e di orientamento, ai sensi del punto 2 dell'art.2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142.

Le Istituzioni private che, ai sensi del punto 2 dell'art.2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n.142, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento sono:

le Agenzie formative iscritte nella long list, istituita con Decreto Dirigenziale n.8479 del 29.12.1997;

le Agenzie formative, in possesso dei requisiti, di cui al comma 3 dell'art.9 della L.R. 31 agosto 1994, n.70 e successive modificazioni, alle quali venga rilasciata l'autorizzazione da parte del Servizio Formazione Professionale della Regione Toscana, previa presentazione di domada doocumentata.

 

34 FUNZIONAMENTO E GESTIONE

31.1 Attrezzature

34.1.1 Criteri di ammissibilità

Premesso che dal progetto di fattibilità approvato devono risultare dettagliatamente indicate nella tipologia, ubicazione, quantità e qualità, le attrezzature disponibili e quelle non disponibili che l'ente attuatore dovrà acquisire, la congruità e l'essenzialità rispetto al processo formativo.

I costi relativi alle attrezzature utilizzate per l'azione formativa si riferiscono all'affitto, al leasing, all'ammortamento e alla manutenzione.

L'utilizzo delle attrezzature a disposizione puÚ essere totale o parziale.

In quest'ultimo caso il costo da imputare all'azione finanziata deve essere stabilito proporzionalmente in base al rapporto tra il numero dei beneficiari interessati ed il numero totale di persone che utilizzano nello stesso periodo di tempo le medesime attrezzature, o altro criterio/coefficiente equipollente predefinito.

La spesa relativa all'utilizzo di attrezzature destinate esclusivamente all'azione finanziata deve essere imputata in conformità ai seguenti criteri:

. se il bene Ë di proprietà dell'ente responsabile e gli utilizzatori sono tutti ammissibili per il FSE Ë imputabile una spesa pari alla quota di ammortamento ordinario rapportata al periodo di effettivo utilizzo calcolata come segue:

valore d'acquisto x tasso d'ammortamento x ore d'utilizzo = quota FSE

100 x ore annue convenzionali

. se le attrezzature sono utilizzate per altre attività o da altre persone,, l'importo ottenuto deve essere riproporzionato in relazione al numero dei beneficiari FSE e, pertanto, si avrà la seguente formula:

valore d'acquisto x tasso d'amm.to x ore d'utilizzo x n.destinatari delle azioni FSE

ore annue convenzionali x 100 x n. utilizzatori totali

Come precisato in precedenza, per determinare le ore di utilizzo si deve distinguere la durata dell'attività formativa dalla durata dell'attività corsuale in senso stretto e, ulteriormente, la durata della formazione teorica da quella pratica (vedi esempio allegato).

Quando l'orario di lavoro sia inferiore alle 40 ore settimanali, si puÚ rapportare il calcolo a settimane anzichÈ ad ore.

La normativa sull'ammortamento, dettata esclusivamente a fini fiscali, trova applicazione alla formazione professionale in via analogica. In effetti, non essendo un'attività di tipo economico, la formazione professionale non Ë contemplata nella tabella dei coefficienti di ammortamento fissati con decreto del Ministero delle finanze (attualmente D.M. 31 dicembre 1988 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989).

In considerazione di quanto sopra si ritiene che all'attività di formazione professionale sia applicabile la disciplina dell'ammortamento limitatamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario.

Pertanto, prescindendo dai vari rami di attività economica, si possono ritenere congrui i seguenti coefficienti di ammortamento mediamente individuati per la specie di beni strumentali la cui presenza nell'attività formativa si riscontra con maggiore frequenza:

COEFFICIENTE ANNUO

SPECIE D'AMMORTAMENTO

Immobili 4% per 25 anni

Macchinari e impianti generici 15% per 6 anni

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% per 8 anni

Attrezzatura varia e minuta 25% per 4 anni

Macchine d'ufficio elettromeccaniche e  elettroniche compresi i computers 20% per 5 anni

Hardware 33% in analogia a valutazioni

Software 50% effettuate in ambito CEE

 

L'applicazione dei coefficienti sopra individuati, per i motivi già esposti, si estende agli enti la cui attività prevalente non sia la formazione professionale, quand'anche dai libri contabili obbligatori risultino applicati i coefficienti relativi al ramo di attività economica in cui operano. Deve ritenersi, infatti, che il legislatore, nel fissare i coefficienti d'ammortamento, abbia tenuto conto del grado di obsolescenza cui i beni sono soggetti per effetto dell'attività produttiva e che per ciÚ stesso non siano applicabili all'attività formativa.

E' ammissibile il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto di attrezzature il cui valore unitario, al lordo dell'IVA, non superi il milione di lire.

Quando il bene Ë in locazione Ë ammissibile un importo pari al relativo canone da riproporzionare come sopra in caso di parziale utilizzo.

Il contratto di leasing Ë equiparabile per le relative quote ad un contratto di locazione ad esclusione della quota di riscatto e degli oneri amministrativi e bancari ad esso collegati.

L'ente responsabile che ricorre all'affitto o al leasing delle attrezzature deve acquisire, in via preliminare, salvo dimostrata impossibilità, almeno tre preventivi, a meno che il relativo canone non sia all'incirca equivalente alla quota di ammortamento delle stesse attrezzature, e copia del listino prezzi cui fa riferimento il contratto di affitto o leasing.

Per il noleggio di hardware l'ente responsabile deve fare preferibilmente ricorso a società che hanno per oggetto sociale la compra-vendita di tali attrezzature.

E' vietato il noleggio di software.

Il canone totale annuo non puÚ, di norma, superare 1/3 del valore di acquisto dell'attrezzatura (con riferimento al coefficiente d'ammortamento indicato in sede comunitaria), salvo casi eccezionali da sottoporre alla preventiva autorizzazione delle Province/Regione.

