Bollettino Ufficiale della Regione Toscana


    Leggi Regionali - Testi coordinati n 000070 del 31/08/1994 (Boll. n 17 del 13/05/1998, parte Prima , SEZIONE II )
    CONSIGLIO REGIONALE

    Nuova disciplina in materia di formazione professionale


       Avvertenza. Il  testo coordinato,  qui pubblicato  a  cura
    
       degli Uffici  del Consiglio regionale, eí stato redatto ai
    
       sensi dellíarticolo  9, quarto  comma, della  LR 15  marzo
    
       1996, n.  18 (Ordinamento  del Bollettino  Ufficiale della
    
       Regione Toscana  e norme  per la pubblicazione degli atti)
    
       al solo  fine di  facilitare la lettura delle disposizioni
    
       riportate. Restano invariati il valore e líefficacia degli
    
       atti qui riportati.
    
    
    
       Le modifiche apportate sono stampate in corsivo.(*)
    
    
    
       (*) Per  líimmissione in  Banca Dati  le modifiche stampate in
    
           corsivo sul Bollettino Ufficiale sono riportate tra doppie
    
           parentesi uncinate
    
    
    
    Testo coordinato con la modifiche apportate dalle leggi regionali
    
    31 luglio 1996, n. 61 e 29 ottobre 1997, n. 78.
    
    
    
    INDICE
    
    
    
    TITOLO I
    
    NORME GENERALI
    
    Art.   1   Finalitaí della Formazione professionale
    
    Art.   2   Coordinamento con altre attivitaí
    
    Art.   3   Destinatari degli interventi)
    
    Art.   4   Diritto alla formazione
    
    Art.   5   Ripartizione delle competenze e informazione
    
    Art.   6   Rapporti con le parti sociali
    
    Art.   7   Rapporti con líordinamento scolastico statale e con le
    
               Universitaí
    
    
    
    TITOLO II
    
    NORME GENERALI  PER LA  QUALIFICAZIONE  E  LO  SVOLGIMENTO  DELLE
    
    ATTIVITA FORMATIVE
    
    Art.   8   Centri di interesse regionale
    
    Art.   9   Agenzie formative
    
    Art.  10   Corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo
    
               svolgimento di attivitaí volontaria di formazione
    
    Art.  11   Prove finali e commissioni díesame
    
    Art.  12   Anno formativo
    
    Art.  13   Beni acquisiti o prodotti nellíambito
    
               degli interventi
    
    
    
    TITOLO III
    
    PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
    
    Art.  14   Piano regionale triennale per la formazione
    
               professionale
    
    Art.  15   Programma annuale di attivitaí
    
    Art.  16   Contenuti del programma annuale di attivitaí
    
    Art.  17   Materie riservate alla Regione
    
    
    
    TITOLO IV
    
    ATTUAZIONE DEL  PROGRAMMA ANNUALE,  COMPETENZE  DELLA  REGIONE  E
    
    DELLE PROVINCE, CONTROLLI
    
    Art.  18   Attuazione del programma annuale. Competenze della
    
               Giunta regionale
    
    Art.  19   Attuazione del programma annuale. Competenze delle
    
               Provincie per gli interventi a gestione diretta
    
    Art.  20   Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione
    
    
    
    TITOLO V
    
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    
    Art.  21   Partecipazione delle Province allíesercizio delle
    
               funzioni proprie della Regione
    
    Art.  22   Norme applicabili
    
    Art.  23   Finanziamento degli interventi
    
    Art.  24   Disposizioni per la programmazione 1994-1995
    
    
    
    TITOLO I
    
    NORME GENERALI
    
    
    
    ARTICOLO 1
    
    (Finalitaí della formazione professionale)
    
    
    
    1. La  Regione Toscana,  nellíambito dei  principi fissati  dalla
    
    legislazione nazionale,  disciplina  con  la  presente  legge  le
    
    attivitaí di  formazione professionale,  con esclusione di quella
    
    relativa agli operatori sanitari.
    
    
    
    2. La formazione professionale eí servizio di interesse pubblico,
    
    opera nel  contesto della  programmazione  economico-sociale  per
    
    contribuire a  rendere  effettivo,  in  attuazione  dei  principi
    
    costituzionali, il  diritto al  lavoro ed  alla sua libera scelta
    
    favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica
    
    come strumento  collegato alla evoluzione dellíorganizzazione del
    
    lavoro e funzionale ad una politica attiva dellíimpiego.
    
    
    
    3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati:
    
    
    
    a) alla  qualificazione  e  specializzazione  professionale,  per
    
       líinserimento in attivitaí lavorative, dei giovani che abbiano
    
       assolto líobbligo  scolastico  o  ne  siano  stati  prosciolti
    
       ovvero  abbiano   conseguito  un   diploma  di  qualifica,  di
    
       maturitaí, universitario o di laurea;
    
    b) alla qualificazione, riqualificazione e riconversione, noncheí
    
       allíaggiornamento,    specializzazione    e    perfezionamento
    
       professionale  dei   lavoratori  dipendenti  ad  ogni  livello
    
       tecnico-professionale,  anche   nellíambito  di  contratti  di
    
       apprendistato, di  formazione e  lavoro e  di altri rapporti a
    
       causa mista;
    
    c) alla  qualificazione,      riqualificazione,  riconversione  e
    
       allíaggiornamento,    specializzazione    e    perfezionamento
    
       professionale dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli
    
       imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative;
    
    d) alla  preparazione ed    allíaggiornamento  professionale  dei
    
       quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od
    
       aventi finalitaí  di  servizio  sociale,  dei  componenti  gli
    
       organismi per le pari opportunitaí e dei soggetti coinvolti in
    
       rapporti di partneriato e di dialogo sociale europeo, ai sensi
    
       delle vigenti norme regionali, statali e dellíUnione Europea;
    
    e) alla  qualificazione,      riqualificazione,  aggiornamento  e
    
       specializzazione dei  formatori e  degli  altri  operatori  di
    
       strutture e  di servizi,  pubblici e  privati,  di  formazione
    
       professionale, di  orientamento e  di  promozione  e  sostegno
    
       delle  politiche   per  líoccupazione,   che  concorrono  alla
    
       realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale;
    
    f) alla costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee a
    
       favorire  líautonoma   scelta   professionale   dei   giovani,
    
       líinserimento o  reinserimento lavorativo  dei cittadini privi
    
       di occupazione,  lo sviluppo  professionale e la mobilitaí dei
    
       lavoratori in attivitaí, anche mediante percorsi di alternanza
    
       tra istruzione,  formazione  professionale  e  lavoro  in  una
    
       prospettiva in formazione continua.
    