Le spese per la manutenzione delle attrezzature sono ammissibili se non sono previste nel contratto di locazione. Ovviamente anche per tali spese si deve fare riferimento alla quota di utilizzo.

Le spese per la riparazione di attrezzature di proprietà sono ammissibili solo se viene adeguatamente documentato che il danno Ë stato determinato dall'imperizia degli allievi.

34.1.2 Documentazione

Attrezzature di proprietà:

. fattura corredata del buono d'ordine e di consegna o titolo di proprietà;

. libro dei cespiti o inventario se trattasi di ente obbligato alla tenuta dei libri contabili, ovvero perizia giurata di tecnico abilitato che ne attesti il valore;

. inventario o elenco dei beni ammortizzabili e prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile all'azione formativa.

Attrezzature in locazione o leasing:

. preventivi (almeno tre);

. contratto di locazione o leasing contenenti la descrizione dell'attrezzatura, il valore, la durata del contratto, il canone, e copia del listino prezzi cui il contratto fa eventualmente riferimento;

. fattura e/o quietanze periodiche per il pagamento del canone;

. prospetto di calcolo in caso di utilizzo parziale.

Manutenzione:

. fattura dalla quale risultino gli interventi eseguiti, le parti eventualmente sostituite, le apparecchiature eventualmente revisionate, relativa quietanza ed eventuale libretto di manutenzione nel caso l'attività sia svolta da terzi;

. cedolini paga, ricevute versamento contributi e calcolo della retribuzione per le ore d'impegno, se la manutenzione Ë eseguita da personale interno, nonchÈ fatture per i materiali impiegati;

. nel caso di manutenzione interna, dichiarazione a firma delle persone addette, dalla quale risultino gli interventi eseguiti ed i tempi impiegati.

35 Materiale di consumo

35.1 Criteri di ammissibilità

In questa categoria di costi sono compresi sia il materiale in dotazione collettiva che quello in dotazione individuale dei destinatari delle azioni.

Per quanto riguarda il materiale in dotazione collettiva si tratta in buona sostanza della materia prima per le esercitazioni dei partecipanti in relazione al profilo professionale da conseguire, nonchÈ del materiale didattico necessario per la docenza o d'uso in comune (testi, software, video-audio-cassette, lavagne, ecc.).

Il materiale Ë affidato ai docenti, tutors o altro personale che ne sottoscrive la presa in consegna.

Il materiale e la qualità utilizzata devono essere compatibili con le esercitazioni previste dal programma del corso.

Di norma le esercitazioni pratiche non devono produrre beni e, pertanto, i partecipanti non potranno essere adibiti a mansioni produttive se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire la professionalità che loro si richiede.

Al riguardo occorre distinguere le esercitazioni eseguite nell'ambito di strutture aziendali e all'interno del ciclo produttivo e quelle eseguite in centri di formazione o comunque al di fuori di strutture produttive.

Nel primo caso, come per l'ammortamento delle attrezzature non sono ammissibili spese per materiali di consumo.

Nel secondo caso le spese per materiale di consumo sono ammissibili tenendo conto della quantità acquistata o prelevata da magazzino, della quantità del materiale utilizzato durante l'esecuzione delle esercitazioni, dei beni prodotti e del materiale residuato; il tutto risultante dai previsti registri.

Per maggior chiarezza, potranno darsi i seguenti casi:

1. le esercitazioni sono produttive e/o si svolgono nell'ambito di strutture produttive e/o in affiancamento alla produzione:

. i costi sono a carico dell'ente attuatore e, per i lavoratori dipendenti, il costo della relativa retribuzione Ë imputabile al FSE previa decurtazione del 30%;

. i beni eventualmente prodotti restano di proprietà dell'ente stesso.

2. le esercitazioni sono improduttive:

. i costi sono ammissibili.

3. le esercitazioni si svolgono presso strutture economicamente improduttive (enti senza scopo di lucro, centri di formazione) ma determinano prodotti finiti o semilavorati riutilizzabili:

. i costi sono ammissibili;

. i beni eventualmente prodotti, aventi un valore commerciale, possono essere devoluti, a titolo gratuito, ad organismi che perseguano finalità sociali, oppure, previa autorizzazione degli organi di controllo, alienati al miglior offerente. in quest'ultimo caso il ricavato verrà detratto dal finanziamento per l'azione formativa.

Se la vendita dei beni prodotti non ha avuto luogo all'atto della verifica amministrativo-contabile del rendiconto, il presunto ricavato da detrarre dal finanziamento verrà determinato sulla base del costo dei beni stessi.

Premesso che per bene prodotto si intende il bene finito, risultante dalla combinazione delle materie prime costitutive del bene considerato che abbia carattere di fruibilità e commerciabilità, il costo Ë la risultante delle materie prime impiegate, della forza motrice necessaria e del pro-rata di ammortamento delle attrezzature utilizzate per la produzione di una unità di bene oggetto dell'azione formativa, determinata sulla base dello standard riferito al normale ciclo di produzione del bene medesimo e certificato da specifica dichiarazione rilasciata dall'ente attuatore, il quale ne assume ogni responsabilità.

Analogamente si procederà per i beni dichiarati fuori uso, per i semilavorati nonchÈ per i materiali residuati.

Se trattasi di beni inutilizzabili o di scarti di lavorazione si potrà procedere a distruzione od al trasporto alla discarica. Tali operazioni dovranno essere eseguite e documentate nelle forme di rito

Se i beni prodotti sono deteriorabili la circostanza deve essere segnalata all'atto della presentazione del progetto di fattibilità all'A.P. referente che deciderà circa la destinazione degli stessi.

Il materiale didattico di uso individuale Ë quello consegnato gratuitamente e senza obbligo di restituzione ai partecipanti (penne, quaderni, block notes, libri, dispense, attrezzatura minuta, ecc.). Detto materiale puÚ essere acquistato o prelevato da magazzino.