    
    
    4. Nellíambito  e per  i fini  di cui  al  presente  articolo  la
    
    Regione istituisce  ed attua, riconosce o autorizza iniziative di
    
    formazione professionale  organicamente  progettate,  promuove  e
    
    realizza   attivitaí   di   informazione   e   sensibilizzazione,
    
    documentazione, ricerca  e sperimentazione,  assistenza  tecnica,
    
    anche nel  quadro di  azioni coordinate  o  integrate  con  altre
    
    misure di politica attiva per líimpiego.
    
    
    
    ARTICOLO 2
    
    (Coordinamento con altre attivitaí)
    
    
    
    1. Gli  interventi e le attivitaí di cui alla presente legge sono
    
    programmati ed attuati in rapporto di reciproco coordinamento con
    
    le attivitaí di osservazione e di governo del mercato del lavoro,
    
    di orientamento  e di  istruzione professionale,  di promozione e
    
    sostegno del diritto allo studio e di aiuto allíoccupazione.
    
    
    
    ARTICOLO 3
    
    (Destinatari degli interventi)
    
    
    
    1. Agli  interventi di cui alla presente legge sono ammessi tutti
    
    i cittadini  italiani noncheí,  nellíambito delle  norme vigenti,
    
    gli stranieri  ospiti per  ragioni di  lavoro  o  di  formazione.
    
    Nellíammissione agli interventi eí garantita la piena paritaí tra
    
    i sessi.
    
    
    
    2. La  Regione  promuove  e  realizza  interventi  specificamente
    
    rivolti  alla   formazione  professionale   delle  donne,   anche
    
    nellíambito di  azioni positive volte a determinare condizioni di
    
    pari opportunitaí professionali.
    
    Promuove e  realizza altresií interventi specificamente rivolti a
    
    portatori di  handicap e  ad altre  fasce deboli  del mercato del
    
    lavoro e  favorisce la  partecipazione da  parte  di  invalidi  e
    
    disabili alle  iniziative di  formazione professionale  destinate
    
    alla generalitaí degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti
    
    strutturali ed  organizzativi in  collaborazione  con  i  servizi
    
    socio-sanitari territoriali.
    
    
    
    3. La  Regione favorisce  altresií,  díintesa  con  i  competenti
    
    organi del  Ministero di Grazia e Giustizia la partecipazione dei
    
    detenuti  alle   iniziative   e   ai   progetti   di   formazione
    
    professionale.
    
    
    
    4. Salvo quanto previsto al comma 1, la Regione promuove, attua e
    
    sostiene interventi  specificamente rivolti a cittadini stranieri
    
    e ad  apolidi, anche  nellíambito di programmi di iniziativa o di
    
    azione  comunitaria   o,  in  collaborazione  e  díintesa  con  i
    
    competenti organi  dello Stato, nel quadro di rapporti di scambio
    
    e di cooperazione internazionale.
    
    
    
    ARTICOLO 4
    
    (Diritto alla formazione)
    
    
    
    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, líammissione e la frequenza
    
    ai corsi  e ad  ogni altra  attivitaí formativa, ad eccezione dei
    
    corsi riconosciuti,  eí gratuita;  ai partecipanti  sono  forniti
    
    tutti  gli   strumenti  materiali   didattici  necessari  per  lo
    
    svolgimento dellíattivitaí formativa.
    
    
    
    2. Ai  frequentanti  i  corsi  di  formazione  professionale,  ad
    
    eccezione di  quelli riconosciuti, sono erogati ulteriori servizi
    
    e forme  di sostegno economico secondo le modalitaí e nei termini
    
    previsti dal piano regionale triennale.
    
    
    
    3. Gli interventi rivolti a lavoratori di una impresa o gruppo di
    
    imprese  determinati   possono   essere   condizionati   ad   una
    
    partecipazione  finanziaria   dellíimpresa  o   gruppo  medesimi,
    
    rapportata al  costo complessivo,  in misura  non superiore al 50
    
    per cento  e non inferiore alla quota percentuale stabilita dalle
    
    disposizioni degli organi della Unione Europea, dello Stato o, in
    
    mancanza,  dal   Consiglio  regionale.   Analoga   partecipazione
    
    finanziaria puoí  essere stabilita  dalla Giunta  regionale entro
    
    gli  stessi   limiti  massimi,  per  líammissione  ad  iniziative
    
    formative di particolare rilievo specificamente ed esclusivamente
    
    rivolte ad imprenditori e a dirigenti in attivitaí.
    
    
    
    ARTICOLO 5
    
    (Ripartizione delle competenze e informazione)
    
    
    
    1.  Le   funzioni  amministrative   in  materia   di   formazione
    
    professionale sono delegate alla Provincie salvo quelle riservate
    
    alla Regione ai sensi del presente titolo e di quelli successivi.
    
    
    
    2.  Sono   comunque  di  competenza  della  Regione  le  funzioni
    
    concernenti:
    
    
    
    a) i  rapporti con  le altre  Regioni, con le Provincie autonome,
    
       con gli organi centrali e regionali dello Stato e, nellíambito
    
       delle vigenti  norme, con  gli organi e gli uffici dellíUnione
    
       Europea;
    
    b) líautorizzazione  per la  presentazione, da  parte di soggetti
    
       terzi, di  progetti di  formazione  relativi  a  programmi  di
    
       interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
    
    c) la  vigilanza, in  collaborazione con  i competenti  organi ed
    
       uffici  dello   Stato  quando  prevista,  sullíattuazione  dei
    
       progetti di  cui alla precedente lettera b), ed il rilascio, a
    
       richiesta,  delle   relative  certificazioni  ed  attestazioni
    
       prescritte da disposizioni statali e dellíUnione Europea.
    
    
    
    3. Le Provincie, ai sensi della presente legge:
    
    
    
    a) partecipano  alla  programmazione  degli  interventi,  noncheí
    
       allíesercizio delle funzioni regionali;
    
    b) provvedono  alla    attuazione  dei  programmi  di  rispettiva
    
       competenza, realizzando  i relativi  interventi direttamente o
    
       mediante affidamento ad altri soggetti idonei.
    