Se il materiale consiste nella riproduzione di dispense elaborate all'interno dell'ente responsabile, il relativo costo, da esplicitare in dettaglio, Ë dato dal costo delle fotocopie in termini di ammortamento della fotocopiatrice, carta utilizzata e persona addetta per il tempo impiegato, ovvero dalla relativa fattura se la riproduzione Ë affidata a terzi.

Qualora le esercitazioni lo richiedano ai partecipanti possono essere distribuiti indumenti protettivi (tute, camici, stivali, guanti, occhiali, caschi, schermi, dotazioni antinfortunistiche, ecc.). Il costo di tali indumenti non Ë ammissibile se la formazione pratica comporta partecipazione alla produzione.

4. Produzione di materiale didattico

Per i beni immateriali prodotti dall'intelletto elaborati con fini didattici nell'ambito delle attività corsuali, sono di proprietà dell'Amministrazione Regionale che si riserva tutti i diritti di alienazione, diffusione e commercializzazione individuando successivamente le procedure. La Regione d'intesa con la U.E. ed il Ministero del Lavoro definirà le forme di reinvestimento degli eventuali ricavi derivanti dalla commercializzazione dei materiali didattici prodotti.

35.1.2 Documentazione

. registro di carico e scarico del materiale;

. registro dei beni prodotti;

. fatture corredate del buono d'ordine e di consegna;

. bolle di prelievo da magazzino, con espressa destinazione all'azione formativa, firmate per consegna e ricevuta, nonchÈ fattura dimostrativa del costo unitario;

. elenco riepilogativo del materiale utilizzato con le relative quantità per voci merceologiche, costi unitari e complessivi;

. schede o elenchi individuali di consegna del materiale didattico e degli indumenti protettivi distribuiti ai destinatari delle azioni firmate dal rappresentante dell'ente responsabile e controfirmate per ricevuta dai destinatari delle azioni stessi;

. verbale di distruzione di beni inutilizzabili e/o di scarti di lavorazione alla presenza di pubblico ufficiale ovvero ricevuta della discarica.

36 Immobili

36.1 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili i costi relativi ai locali utilizzati come sede di svolgimento dell'azione finanziata e i costi relativi a locali utilizzati in tutto o in parte per l'attività organizzativa connessa (uffici di direzione, segreteria, amministrazione, ecc.).

Tali costi si riferiscono:

. al canone di locazione se i locali sono in affitto;

. all'ammortamento se i locali sono di proprietà dell'ente responsabile;

. alla manutenzione ordinaria.

L'ente attuatore che ricorre alla locazione deve acquisire almeno tre preventivi, salvo il caso di dimostrata impossibilità.

La spesa ammissibile Ë data dal canone di locazione rapportato alla superficie utilizzata per l'attività formativa e organizzativa.

La chiave di ripartizione del pro-rata di utilizzazione si ottiene con la seguente formula (vedi anche esempio allegato):

canone annuo (o quota parte) x n. settimane di utilizzo

52

 

dove per quota parte si intende il rapporto fra superficie totale e superficie utilizzata (percentuale fra mq. utilizzati e mq. totali ovvero n. mq. utilizzati per costo medio a mq.). Se il canone non Ë a base annua, deve essere utilizzata la stessa formula, variando il denominatore in relazione al numero di settimane previste dal contratto.

Il canone puÚ essere preso a base per intero solo se trattasi di locali temporaneamente affittati ad uso esclusivo dell'azione finanziata.

Nel caso di proprietà dei locali la spesa ammissibile Ë data dal pro-rata di ammortamento dell'immobile ottenuta con la seguente formula:

costo storico (o quota parte) x tasso di amm.to x n. settimane di utilizzo

52 x 100

Il costo storico Ë la base per il calcolo dell'ammortamento al tasso del 4% annuo. Pertanto sono ammortizzabili solo gli immobili costruiti da meno di 25 anni. Circa la validità di tale coefficiente va ricordato quanto Ë stato precisato per l'ammortamento delle attrezzature.

La quota parte si ottiene con operazione analoga a quella indicata per il canone di locazione (rapporto fra mq. utilizzati e mq. totali oppure n. mq. utilizzati per costo medio a mq.). Per un calcolo preciso devono essere introdotte le eventuali variabili (es. rapporto fra utilizzatori totali e beneficiari F.S.E.). ed il calcolo, per maggiore aderenza al costo reale, puÚ essere espresso in giorni od ore anzichÈ in settimane.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dei locali adibiti all'azione finanziata Ë ammissibile il relativo costo se non prevista dall'eventuale contratto di locazione.

Si considera costo di manutenzione anche quello relativo alla pulizia dei locali.

Se il servizio Ë espletato da personale interno Ë ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati.

Se il servizio Ë affidato a terzi (persone esterne o impresa di pulizie) deve risultare da contratto.

Il calcolo deve essere effettuato, ovviamente, in relazione alla superficie utilizzata ed al tempo di asservimento dei locali all'azione finanziata con le eventuali variabili di cui sopra.

36.1.1 Documentazione

Immobili

. titolo di proprietà ovvero perizia giurata di un tecnico abilitato che ne attesti l'anno di costruzione ed il valore;

. planimetria dei locali;

. preventivo di spesa (almeno 3 compreso quello prescelto) in caso di affitto;

. contratto di locazione;

. fattura e quietanze relative al pagamento del canone;

. prospetto esplicativo della chiave di ripartizione pro-rata di ammortamento o del canone di locazione in caso di utilizzo parziale;

Manutenzione

Se il servizio Ë esterno:

. contratto di manutenzione;

. fattura e relative quietanze;

. prospetto esplicativo della chiave di ripartizione del pro-rata di utilizzo parziale.

Se il servizio Ë interno:

. dichiarazione a firma delle persone addette da cui risultino i luoghi e i tempi di impegno;

. cedolini paga delle persone addette e ricevute dei relativi versamenti contributivi;

. prospetto di calcolo della quota imputabile;

. fatture e buoni di prelevamento da magazzino dei materiali;

. prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per personale e materiali.

37 Personale non docente

37.1 Prestazioni

37.1.1 Criteri di ammissibilità

L'utilizzo del personale non docente, intendendo per tale quel personale che svolge attività di supporto, a tempo pieno o a tempo parziale, all'azione finanziata, deve essere rapportato alle effettive esigenze ed alla durata dell'azione stessa.

Nella suddetta categoria sono compresi Il personale di amministrazione e segreteria nonchÈ quello ausiliario (commesso, custode, ecc.).

La tenuta della contabilità e la cura di ogni altro aspetto amministrativo connesso deve, di norma, essere assicurata dall'ente responsabile con ricorso a personale interno.

Le funzioni amministrative per azioni di formazione professionale di breve durata possono essere svolta dal personale che abbia già incarico (direttore, tutor, docenti) fermo restando che in questo caso non sarà previsto alcun compenso aggiuntivo a meno che tale compito comporti un impegno orario supplementare.

Solo nel caso in cui l'ente responsabile non abbia una struttura adeguata per assolvere tali funzioni potrà ricorrere a collaborazioni esterne che comunque devono essere espressamente previste nel progetto di fattibilità approvato dall'Autorità competente.

Al riguardo, tuttavia, occorre osservare che, dovendo prefigurarsi un "minimum" di organizzazione interna dell'ente responsabile, sarebbe auspicabile che per il personale in questione ricorresse l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato tenendo conto che determinate mansioni configurano necessariamente siffatto rapporto.

Il costo del personale non docente deve essere determinato con il metodo già descritto per il personale docente interno ed esterno.

La definizione quantitativa delle ore necessarie deve essere, ovviamente, proporzionale alla consistenza dell'azione formativa.

Nel caso in cui il personale operi contemporaneamente su pi corsi il costo deve essere ripartito pro-quota sugli stessi.

37.1.2 Documentazione

Anche per la documentazione vale quanto Ë stato detto per il personale docente interno ed esterno.

38 Viaggi, vitto e alloggio

38.1 Criteri di ammissibilità

Di norma tali spese per il personale non docente non sono ammissibili.

Eventuali deroghe sono consentite, in coerenza con le esigenze organizzative dell'azione formativa, limitatamente al personale addetto alla direzione, segreteria o amministrazione. Tali esigenze possono ravvisarsi nel doversi recare presso sedi operative diverse o presso uffici pubblici referenti, nel quale ultimo caso Ë opportuna l'acquisizione di un visto degli uffici stessi.

Per il calcolo delle spese valgono i criteri già descritti per il personale docente.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggiate.

38.1.2 Documentazione

Oltre alla documentazione analoga a quella richiesta per il personale docente, deve essere esibita una lettera d'incarico dalla quale risulti il motivo del viaggio.

39 COSTI GENERALI

Comprendono una serie di costi in prevalenza indiretti che, pur essendo, talvolta, difficilmente quantificabili, sono tuttavia ammissibili in quanto connessi al funzionamento ed alla gestione dell'azione formativa.

Il calcolo di tali costi fin quanto possibile, Ë opportuno sia effettuato sulla base di documenti di spesa specifici. Qualora i documenti di spesa siano di portata pi ampia rispetto a quella ammissibile il oro ammontare deve essere determinato con criteri di proporzionalità adottando, ogni volta che risulti idonea, la formula suggerita al paragrafo "Criteri generali", con l'eventuale introduzione delle necessarie variabili.

A parte tali indicazioni, la congruità dei costi in questione Ë difficilmente valutabile in sede di istruttoria e, pertanto, Ë indispensabile che la chiave di imputazione si presenti trasparente, controllabile e prossima quanto pi Ë possibile alla realtà affinchÈ gli organi di controllo non incontrino difficoltà nel riconoscerli.

Le seguenti ulteriori indicazioni per ciascuna voce di tali costi possono fornire un supporto per una corretta imputazione.

40 Assicurazioni

40.1 Criteri di ammissibilità

Questa voce ha carattere residuale in quanto esclude le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione INAIL già prevista per allievi ed il personale impiegato).

Si deve ritenere che possano formare oggetto di assicurazione aggiuntiva i rischi strettamente connessi con l'azione formativa non coperti dalle assicurazioni obbligatorie (es. assicurazione delle attrezzature contro eventuali danni, furto, incendio, responsabilità civile).

Trattandosi di costo mirato e documentabile in modo diretto non necessita di particolari valutazioni di congruità.

40.1.1 Documentazione

. polizza assicurativa;

. ricevute di pagamento del premio.

 

41 Illuminazione e forza motrice

41.1 Criteri di ammissibilità

Il costo di illuminazione deve essere determinato in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, agli utilizzatori..

Per quanto riguarda la forza motrice valgono le regole fissate per le attrezzature ed il materiale di consumo in relazione alla produttività o meno delle esercitazioni.

Per la formula di calcolo si puÚ fare riferimento a quella indicata al paragrafo "Criteri generali" riferito ai costi ed all'esempio allegato.

41.1.1 Documentazione

. fattura (bolletta dell'ente fornitore di energia);

. prospetto di calcolo della quota parte imputabile con riferimento al tempo, alla superficie, agli utilizzatori.

42 Riscaldamento e condizionamento

42.1 Criteri di ammissibilità

Circa i criteri di ammissibilità vale quanto indicato per l'illuminazione.

42.1.1 Documentazione

. fattura (bolletta dell'ente fornitore del gas o altra fonte energetica);

. ricevuta del condominio nel caso di impianti centralizzati;

. prospetto di calcolo della quota parte imputabile con riferimento al tempo, alla superficie, agli utilizzatori.