    
    
    4.  La   Regione  e   le  Provincie   sono  tenute   a   fornirsi
    
    reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni
    
    altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
    
    
    
    ARTICOLO 6
    
    (Rapporti con le parti sociali)
    
    
    
    1.  La   Regione,  nellíesercizio   delle  funzioni   di  propria
    
    competenza,  ricerca   e   promuove   la   partecipazione   delle
    
    organizzazioni democratiche rappresentative, a livello regionale,
    
    dei lavoratori  dipendenti ed  autonomi e  delle imprese, noncheí
    
    degli enti  ed  organismi  bilaterali  e  plurilaterali  da  esse
    
    promossi nellíambito  di accordi nazionali e regionali, attivando
    
    strumenti, anche  a carattere  permanente, e  procedure idonei  a
    
    garantirla e favorirla.
    
    
    
    2. La  partecipazione di  cui al  1 comma si attua in particolare
    
    nei campi  dellíosservazione del  mercato del  lavoro e delle sue
    
    tendenze, della  rilevazione ed  analisi dellíofferta di lavoro e
    
    dei fabbisogni  di professionalitaí,  della programmazione  degli
    
    interventi relativi  a contratti  a causa  mista, a  processi  di
    
    formazione continua  o rivolti a lavoratori in cassa integrazione
    
    guadagni od  in mobilitaí,  della elaborazione  ed attuazione dei
    
    programmi comunitari  secondo i  principi e le regole del dialogo
    
    sociale europeo,  noncheí  della  verifica  di  efficienza  e  di
    
    efficacia delle attivitaí.
    
    
    
    3. La  Regione promuove  altresií idonee forme di consultazione e
    
    di partecipazione,  nei campi  di specifico  interesse, anche  di
    
    altri  soggetti   rappresentativi  di   interessi  sociali,   con
    
    particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori ed
    
    a fasce deboli del mercato
    
    del lavoro.
    
    
    
    4. Le  Province, per  le funzioni  e nellíambito  territoriale di
    
    rispettiva   competenza,    ricercano   promuovono   ed   attuano
    
    corrispondenti forme di collaborazione e partecipazione.
    
    
    
    5. Al  fine di  favorire lo  sviluppo  dei  rapporti  di  cui  al
    
    presente articolo  e di  sostenere la capacitaí di iniziativa, di
    
    proposta e  di collaborazione  delle parti  sociali,  la  Regione
    
    promuove, díintesa  con queste,  idonee iniziative  di assistenza
    
    tecnica nel quadro dei programmi comunitari.
    
    
    
    ARTICOLO 7
    
    (Rapporti  con   líordinamento  scolastico  statale    e  con  le
    
    Universitaí)
    
    
    
    1. Per  le finalitaí  e nellíesercizio delle funzioni di cui alla
    
    presente legge,  la Regione  e le Provincie promuovono ed attuano
    
    la collaborazione,  il reciproco  coordinamento delle attivitaí e
    
    idonee  forme   di  integrazione   operativa  con   líordinamento
    
    scolastico statale e con le Universitaí, mediante intese, accordi
    
    anche di  programma e  convenzioni rivolti ad elevare la qualitaí
    
    dellíofferta  formativa  del  sistema  pubblico  allargato  nella
    
    regione.
    
    
    
    2. Le  intese e gli accordi possono stabilire, nel rispetto delle
    
    vigenti disposizioni  della legge statale e secondo le rispettive
    
    competenze,  ogni  forma  di  collaborazione  utile  al  migliore
    
    assolvimento  dei   rispettivi   compiti   istituzionali,   anche
    
    ulteriore  rispetto   a  quelle  specificamente  stabilite  dalla
    
    presente legge.
    
    
    
    3. In particolare, possono essere programmati e realizzati:
    
    
    
    - progetti  integrati di  orientamento e formazione curricolare e
    
      professionale volti  alla  prevenzione  od  al  recupero  della
    
      dispersione scolastica e universitaria;
    
    - progetti  integrati di  formazione curricolare  e professionale
    
      rivolti agli  allievi della  scuola secondaria  superiore e dei
    
      corsi   universitari,   idonei   a   favorire   ed   accelerare
    
      líinserimento lavorativo al termine del ciclo di studi;
    
    - progetti integrati di recupero e consolidamento di conoscenze e
    
      competenze e  di formazione  professionale rivolti  a  soggetti
    
      adulti,  anche   in  attuazione   di  programmi  di  formazione
    
      continua.
    
    
    
    4. La Regione e le Provincie possono mettere a disposizione degli
    
    organi  della  scuola  statale  e  delle  universitaí  strutture,
    
    attrezzature e  personale per  lo  svolgimento  di  attivitaí  di
    
    tirocinio lavorativo e di formazione pratica.
    
    
    
    TITOLO II
    
    NORME PER  LA QUALIFICAZIONE  E  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA
    
    FORMATIVE
    
    
    
    ARTICOLO 8
    
    (Centri di interesse Regionale)
    
    
    
    Abrogato (1)
    
    
    
    (1) Articolo  abrogato con  LR 29  ottobre 1997,  n. 78,  art. 8,
    
        comma 1. I commi 2 e 3 del citato art. 8 cosií recitano :" 2.
    
        Fino al  31  dicembre  1997  restano  operanti  i  Centri  di
    
        interesse regionale  giaí disciplinati  dallíabrogato art. 8,
    
        ed operanti  alla data  di entrata  in vigore  della presente
    
        legge. 3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal
    
        comma 2,  potraí procedere  ad affidare  al C.I.R.  ulteriori
    
        interventi, in  conformitaí con  il vigente  Piano  regionale
    
        triennale per la formazione professionale."
    
    
    
    <>
    
    
    
    (2) Articolo cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art.
    
        1.
    
    
    
    <>
    
    
    
    (3) Articolo cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art.
    
        2.
    
    
    
    ARTICOLO 11
    
    (Prove finali e commissioni díesame)
    
    
    
    1. Gli  interventi formativi,  compresi i  corsi  riconosciuti  o
    
    assentiti,  si  concludono,  in  relazione  alle  loro  natura  e
    
    finalitaí, con  la certificazione  dellíavvenuta frequenza ovvero
    
    con un  esame di  idoneitaí il  cui  esito  positivo  costituisce
    
    presupposto per  líattestazione dellíavvenuto conseguimento della
    
    qualifica o  specializzazione professionale.  I certificati e gli
    
    attestati sono  rilasciati dai  competenti  uffici  della  Giunta
    
    regionale secondo  modelli  definiti  dalla  Giunta  stessa,  nel
    
    rispetto di  quanto previsto dallíart. 18, primo comma, lett. a),
    
    della L. 21 dicembre 1978, n. 845.
    
    
    
    2. Al  termine degli  interventi  per  i  quali  eí  previsto  il
    
    rilascio di  attestato di  qualifica o  di specializzazione,  gli
    
    allievi sostengono  il  prescritto  esame  finale  di  fronte  ad
    
    apposita commissione  tecnica  nominata  dalla  Regione  o  dalla
    
    Provincia, secondo  le rispettive competenze determinate ai sensi
    
    della presente  legge, e  presieduta da  un rappresentante  degli
    
    enti medesimi.
    
    
    
    3. Le commissioni di esame sono composte da:
    
    
    
    - il presidente della commissione;
    
    - un  esperto designato  dallíUfficio Provinciale  del  Lavoro  e
    
      della Massima Occupazione;
    
    - un esperto designato dal Provveditorato agli Studi;
    
    - un  esperto  designato    congiuntamente  dalle  organizzazioni
    
      sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
    
      regionale;
    
    - un  esperto designato  congiuntamente  dalle  associazioni  dei
    
      datori  di   lavoro  maggiormente   rappresentative  a  livello
    
      regionale;
    
    - un rappresentante del collegio dei docenti.
    
    
    
    4. Le commissioni di esame sono integrate da:
    
    
    
    - un  esperto designato  congiuntamente  dalle  associazioni  dei
    
      lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o
    
      dalle  organizzazioni   professionali  agricole,   maggiormente
    
      rappresentative a  livello regionale,  quando líintervento  sia
    
      rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati;
    
    - un  rappresentante del  soggetto  attuatore,  negli  interventi
    
      riconosciuti, assentiti o convenzionati.
    
    
    
    5. Qualora  i soggetti  chiamati ad  effettuare  la  designazione
    
    congiunta non  la effettuino  nel termine richiesto, la Regione o
    
    le Provincie  provvedono autonomamente  a nominare  gli  esperti,
    
    attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute.
    
    
    
    6. Le  sedute delle commissioni di esame sono valide quando siano
    
    presenti, oltre al presidente, almeno la metaí degli altri membri
    
    nominati.
    
    
    
    7.  Ai   componenti  le   commissioni  di   esame  eí  attribuita
    
    uníindennitaí, correlata  al numero dei candidati ed al numero ed
    
    alla  complessitaí   delle  prove,  nella  misura  stabilita  con
    
    deliberazione del  Consiglio regionale. Agli stessi, ricorrendone
    
    i presupposti  di legge,  sono corrisposti,  con  esclusione  dei
    
    soggetti di  cui allíultimo  alinea del  precedente comma  4,  il
    
    trattamento di  missione ed  i rimborsi  delle  spese  sostenute,
    
    nelle misure  ed alle  condizioni previste  dagli ordinamenti  di
    
    rispettiva appartenenza  o,  in  mancanza,  dallíordinamento  del
    
    personale regionale di qualifica funzionale dirigenziale.
    
    
    
    8. Ai  sensi della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli uffici di
    
    collocamento, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche
    
    valide ai  fini dellíavviamento  al lavoro  e  dellíinquadramento
    
    aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per líammissione ai
    
    pubblici concorsi.
    
    
    
    <>
    
    
    
    (4) Articolo  cosií sostituito con LR 31 luglio 1996, n. 61, art.
    
        1.
    
    
    
    <>
    
    
    
    (5) Articolo cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art.
    
        3.
    
    
    
    TITOLO III
    
    PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
    
    
    
    ARTICOLO 14
    
    (Piano regionale triennale per la formazione professionale)
    
    
    
    1. Il  Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base
    
    delle determinazioni  del Programma Regionale di Sviluppo e degli
    
    altri  strumenti   della   programmazione   regionale,   approva,
    
    espletate le  procedure di  dialogo sociale previste dallíart. 6,
    
    il piano  regionale triennale per la formazione professionale. Il
    
    piano triennale  dispone per  il periodo  corrispondente a quello
    
    del bilancio  pluriennale, assume come riferimento finanziario le
    
    sue disponibilitaí  ed eí  soggetto ad  aggiornamento annuale  in
    
    funzione della scorrevolezza del bilancio stesso.
    
    
    
    2. Il  piano  triennale  indica  gli  obiettivi  e  le  strategie
    
    dellíintervento  regionale   e  le  risorse  che  si  prevede  di
    
    destinare.
    
    
    
    3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:
    
    
    
    a) gli  obiettivi da  conseguire, con  eventuali  indicazioni  di
    
       prioritaí  relative  al  quadro  territoriale  e  ai  comparti
    
       economici;
    
    b) gli  indirizzi della    programmazione  didattica,  anche  con
    
       riferimento ai  rapporti di  collaborazione con le istituzioni
    
       scolastiche, le Universitaí ed il sistema delle imprese;
    
    <>
    
    d) i  criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di
    
       ricerca a  titolaritaí o  partecipazione regionale  o comunque
    
       ammissibili a finanziamento pubblico;
    
    e) i  criteri per líautorizzazione delle iniziative attuate dalle
    
       imprese o  da enti  pubblici o  privati di formazione, noncheí
    
       per il loro riconoscimento o per líassenso;
    
    f) i  contenuti   essenziali e    comuni  delle  convenzioni  per
    
       líaffidamento a terzi dellíattuazione di interventi;
    
    g) i  criteri  di  prioritaí  per  gli  investimenti  finalizzati
    
       allíadeguamento e  allo sviluppo delle strutture dei centri di
    
       formazione professionale e delle sedi formative;
    
    h) i  criteri e  gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la
    
       valutazione ed il controllo dei risultati dellíattivitaí;
    
    i) i  criteri, anche  in  forma  di  fasce  percentuali,  per  la
    
       ripartizione  e   líimpiego  delle   risorse  finanziarie   in
    
       relazione agli obiettivi indicati;
    
    l) i criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e
    
       per líimpianto  e líalimentazione  degli archivi  e dei flussi
    
       informativi su basi informatiche;
    
    m) i requisiti di idoneitaí e i criteri per líorganizzazione e il
    
       funzionamento dei  centri di  formazione professionale e delle
    
       sedi formative.
    