43 Telefono

43.1 Criteri di ammissibilità

I criteri di imputazione dovranno adeguarsi a quelli già enunciati; tuttavia, se la formazione professionale non Ë la sola attività dell'ente responsabile e l'azione finanziata costituisce una parte trascurabile di tale attività non potrà applicarsi la formula richiamata al precedente punto 5 senza l'adozione dei necessari correttivi.

L'ente responsabile potrà comunque utilizzare metodi alternativi che dimostrino attendibilmente il relativo costo.

43.1.1 Documentazione

. fatture corredate da listato delle conversazioni rilasciato dalla TELECOM ITALIA.o di altro Ente abilitato

. fax trasmessi con relativa nota di trasmissione;

44 Spese postali

44.1 Criteri di ammissibilità

Tutta la corrispondenza in partenza deve risultare dal registro protocollo nel quale devono essere riportare, di volta in volta, le relative spese.

44.1.1 Documentazione

. registro protocollo;

. distinte di spedizione e di acquisto di valori bollati;

. ricevute di raccomandate, telegrammi, assicurate, ecc.;

. velinario (copia della corrispondenza).

45 Cancelleria e stampati

45.1 Criteri di ammissibilità

La spesa ammissibile Ë quella relativa a forniture di materiali di consumo per ufficio utilizzati per l'organizzazione e la gestione dell'azione formativa.

45.1.1 Documentazione

. fatture di acquisto corredate dal buono d'ordine e di consegna;

. bolle di prelievo da magazzino e relative fatture d'acquisto.

46 Materiale di pronto soccorso

46.1 Criteri di ammissibilità

A questa voce Ë imputabile la spesa connessa all'acquisto di materiale sanitario per interventi di pronto soccorso.

46.1.1 Documentazione

Fattura di acquisto corredata dal buono d'ordine e di consegna.

47 Acqua e rifiuti urbani

47.1 Criteri di ammissibilità

Le spese ammissibili sono relative al consumo di acqua, sia dovuto alla peculiarità dell'azione svolta, sia utilizzata per le normali esigenze igieniche nonchÈ, alla tassa per i rifiuti.

47.1.1 Documentazione

. attestato di pagamento in uso localmente (fattura, ricevuta, versamento c.c.p.);

. prospetto di calcolo della eventuale quota-parte.

48 ALTRI COSTI

48.1 Preparazione intervento formativo

Tali spese si riferiscono alla progettazione, all'elaborazione dei testi didattici e dispense, alla pubblicità dell'intervento formativo e a alla selezione iniziale dei destinatari delle azioni.

L'attività di preparazione dell'intervento formativo, ai fini del riconoscimento delle spese, deve rendersi visibile e verificabile.

48.2 Progettazione

48.2.1 Criteri di ammissibilità

Appare superfluo precisare che per progettazione non si intende la compilazione della domanda di contributo, nÈ la predisposizione del progetto sui formulari di rito, ma la programmazione dell'intervento formativo comprendente:

. eventuali momenti di incontro e scambio di esperienze fra organizzatori;

. ricerche e indagini di mercato purchÈ strettamente connesse con i contenuti e gli specifici obiettivi dell'intervento stesso;

. progettazione esecutiva dell'intervento (progetto di fattibilità) intesa nel senso della descrizione dettagliata del percorso formativo, dei contenuti del profilo professionale da conseguire, dello sviluppo dei moduli didattici, dell'individuazione dei docenti, della metodologia didattica, dell'elaborazione del calendario di massima delle lezioni, della puntuale descrizione dell'eventuale stage o tirocinio e di quant' altro necessario per programmare l'intervento stesso.

. eventuali momenti di incontro e di messa a punto del progetto o di alcune sue parti per esigenze non aprioristicamente valutabili.

Nel caso la progettazione sia stata affidata a persone esterne all'ente responsabile si valuterà se tale attività non si presenti talmente modesta da poter essere svolta anche dall'ente stesso.

Qualora si tratti di intervento formativo già effettuato le spese in questione non sono ammissibili.

48.2.1 Documentazione

La documentazione Ë quella già descritta per il personale interno ed esterno integrata con:

. elaborati di progettazione firmati da tutti coloro che hanno partecipato all'elaborazione ricevendone un compenso;

. verbali di eventuali riunioni;

. dichiarazioni di responsabilità, resoconti dettagliati e puntuali, certificati dall'ente responsabile, in caso di attività individuali.

48.3 Elaborazione testi didattici e dispense

48.3.1 Criteri di ammissibilità

I costi in esame sono ammissibili solo per gli elaborati originali (opere dell'ingegno) predisposti per approfondimenti specifici del programma d'insegnamento che esulino dall'attività di progettazione dei contenuti formativi.

I costi in esame sono riferiti unicamente all'utilizzazione degli elaborati nell'ambito dell'azione finanziata e non comprendono i diritti d'autore.

Al fine di garantire l'originalità degli elaborati, l'autore deve rilasciare apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità.

E' ovvio che il costo di tali elaborati potrà formare oggetto di rendiconto una sola volta e pertanto non potranno essere esposti a consuntivo qualora il corso venga reiterato se non per il costo di eventuali copie, nÈ potranno essere oggetto di altri finanziamenti pubblici qualunque sia la fonte. Tali circostanze devono essere certificate dall'ente attuatore. Eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere adeguatamente dimostrati.

48.3.2 Documentazione

. testi e dispense predisposti e dichiarazione di originalità a firma degli autori;

. documentazione di costo del personale interno o esterno in analogia a quanto descritto per il personale docente ed assimilato.

49. Pubblicità

49.1 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute per avvisi pubblici (manifesti, inserzioni sui giornali, spot in televisione, ecc.) finalizzati alla pubblicizzazione dell' intervento formativo.