    
    
    4. Il  piano triennale  puoí  contenere  ulteriori  prescrizioni,
    
    indirizzi e  direttive, rivolti  alla  Giunta  regionale  e  alle
    
    Provincie, in relazione alle rispettive competenze previste dalla
    
    presente legge,  per la  formazione e  líattuazione del programma
    
    annuale di  attivitaí, noncheí  per lo  svolgimento  delle  altre
    
    funzioni regionali previste dagli articoli 5, 6, 7, 17, <<17bis>>
    
    (7) e 20.
    
    
    
    5. La  proposta di  piano triennale  e gli  aggiornamenti annuali
    
    sono elaborati  con il concorso delle Province ed in rapporto con
    
    le parti  sociali ai  sensi dellíart.  6,  sulla  base  dei  dati
    
    disponibili  risultanti   dallíattivitaí  dellíOsservatorio   del
    
    Mercato del Lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica
    
    della loro efficienza ed efficacia.
    
    La definizione  da parte della Giunta regionale delle proposte di
    
    piano  triennale   e  degli  aggiornamenti  annuali  eí  comunque
    
    preceduta da  un contraddittorio  di verifica  con  le  Provincie
    
    medesime,  promosso   díintesa  e  con  la  partecipazione  della
    
    competente Commissione consiliare.
    
    La mancata  partecipazione dei  singoli enti  alle varie fasi del
    
    procedimento  programmatorio  non  impedisce  la  definizione,  a
    
    livello regionale,  del piano  triennale  e  degli  aggiornamenti
    
    relativi.
    
    
    
    (6) Lettera  cosií sostituita con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art.
    
        4.
    
    (7) Parola  cosií sostituita  con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art.
    
        4.
    
    
    
    ARTICOLO 15
    
    (Programma annuale di attivitaí)
    
    
    
    1. La  Giunta Regionale,  entro il <<30 giugno>> (8) di ogni anno
    
    e in  conformitaí del  piano triennale  e dei suoi aggiornamenti,
    
    sentite le  parti sociali,  approva con  atto meramente esecutivo
    
    uno schema  di programma, con la specificazione delle risorse per
    
    ciascuna Provincia,  articolate per  obiettivi ed assi prioritari
    
    díintervento.
    
    
    
    <<2.  Lo   schema  di   programma  indica   altresií  le  riserve
    
    finanziarie finalizzate  agli interventi  di  diretta  competenza
    
    regionale, distintamente articolate:
    
    
    
    a) per  le iniziative  da attuarsi  in rapporto  con il  soggetto
    
       individuato  ai  sensi  dellíart.  17  bis  o  nellíambito  di
    
       convenzioni con enti e istituzioni pubbliche;
    
    b) per  quelle relative  a progetti  da attuarsi  su proposta  di
    
       altri soggetti, pubblici e privati;
    
    c) per  quelle connesse  ad  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
    
       direttamente finalizzate allíoccupazione. (9)>>
    
    
    
    3. Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, eí pubblicato nel
    
    BURT e  trasmesso alle Provincie. Entro il termine indicato nello
    
    schema di  programma, comunque  non inferiore  a  30  giorni,  le
    
    Provincie  elaborano   i  propri  programmi  di  attivitaí  e  li
    
    trasmettono  alla   Giunta  regionale  unitamente  alle  proposte
    
    relative ad  attivitaí soggette ad autorizzazione, riconoscimento
    
    od assenso.  Entro  lo  stesso  termine  i  soggetti  interessati
    
    presentano alla Giunta regionale i progetti, attinenti competenze
    
    riservate alla Regione, di cui eí richiesto il finanziamento.
    
    
    
    4. La  Giunta Regionale,  decorso il  termine di  cui al comma 3,
    
    approva, anche  con atti  successivi, il  programma regionale  di
    
    attivitaí per  líanno formativo  di  competenza,  e  ne  cura  la
    
    pubblicazione sul BURT
    
    
    
    (8) Parole cosií sostituite con LR 31 luglio 1996, n. 61, art. 2.
    
    (9) Comma cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 5.
    
    
    
    ARTICOLO 16
    
    (Contenuti del programma annuale di attivitaí)
    
    
    
    1. Il programma annuale di attivitaí comprende:
    
    
    
    a) i  programmi di  attivitaí    delle    Provincie,    con    la
    
       determinazione del relativo finanziamento;
    
    b) líelenco delle attivitaí autorizzate, promosse dalle imprese a
    
       favore dei  propri dipendenti,  con  la  determinazione  delle
    
       quote di cofinanziamento ove previste;
    
    c) líelenco  delle attivitaí  riconosciute  ed  assentite,  senza
    
       oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale;
    
    d) líelenco dei progetti promossi dalla Regione nellíambito delle
    
       materie   riservate,    con   líindicazione    del    relativo
    
       finanziamento;
    
    e) líelenco  dei progetti  proposti,  nellíambito  delle  materie
    
       riservate  alla  Regione,  da  soggetti  terzi  ed  ammessi  a
    
       finanziamento, con líindicazione del relativo ammontare;
    
    f) líelenco  dei progetti,  relativi  a  programmi  di  interesse
    
       nazionale o di iniziativa comunitaria, con líindicazione delle
    
       relative determinazioni.
    
    
    
    2.  Le   attivitaí  costituenti  il  programma  sono  ordinate  e
    
    identificate secondo  classificazioni e  codificazioni idonee  ad
    
    alimentare il  sistema informativo  e ad agevolare le funzioni di
    
    vigilanza, verifica e controllo.
    
    
    
    3. La  Giunta regionale,  in sede  di deliberazione del programma
    
    annuale di  attivitaí, determina,  anche in  relazione a  singoli
    
    interventi, condizioni  e prescrizioni attuative e stabilisce gli
    
    ambiti di flessibilitaí dello svolgimento dei corsi.
    
    
    
    4. Nel  quadro del  piano  triennale  ed  ai  fini  dellíefficace
    
    perseguimento  degli   obiettivi  in  esso  indicati,  la  Giunta
    
    regionale  delibera   le  integrazioni  e  le  modificazioni  del
    
    programma annuale  di attivitaí  che  si  rendano  necessarie  od
    
    opportune in  relazione  ad  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
    
    direttamente finalizzate  allíoccupazione o  al massimo  utilizzo
    
    delle risorse disponibili.
    