49.1.1 Documentazione

. avvisi pubblici (manifesti, locandine, giornali, ecc.);

. fatture, quietanze di pagamento, eventuali tariffari.

50. Selezione iniziale allievi

50.1 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili le spese relative ad esami selettivi: test psico-attitudinali, visite mediche previste dalla legislazione sociale, costi del personale interno ed esterno per la programmazione, predisposizione ed effettuazione delle prove di selezione.

Tali spese possono essere prese in considerazione con riferimento ai soggetti selezionati.

Qualora, tuttavia, si tratti di concorso pubblico nazionale le spese potranno essere imputate limitatamente agli ammessi al corso.

50.1.1 Documentazione

. verbale di selezione;

. tests eseguiti dai soggetti selezionati;

. ricevute di pagamento delle eventuali visite mediche;

. documentazione dei costi di personale analoga a quella descritta in precedenza.

51.   CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPENSI ALLE COMMISSIONI DI ESAME AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (Delibera C.R. 30/1/96 n. 39)

In esecuzione del disposto dell' Art. 14 punto 6 della L.R. 31.8.1994 n. 70 si individuano i criteri per la determinazione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame ai corsi di Formazione Professionale terminanti con una certificazione di qualifica, specializzazione, abilitazione, per le attività finanziate, riconosciute, autorizzate.

L'indennità Ë correlata rispetto ai seguenti elementi:

- numero dei candidati

- numero e complessità delle prove

In relazione al livello di formazione professionale da perseguire le attività formative si suddividono in

Formazione di primo livello

Formazione di secondo livello

Formazione di terzo livello

Alla Formazione di primo livello appartengono gli interventi formativi al termine dei quali il soggetto consegue una prima qualificazione professionale ed interessano normalmente soggetti inoccupati, in cerca di prima occupazione o generici da qualificare.

Per tali attività di carattere ordinario afferenti a profili professionali tradizionali o comunque riconducibili ad una formazione di base il cui requisito di ingresso Ë successivo alla scuola media inferiore. Per questa tipologia di formazione sono previsti interventi di sola qualificazione (Q),salvo quanto previsto da specifiche leggi nazionali e/o regionali per il conseguimento della qualifica.

Alla formazione di secondo livello appartengono gli interventi formativi rivolti a coloro che sono già in possesso di una qualificazione conseguita con la Formazione Professionale, in presenza di un diploma di scuola media superiore, una qualificazione professionale conseguita sul lavoro.

Per questa tipologia di formazione sono previsti interventi di qualificazione (Q) e specializzazione (S) e riguardano una utenza inoccupata, disoccupata, occupata.

Alla formazione di terzo livello appartengono gli interventi rivolti a soggetti in possesso del titolo di laurea e di diploma universitario. Per questa tipologia di formazione sono previsti interventi di qualificazione (Q) e specializzazione (S).

In relazione al tipo di formazione da erogare Ë collegato il parametro del numero e complessità delle prove in relazione allo specifico profilo professionale o alla tematica di specializzazione da conseguire.

Formazione di primo livello L. 70.000

Formazione di secondo livello L. 100.000

Formazione di terzo livello L. 150.000

In relazione al numero dei candidati da esaminare si stabiliscono le seguenti fasce:

sino a 10 allievi L. 30.000

da 10 a 15 allievi L. 40.000

oltre 15 allievi L. 50.000

Agli importi di cui sopra deve aggiungersi l'aumento previsto a carico del soggetto attuatore delle ritenute di legge a favore del sistema sanitario nazionale ai sensi della Cir. del Ministero del Tesoro del 14.2.1995 n. 9 pubblicata sulla G.U. 1.3.95 n. 59.

La durata degli esami in termini di giornate Ë determinata dal tipo di qualificazione da conseguire indipendentemente dal livello di formazione da erogare; in ogni caso viene stabilita la durata minima in giorni 1 e la durata massima in giorni cinque.

Per giornata di esame si intende il periodo temporale per lo svolgimento delle prove e dei lavori della Commissione e quindi mattina e pomeriggio.

Al fine di ottimizzare i lavori della Commissione, gli enti delegati su proposta dei soggetti attuatori gli interventi corsuali, potranno autorizzare se necessario, la presenza di un secondo docente del corso alle stesse condizioni degli altri componenti.

Le Commissioni di esami appositamente composte, come previsto dalle rispettive attività formative ed ascrivibili agli interventi previsti da leggi nazionali o regionali sono equiparate per la parte relativa al compenso alle attività di formazione di primo livello.

Per le attività relative ai corsi REC la Commissione d'esame Ë cosÏ composta:

da un rappresentante della Amministrazione Provinciale competente che la presiede;

da un funzionario del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato;

da un insegnante del corso.

Alla presente Commissione si applicano le norme generali previste dalla L:r: 74 art. 11 e quelle specifiche relative alla presente normativa.

52.  Formazione dei formatori

La formazione dei formatori Ë di norma una spesa non riconoscibile in quanto per le Agenzie formative chiamate alla realizzazione degli interventi, Ë condizione implicita di offerta; per i docenti di formazione professionale pubblici, tale attività Ë riassunta nei piani e programmi di aggiornamento provinciali e regionali. Fanno eccezione a tali regole per quest'ultima categoria di utenti, gli interventi non ricompresi nei programmi e piani regionali e provinciali.

Qualora l'intervento sia autorizzato, lo stesso si struttura come un normale corso professionale e, pertanto, le relative spese sono ammissibili secondo i criteri indicati in precedenza e analogamente documentabili.

In caso di partecipazione a seminari Ë necessario giustificarne l'esigenza nonchÈ produrre i relativi programmi e tutta la documentazione di partecipazione.

53 Transnazionalità

I costi sono quelli relativi agli operatori italiani che si spostano in altri Paesi partners. Per i partners stranieri, i soli costi di transnazionalità ammissibili sono quelli collegati alla professionalità e non già alla residenzialità (viaggio, vitto, alloggio).