    
    
    5.  Gli   atti  di  cui  al  presente  articolo  sono  comunicati
    
    tempestivamente al Consiglio regionale.
    
    
    
    ARTICOLO 17
    
    (Materie riservate alla Regione)
    
    
    
    1. Sono  riservate alla  Regione le  iniziative e  gli interventi
    
    concernenti:
    
    
    
    a) attivitaí  di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle
    
       di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale;
    
    b) attivitaí a carattere sperimentale e progetti innovativi;
    
    c) attivitaí  progettate ed istituite nellíambito dei rapporti di
    
       cui allíarticolo 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi
    
       di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
    
    d) attivitaí di formazione degli operatori del sistema regionale,
    
       pubblici e privati, e le altre attivitaí di assistenza tecnica
    
       per la realizzazione dei programmi regionali;
    
    e) líistituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per
    
       particolari  specializzazioni  ed  altre  misure  di  sostegno
    
       economico, diverse  da quelle  previste dallíarticolo 4, comma
    
       2;
    
    f) la  documentazione,     pubblicizzazione  e  promozione  delle
    
       attivitaí, delle  iniziative e degli interventi riservati alla
    
       competenza regionale e comunque attuati dalla Regione.
    
    
    
    2. La  Regione  puoí  riservarsi  inoltre  le  iniziative  e  gli
    
    interventi, diversi  da quelli previsti al comma precedente, che,
    
    in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dellíutenza
    
    ed  alla   molteplicitaí  delle   sedi  formative,  risultino  di
    
    interesse di piuí Provincie.
    
    
    
    <>
    
    
    
    (10) Articolo inserito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 6.
    
    
    
    TITOLO IV
    
    ATTUAZIONE DEL  PROGRAMMA ANNUALE,  COMPETENZE  DELLA  REGIONE  E
    
    DELLE PROVINCE, CONTROLLI
    
    
    
    ARTICOLO 18
    
    (Attuazione  del   programma  annuale.  Competenze  della  Giunta
    
    regionale)
    
    
    
    1. La  Giunta regionale,  nel  rispetto  degli  indirizzi,  delle
    
    direttive e  delle prescrizioni  del  piano  triennale,  provvede
    
    allíattuazione   del   programma   annuale   di   attivitaí.   In
    
    particolare, la Giunta regionale:
    
    
    
    a) stabilisce le procedure e le modalitaí per la elaborazione, la
    
       presentazione e líistruttoria amministrativa dei progetti, per
    
       la gestione  degli interventi  e per  la rendicontazione delle
    
       attivitaí in relazione alle norme vigenti;
    
    b) determina  i criteri  specifici e le modalitaí uniformi per la
    
       valutazione dei  progetti e  la verifica delle attivitaí e dei
    
       risultati; realizza  la pubblicizzazione degli interventi e la
    
       predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi
    
       informatiche;
    
    c) indirizza  le attivitaí  di vigilanza  ed  ispezione  e  detta
    
       disposizioni volte ad assicurare il controllo della gestione;
    
    d) elabora  formulari e schemi-tipo atti a favorire líomogeneitaí
    
       e la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
    
    e) detta  disposizioni particolari attuative per líosservanza dei
    
       requisiti di  idoneitaí e  dei criteri per líorganizzazione ed
    
       il funzionamento  dei centri  di  formazione  professionale  e
    
       delle sedi formative;
    
    f) individua,    anche  mediante  fasi  sperimentali,  requisiti,
    
       condizioni  e   criteri  uniformi   per  líaccreditamento  dei
    
       soggetti attuatori  degli interventi  e per  la certificazione
    
       della qualitaí delle iniziative;
    
    g) detta  disposizioni attuative, in conformitaí della legge e in
    
       aderenza ad  obiettivi di uniformitaí, per la riconoscibilitaí
    
       e spendibilitaí  sul mercato  del lavoro  delle qualifiche,  e
    
       stabilisce i  programmi essenziali per il loro conseguimento e
    
       gli eventuali  moduli capitalizzabili;  stabilisce i requisiti
    
       minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti
    
       formativi  riconoscibili,   lo  svolgimento   delle  prove  di
    
       selezione e  di esame,  la nomina  ed il  funzionamento  delle
    
       commissioni di  esame, i contenuti e le modalitaí di redazione
    
       dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e
    
       dei tirocini  pratici, líaccertamento  e la documentazione dei
    
       risultati, i  modelli dei  certificati di  frequenza  e  degli
    
       attestati di  qualificazione e  di specializzazione,  salve le
    
       specificitaí connesse  alle attivitaí a carattere sperimentale
    
       ed  a  quelle  svolte  in  esecuzione  di  intese,  accordi  o
    
       convenzioni   con   altre   Amministrazioni   ed   istituzioni
    
       pubbliche;
    
    h) dispone,  ricorrendone i  presupposti, la  modificazione o  la
    
       revoca degli  interventi  e  líadeguamento  o  la  revoca  dei
    
       relativi finanziamenti;
    
    i) vigila  sullíadempimento,  da  parte  delle  Provincie,  delle
    
       funzioni delegate,  adottando a  tal fine,  previa  diffida  a
    
       provvedere  con   assegnazione  di   congrui  termini,  idonei
    
       provvedimenti sostitutivi  anche mediante  appositi commissari
    
       ad acta.
    
    
    
    2. Gli  atti di  cui al  comma  precedente  sono  tempestivamente
    
    comunicati al Consiglio regionale.
    
    
    
    3. La  Giunta regionale  provvede allíattuazione degli interventi
    
    nelle  materie  riservate  di  cui  allíarticolo  17,  oltre  che
    
    direttamente:
    
    
    
    a) avvalendosi di una o piuí Provincie, in accordo con queste;
    
    b) affidandone  la realizzazione, nellíambito ed in attuazione di
    
       accordi od  intese  a  tal  fine  stipulati,  ad  Universitaí,
    
       istituti di  istruzione statali,  centri di  ricerca ed  altre
    
       istituzioni pubbliche;
    
    <>
    
    d) affidandone  la realizzazione, mediante specifica convenzione,
    
       a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9;
    
    e) con altre modalitaí previste dalle vigenti norme di legge.
    
    
    
    4. Per  líattuazione  degli  interventi  previsti  nelle  materie
    
    riservate  la  Regione  ed  i  soggetti  attuatori  convenzionati
    
    possono utilizzare  le forme di concorso integrativo disciplinate
    
    nel successivo  articolo 19,  comma 2.  Il ricorso  allíeventuale
    
    collaborazione integrativa  deve essere espressamente evidenziato
    
    nel progetto di intervento.
    
    
    
    5. La  Giunta regionale  svolge, altresií,  le altre  funzioni  e
    
    attivitaí di  competenza regionale  previste dagli articoli 5, 6,
    
    7, 13  e 20,  in conformitaí  degli indirizzi,  delle direttive e
    
    delle eventuali prescrizioni contenuti nel piano triennale.
    
    
    
    (11) Lettera cosií sostituita con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art.
    
         7.
    
    
    
    ARTICOLO 19
    
    (Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per
    
    gli interventi a gestione diretta)
    
    
    
    1. Le  Provincie,  in  attuazione  del  programma  annuale  delle
    
    attivitaí approvato  dalla Giunta regionale, definiscono il piano
    
    di dettaglio  degli interventi a gestione diretta secondo criteri
    
    di efficienza,  economicitaí ed efficacia ed assicurando la piena
    
    utilizzazione delle  risorse strumentali  ed umane disponibili od
    
    acquisibili presso la Regione ed i Comuni della provincia in base
    
    a specifici accordi o convenzioni díuso.
    
    
    
    2. Le  Provincie,  per  la  gestione  diretta  degli  interventi,
    
    possono inoltre  avvalersi, nel  quadro di  accordi  generali  di
    
    collaborazione o  mediante specifiche  convenzioni, del  concorso
    
    integrativo:
    
    
    
    a) delle  risorse strumentali e professionali della Scuola, delle
    
       Universitaí e  di  altre  istituzioni  pubbliche  a  carattere
    
       scientifico;
    
    b) delle  risorse strumentali e professionali che risultano nella
    
       disponibilitaí  di  enti  e  societaí,  pubbliche  e  private,
    
       costituiti per  finalitaí esclusive o prevalenti di formazione
    
       e di gestione delle risorse umane;
    
    c) delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o
    
       loro  associazioni   o  consorzi,   limitatamente  allíuso  di
    
       strutture, allo  svolgimento di  stage applicativi, di periodi
    
       di tirocinio  pratico o di moduli di alternanza tra formazione
    
       e  lavoro,   ad  attivitaí   di  docenza  tecnico-pratica,  di
    
       assistenza e  tutoraggio, di  collaborazione alla  redazione e
    
       verifica dei piani didattici.
    
    
    
    Il concorso  dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere
    
    utilizzato  in   base  ad   espresse  e  specifiche  motivazioni,
    
    direttamente correlate  alla natura ed alle caratteristiche degli
    
    interventi da  realizzare, e  deve essere disposto in relazione a
    
    singole iniziative volta a volta determinate.
    
    
    
    3.  Le   Provincie  possono   provvedere   allíattuazione   degli
    
    interventi programmati  affidandone  la  realizzazione,  mediante
    
    specifica convenzione,  a idonee  agenzie  formative  di  cui  al
    
    precedente articolo 9.
    
    
    
    4. Le  Provincie stipulano  le convenzioni  di  cui  al  presente
    
    articolo in  conformitaí dei  propri ordinamenti  e nel  rispetto
    
    degli schemi-tipo  deliberati dalla  Giunta  regionale  ai  sensi
    
    dellíarticolo 18, comma 1, lettera d).
    
    
    
    5.  I  soggetti  convenzionati  ai  sensi  del  comma  3  possono
    
    avvalersi, previo  espresso assenso della Provincia, del concorso
    
    integrativo di  imprese o  loro associazioni  o consorzi  per  lo
    
    svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico
    
    o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro.
    
    
    
    6.  Le   Provincie  assumono   tutti  i  provvedimenti  necessari
    
    allíattuazione  del   programma  annuale  di  attivitaí  ed  alla
    
    gestione  degli   interventi,  disponendo   altresií,  quando  ne
    
    ricorrano i  presupposti, la  risoluzione delle  convenzioni e la
    
    riduzione o revoca dei finanziamenti.
    
    
    
    7. Per  esigenze di  personale non  soddisfatte con  il ricorso a
    
    personale  proprio   od  alle  altre  forme  indicate  nei  commi
    
    precedenti, le  Provincie possono instaurare rapporti di lavoro a
    
    tempo determinato  per la  durata  massima  dellíanno  formativo,
    
    tenuto conto  di quanto previsto allíarticolo 12, comma 2. Per le
    
    attivitaí di  insegnamento la  durata del  rapporto di lavoro non
    
    puoí superare  la durata dellíintervento per la realizzazione del
    
    quale  esso   eí  instaurato.   I  rapporti  di  lavoro  a  tempo
    
    determinato non  sono rinnovabili prima che sia trascorso un anno
    
    dalla cessazione del rapporto precedente.
    
    
    
    <<8. Tra  le funzioni relative alla formazione professionale sono
    
    da intendersi  ricomprese quelle  di cui  allíart. 4  del DPR  15
    
    gennaio 1972, n. 10, lettera b) (12).>>
    
    
    
    (12) Comma aggiunto con LR 31 luglio 1996, n. 61, art. 3.
    
    
    
    ARTICOLO 20
    
    (Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione)
    
    
    
    1. Tutti  gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti
    
    a valutazione,  preventiva, in  corso di attuazione e successiva.
    
    La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruitaí complessiva
    
    del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi ed agli indirizzi
    
    della programmazione,  líidoneitaí del soggetto attuatore in base
    
    ai requisiti  previsti dallíarticolo 9, noncheí, successivamente,
    
    la  verifica   dei  prescritti   adempimenti   per   líattuazione
    
    dellíintervento. La  valutazione in  corso di  attuazione  ha  ad
    
    oggetto la  verifica dello  stato di avanzamento dellíintervento,
    
    del rispetto  della programmazione  didattica e della correttezza
    
    della gestione  tecnico-amministrativa. La valutazione successiva
    
    ha ad  oggetto la  verifica dei risultati formativi conseguiti in
    
    rapporto  agli   obiettivi  programmati  ed  il  riscontro  della
    
    rendicontazione amministrativa.
    