Nel caso di partecipanti a stage o visite guidate all'esterno, purchÈ ricomprese nella progettazione didattica, sono riconosciute le spese per gli allievi, docenti e tutor con un massimo di due accompagnatori (docenti e tutor).

Nel caso di programmi di interesse comunitario le spese possono essere riconosciute anche per gli organizzatori dell'azione.

In dettaglio i costi si riferiscono a:

. viaggio partecipanti;

. vitto partecipanti;

. seminari e convegni;

. interpretariato e traduzioni;

. assicurazioni aggiuntive;

. trasporti in loco (utilizzando solo mezzi pubblici)

54. Le attività extraformative

54.1 Criteri di ammissibilità

Le azioni ricomprese in questa tipologia sono indicate al punto 3.3.1 della delibera C.R. 251 del 25.7.96.

I costi relativi a tali iniziative sono quelli fondamentali che andranno nei capitolati d'appalto di prossima adozione ai sensi della Direttiva CEE 92/50 e dovranno essere oggetto di rendicontazione per le attività già affidate.

Le azioni in fase di realizzazione saranno inoltre valutate nel merito alla loro conclusione, da un nucleo di esperti appositamente individuato.

54.1.1 Documentazione

SCHEDA CONTENENTE IL RAPPORTO DETTAGLIATO DELL'AZIONE SVOLTA (occorre descrivere brevemente le operazioni svolte, precisando in quale modo sia stato realizzato il programma). Tale scheda deve contenere timbro, data e firma del soggetto attuatore

SCHEDA DESCRIZIONE DELLE SPESE

A Consulenti e ricercatori interni

Preventivo Consuntivo

Lit.x1000 Lit.x1000

Direttore di ricerca

Ricercatori senior

Ricercatori junior

Esperti

Rilevatori dati

Traduttori

Analisti

Programmatori

Tecnici di rete

Altri da specificare

TOTALE A

B Consulenti

e ricercatori esterni

Direttore di ricerca

Ricercatori senior

Ricercatori junior

Esperti

Rilevatori dati

Traduttori

Analisti

Programmatori

Tecnici di rete

Altri da specificare

TOTALE B

C Costi relativi ai formati

Retribuzione oneri occupati

Viaggi

Vitto

Alloggio

Assicurazione

Altro da specificare

TOTALE C

 

D Costi di gestione

Funzionamento

Hardware

Collegamenti di reti

Collegamenti con banche dati

Manutenzione ordinaria attrezzature

Software specifici

Acquisti pubblicazioni

Abbonamenti e pubblicazioni

Predisposizione strumenti audiovisivi

Editing

Altro specificare

Immagine e diffusione

Convegni e seminari

Uscite pubblicitarie

Scambi internazionali

Amministrazione

Personale amministrativo

Personale di segreteria

Collaborazioni professionali

Cancelleria e varie di amministrazione

Immobili

Locazione

Ammortamento

Manutenzione ordinaria locali e pulizie

Spese generali

Riscaldamento

Condizionamento

Telefoniche

Illuminazione

Postali

Assicurazione

Servizi di custodia

Altro specificare

TOTALE D

 

COSTO TOTALE A+B+C+D

 

55. IL RENDICONTO

Con la presentazione del rendiconto finale il soggetto responsabile chiede il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e il pagamento dell'eventuale saldo.

Il rendiconto deve essere redatto sull'apposito formulario e/o supporto informatico ed inviato, entro 45 gg. dal termine delle azioni stesse, alla A.P. referente corredato da una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente responsabile attesta la veridicità e l'esattezza dei dati esposti e delle prove documentali ad essi riferite.

Per le azioni istituite ai sensi dell' Art. 17 L.R. 70/94 che non si concludono entro il 31 dicembre il soggetto attuatore deve presentare all'ente competente (R.T. - A.P.) uno stato d'avanzamento dell'intervento formativo costituito da:

a) rendiconto delle spese sostenute e certificate alla data del 31.12

b) relazione stato di avanzamento dell'azione o realizzazione del modulo formativo contenenti i dati statistici.

La documentazione relativa alle azioni svolte deve essere:

. di norma ordinata separatamente per ciascuna azione, misura, sottoprogetto o corso cui il rendiconto si riferisce e, nell'ambito delle predette azioni, raccolta in fascicoli distinti per ciascuna delle voci di costo descritte in precedenza (ovviamente se il rendiconto Ë redatto per sede di svolgimento dei corsi, la documentazione deve essere raggruppata per voci di costo);

. accompagnata da una lista dei documenti giustificativi per capitolo di spesa;

. tenuta a disposizione degli organi di controllo nella sede indicata - all'atto della presentazione del progetto esecutivo -dall'ente responsabile, salvo diversa, contestuale indicazione da parte dell'ente stesso;

. conservata per almeno 10 anni a disposizione della P.A. italiana (per almeno 3 anni a disposizione delle Autorità Comunitarie).

. accompagnata dallo specifico modello di rendiconto disponibile presso le AA.PP.

Nel caso in cui si verifichino parziali o totali inutilizzazioni dei finanziamenti pubblici erogati per la realizzazione dell'azione finanziata, l'ente responsabile deve procedere all'immediata restituzione del corrispondente importo informandosi presso l'A.P. referente circa le modalità del rimborso anche per quanto concerne l'eventuale maggiorazione per interessi legali.

L'attestazione di avvenuto rimborso deve essere inviata in copia alla predetta A.P./R.T. ed esibita in originale all'atto della presentazione del rendiconto.

Dal costo totale risultante dal rendiconto devono dedursi le seguenti entrate:

. ricavato della vendita dei beni prodotti.