    
    
    2.  Gli  elementi  necessari  alle  attivitaí  di  valutazione  e
    
    verifica di  cui al  comma precedente possono essere accertati ed
    
    acquisiti anche  mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di
    
    carattere amministrativo  sono  svolte  quando  prescritto  dalle
    
    vigenti disposizioni  ed in  ogni altro  caso ritenuto opportuno,
    
    sulla  base   di  apposite  intese,  congiuntamente  agli  uffici
    
    ispettivi del  Ministero del  Lavoro e della Previdenza Sociale o
    
    dellíUnione Europea.
    
    
    
    3. Líattivitaí  di valutazione  di cui  ai  precedenti  commi  eí
    
    svolta,  per  gli  interventi  di  rispettiva  competenza,  dalla
    
    Regione e  dalle Provincie.  Le Provincie  redigono ed approvano,
    
    contestualmente  alla  rendicontazione  finale  degli  interventi
    
    previsti nel  programma annuale  di attivitaí, apposita relazione
    
    sullíattivitaí svolta  a questo titolo, trasmettendone copia alla
    
    Regione.
    
    
    
    4. La  Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati
    
    mediante la  rilevazione  e  la  raccolta,  líelaborazione  e  la
    
    valutazione di  informazioni e dati significativi, nellíambito di
    
    apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche mediante
    
    líimpiego di  supporti e procedure informatizzate. Le Provincie e
    
    gli altri  soggetti attuatori  degli interventi sono tenuti a tal
    
    fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza,
    
    nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.
    
    
    
    5. Ai  fini del  controllo della  gestione e  della  verifica  di
    
    efficienza  relativi  allíattuazione  del  programma  annuale  di
    
    attivitaí,  i   dati  di  sintesi  risultanti  dallíattivitaí  di
    
    monitoraggio di cui al precedente comma sono raccolti annualmente
    
    in apposito  documento a  cura del competente servizio regionale.
    
    Il documento  medesimo, corredato  da una  relazione esplicativa,
    
    valutativa e propositiva del dirigente responsabile del servizio,
    
    eí trasmesso  alla Giunta  regionale  per  le  determinazioni  di
    
    competenza. Analoga  relazione predisposta dalla Giunta regionale
    
    eí trasmessa al Consiglio per le valutazioni di competenza.
    
    
    
    6. La  Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di
    
    conseguimento degli  obiettivi del  programma  regionale  per  la
    
    formazione professionale.  Le verifiche di efficacia sono rivolte
    
    in particolare  alla rilevazione  e valutazione dei dati relativi
    
    agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai
    
    loro  elementi  quantitativi,  alla  coerenza  tra  qualifiche  e
    
    mansioni, ai processi di mobilitaí professionale, interaziendale,
    
    intersettoriale e territoriale.
    
    
    
    7. Le  attivitaí  previste  nel  presente  articolo  sono  svolte
    
    secondo criteri e con modalitaí stabiliti dalla Giunta regionale,
    
    ai sensi dellíarticolo 18, nel rispetto di eventuali disposizioni
    
    definite a livello nazionale o nellíambito dellíUnione Europea.
    
    
    
    TITOLO V
    
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    
    
    
    ARTICOLO 21
    
    (Partecipazione  delle  Provincie  allíesercizio  delle  funzioni
    
    proprie della Regione)
    
    
    
    1. Salvo  quanto giaí previsto dalle vigenti norme concernenti le
    
    procedure  della  programmazione  regionale,  le  Provincie  sono
    
    sentite  in  ordine  alle  materie,  e  prima  dellíadozione  dei
    
    provvedimenti sottoindicati:
    
    
    
    a) schema  di programma  di cui  allíarticolo 15, primo e secondo
    
       comma;
    
    b) provvedimenti di cui allíarticolo 18, comma 1, lettere da a) a
    
       g);
    
    c) attivitaí  di cui  allíarticolo 17, comma 1, lettere b), d) ed
    
       e) e comma 2;
    
    d) stipulazione  delle  intese,  accordi  e  convenzioni  di  cui
    
       allíarticolo 7, comma 1.
    
    
    
    2. Le  Provincie collaborano  alle funzioni  di vigilanza,  anche
    
    ispettiva, noncheí  di  valutazione,  monitoraggio  e  controllo,
    
    proprie della Regione.
    
    
    
    ARTICOLO 22
    
    (Norme applicabili)
    
    
    
    1. Per  quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le
    
    norme  statali   e   comunitarie   in   materia   di   formazione
    
    professionale.
    
    
    
    2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
    
    
    
    - eí  abrogata la  LR  21  febbraio  1985,  n.  16  e  successive
    
      modificazioni e integrazioni;
    
    - eí abrogata la LR 4 settembre 1984, n. 59;
    
    - cessa  ogni efficacia  del regolamento regionale 2 maggio 1985,
    
      n. 1, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24.
    
    
    
    ARTICOLO 23
    
    (Finanziamento degli interventi)
    
    
    
    1. Al  finanziamento degli  interventi di cui alla presente legge
    
    si provvede,  per ciascun  esercizio finanziario,  con  legge  di
    
    bilancio.
    
    
    
    ARTICOLO 24
    
    (Disposizioni per la programmazione 1994-1995)
    
    
    
    1. Le  norme di cui allíart. 14 ed allíart. 15, commi 1, 2, 3, si
    
    applicano  con  riferimento  allíanno  formativo  1995-1996.  Per
    
    líanno  formativo  1994-1995,  anche  al  fine  di  garantire  la
    
    continuitaí delle funzioni e delle attivitaí di cui alla presente
    
    legge,  il   Consiglio  regionale,   su  proposta  della  Giunta,
    
    determina con propri atti, i criteri, le procedure e le modalitaí
    
    per la formazione del programma annuale, nel rispetto della legge
    
    21  dicembre   1978,  n.   845  e   successive  modificazioni  ed
    
    integrazioni.
    
    
    
    2. Fino  allíesecutivitaí degli  atti di cui allíart. 18 1 comma,
    
    lettere da  a) a  g), da  adottarsi entro  4 mesi  dalla data  di
    
    entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi,
    
    per  quanto   compatibili,  le  corrispondenti  disposizioni  del
    
    regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1.