.la quota di iscrizione o altre somme pagate dai destinatari dell'azione finanziata

 

55.1 La revisione del rendiconto - procedure

La revisione del rendiconto di attività convenzionate e/o autorizzate deve avvenire entro il 31 Marzo di ogni anno, termine ultimo inderogabile per la presentazione del rendiconto generale da parte delle Amministrazioni provinciali, compreso le attività a gestione diretta..

Per le attività autorizzate il contributo pubblico viene erogato nella misura massima prevista dalla presente normativa al netto delle spese contestate e non giustificate.

Le spese a preventivo si riferiscono al 100% dei costi sia in termini di programmazione che di rendicontazione.

Per le attività istituite ai sensi dell' Art. 17 L.R. 70/94 i termini di presentazione del rendiconto sono quelli già indicati di 45 gg. dal termine dell'azione formativa.

La rendicontazione delle spese sostenute, deve essere prodotta in forma cartacea e /o con supporti informatici, se richiesti, dall'Amministrazione Pubblica competente, in duplice copia conforme all'originale.

Per quanto riguarda la verifica del rendiconto, prioritariamente sarà verificata la sua aderenza al preventivo approvato e quindi, l'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi ( i criteri in base ai quali devono essere contabilizzati e verificati i costi esposti nel rendiconto sono trattati nella parte relativa alla Contabilizzazione.)

Nel caso in cui i documenti probatori della spesa risultassero privi di quietanza e comunque imperfetti, la Pubblica Amministrazione deve chiederne la regolarizzazione entro un congruo termine, compatibile con la riscossione dei contributi e le scadenze eventualmente fissate dalla Pubblica Amministrazione, trascorso inutilmente il quale i costi oggetto dei predetti atti non saranno riconosciuti.

Se il soggetto gestore, essendo privo di risorse proprie, non Ë in grado di eseguire tutti i pagamenti al momento della presentazione del rendiconto ( tenuto conto ovviamente delle somme percepite e di quelle da percepire), la Pubblica amministrazione potrà fissare un termine entro il quale il predetto soggetto dovrà esibire la prova del pagamento.

Le spese da prendere in considerazione sono quelli dimostrabili con atti di impegno giuridicamente validi ( es. riceute per quitanza, fattura,parcella,contratto, convenzione ecc..) o comunque palesemente maturate ( es. buoni di consegna,registro di presenza, oneri sociali, ecc..ecc.: La circostanza deve essere evidenziata nel verbale di verifica ed accertata la regolarizzazione, la Pubblica amministrazione comunica al soggetto gestore la liberatoria della fideiussione.

 

Le fasi della revione:

La complessa fase della revisione del rendiconto avviene in due fasi e tiene comunque conto di tutti gli aspetti nel frattempo intervenuti a partire dalla programmazione attraverso la gestione ed il controllo .

Non c'Ë dubbio che quanto pi la programmazione ed il controllo delle attività sono pi rispondenti agli elementi di coerenza e rispondenza formale e sostanziale alle norme comunitarie, nazionale e regionali, tanto pi l'azione della revisone del rendiconto assume l'aspetto di una mera presa d'atto delle risultanze contabili-amministrative.

in questo senso si prevedono due fasi:

la prima fase

presso gli uffici provinciali/regionali per la valutazione dei documenti presentati in copia conforme.

In detta fase viene rilevata l'ammissibilità della spesa, l'aderenza al preventivo di spesa approvato, gli scostamenti,la concordanza con i documenti giustificativi, le deroghe e/o autorizzazioni intervenute,l'assolvimento degli obblighe derivanti dai verbali delle visite in itinere e delle indicazioni della Commissione di vigilanza didattica,nonchË tute quelle attività di controllo formale sui documenti rispetto alle normative nazionali..

la seconda fase

presso il soggetto gestore si svolgerà la verifca contabile/amministrativa sui documenti originali, rappresentando le osservazioni di legittimità e ammissibilità della spesa,la richiesta di integrazione e perfezionamento documenti e criteri attuativi di ripartizione delle spese, regolarizzazioni entro i termini che saranno stabiliti nel verbale di verifica finale ex post, pena il non riconoscimento delle spese contestate.

Al fine di rispondere efficacemente agli adempimenti normativi comunitari e nazionali, gli Enti delegati possono procedere alla unificazione delle due fasi salvaguardando e garantendo gli aspetti previsti dalla seconda fase.

Il competente Servizio di formazoione professionale Ë incaricato di promulgare circolari attuative in merito alle procedure di istruttoria per la revione del rendiconto.

Integrazioni:

Decreto n.4860 del 05/08/1997 - Integrazione modulistica attività autorizzata ob.2, 5b, 4 asse 2 Regolamento U.E. 2081/93. Supplemento 98 del B.U.R.T. n.39 del 1.10.97

Delibera n. 1485 del 22/12/1997 - Approvazione integrazioni alle norme di gestione. Non soggetta a pubblicazione

Delibera n.803 del 20/07/1998 - Integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n.174 del 24 febbraio 1997. Procedure attuative del Decreto 8.4.1998 in materia di formazione professionale per gli apprendisti. B.U.R.T. n.33 del 19.8.98 Parte II

Delibera n.1152 del 12/10/1998 - Integrazione alla deliberazione G.R. n.174/97. Criteri per autorizzare i soggetti privati a promuovere tirocini formativi e di orientamento ex art.10 del Decreto del Ministero del Lavoro e della P.S. n.142 del 25.03.1998. B.U.R.T. n.46 del 18.11.98

Delibera n.1230 del 26/10/1998 - Integrazioni alla deliberazione G.R. n.174/97. B.U.R.T. n.48 del 2.12.98

Deliberazione n.105 del 08/02/1999 - Integrazione alla deliberazione G.R. n.174/97. B.U.R.T. n.10 del 10.3.99

Deliberazione n.498 del 05/05/1997 - Modulistica ad integrazione della D.G.R. n.174/97. Supplemento 54 del B.U.R.T. n.24 del 18.6.97