Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Leggi Regionali - Testi coordinati n 000070 del 31/08/1994 (Boll. n 17
del 13/05/1998, parte Prima , SEZIONE II )
CONSIGLIO REGIONALE
Nuova disciplina in materia di formazione
professionale
Avvertenza. Il testo coordinato, qui pubblicato a cura degli Uffici del Consiglio regionale, eí stato redatto ai sensi dellíarticolo 9, quarto comma, della LR 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni riportate. Restano invariati il valore e líefficacia degli atti qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate in corsivo.(*) (*) Per líimmissione in Banca Dati le modifiche stampate in corsivo sul Bollettino Ufficiale sono riportate tra doppie parentesi uncinate Testo coordinato con la modifiche apportate dalle leggi regionali 31 luglio 1996, n. 61 e 29 ottobre 1997, n. 78. INDICE TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Finalitaí della Formazione professionale Art. 2 Coordinamento con altre attivitaí Art. 3 Destinatari degli interventi) Art. 4 Diritto alla formazione Art. 5 Ripartizione delle competenze e informazione Art. 6 Rapporti con le parti sociali Art. 7 Rapporti con líordinamento scolastico statale e con le Universitaí TITOLO II NORME GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA FORMATIVE Art. 8 Centri di interesse regionale Art. 9 Agenzie formative Art. 10 Corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivitaí volontaria di formazione Art. 11 Prove finali e commissioni díesame Art. 12 Anno formativo Art. 13 Beni acquisiti o prodotti nellíambito degli interventi TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 14 Piano regionale triennale per la formazione professionale Art. 15 Programma annuale di attivitaí Art. 16 Contenuti del programma annuale di attivitaí Art. 17 Materie riservate alla Regione TITOLO IV ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, COMPETENZE DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE, CONTROLLI Art. 18 Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta regionale Art. 19 Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per gli interventi a gestione diretta Art. 20 Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 21 Partecipazione delle Province allíesercizio delle funzioni proprie della Regione Art. 22 Norme applicabili Art. 23 Finanziamento degli interventi Art. 24 Disposizioni per la programmazione 1994-1995 TITOLO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 (Finalitaí della formazione professionale) 1. La Regione Toscana, nellíambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attivitaí di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari. 2. La formazione professionale eí servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo, in attuazione dei principi costituzionali, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dellíorganizzazione del lavoro e funzionale ad una politica attiva dellíimpiego. 3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati: a) alla qualificazione e specializzazione professionale, per líinserimento in attivitaí lavorative, dei giovani che abbiano assolto líobbligo scolastico o ne siano stati prosciolti ovvero abbiano conseguito un diploma di qualifica, di maturitaí, universitario o di laurea; b) alla qualificazione, riqualificazione e riconversione, noncheí allíaggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale, anche nellíambito di contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista; c) alla qualificazione, riqualificazione, riconversione e allíaggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative; d) alla preparazione ed allíaggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalitaí di servizio sociale, dei componenti gli organismi per le pari opportunitaí e dei soggetti coinvolti in rapporti di partneriato e di dialogo sociale europeo, ai sensi delle vigenti norme regionali, statali e dellíUnione Europea; e) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei formatori e degli altri operatori di strutture e di servizi, pubblici e privati, di formazione professionale, di orientamento e di promozione e sostegno delle politiche per líoccupazione, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale; f) alla costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee a favorire líautonoma scelta professionale dei giovani, líinserimento o reinserimento lavorativo dei cittadini privi di occupazione, lo sviluppo professionale e la mobilitaí dei lavoratori in attivitaí, anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva in formazione continua. 4. Nellíambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attivitaí di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva per líimpiego. ARTICOLO 2 (Coordinamento con altre attivitaí) 1. Gli interventi e le attivitaí di cui alla presente legge sono programmati ed attuati in rapporto di reciproco coordinamento con le attivitaí di osservazione e di governo del mercato del lavoro, di orientamento e di istruzione professionale, di promozione e sostegno del diritto allo studio e di aiuto allíoccupazione. ARTICOLO 3 (Destinatari degli interventi) 1. Agli interventi di cui alla presente legge sono ammessi tutti i cittadini italiani noncheí, nellíambito delle norme vigenti, gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione. Nellíammissione agli interventi eí garantita la piena paritaí tra i sessi. 2. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche nellíambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunitaí professionali. Promuove e realizza altresií interventi specificamente rivolti a portatori di handicap e ad altre fasce deboli del mercato del lavoro e favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalitaí degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali. 3. La Regione favorisce altresií, díintesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia la partecipazione dei detenuti alle iniziative e ai progetti di formazione professionale. 4. Salvo quanto previsto al comma 1, la Regione promuove, attua e sostiene interventi specificamente rivolti a cittadini stranieri e ad apolidi, anche nellíambito di programmi di iniziativa o di azione comunitaria o, in collaborazione e díintesa con i competenti organi dello Stato, nel quadro di rapporti di scambio e di cooperazione internazionale. ARTICOLO 4 (Diritto alla formazione) 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, líammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attivitaí formativa, ad eccezione dei corsi riconosciuti, eí gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti materiali didattici necessari per lo svolgimento dellíattivitaí formativa. 2. Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli riconosciuti, sono erogati ulteriori servizi e forme di sostegno economico secondo le modalitaí e nei termini previsti dal piano regionale triennale. 3. Gli interventi rivolti a lavoratori di una impresa o gruppo di imprese determinati possono essere condizionati ad una partecipazione finanziaria dellíimpresa o gruppo medesimi, rapportata al costo complessivo, in misura non superiore al 50 per cento e non inferiore alla quota percentuale stabilita dalle disposizioni degli organi della Unione Europea, dello Stato o, in mancanza, dal Consiglio regionale. Analoga partecipazione finanziaria puoí essere stabilita dalla Giunta regionale entro gli stessi limiti massimi, per líammissione ad iniziative formative di particolare rilievo specificamente ed esclusivamente rivolte ad imprenditori e a dirigenti in attivitaí. ARTICOLO 5 (Ripartizione delle competenze e informazione) 1. Le funzioni amministrative in materia di formazione professionale sono delegate alla Provincie salvo quelle riservate alla Regione ai sensi del presente titolo e di quelli successivi. 2. Sono comunque di competenza della Regione le funzioni concernenti: a) i rapporti con le altre Regioni, con le Provincie autonome, con gli organi centrali e regionali dello Stato e, nellíambito delle vigenti norme, con gli organi e gli uffici dellíUnione Europea; b) líautorizzazione per la presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di formazione relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria; c) la vigilanza, in collaborazione con i competenti organi ed uffici dello Stato quando prevista, sullíattuazione dei progetti di cui alla precedente lettera b), ed il rilascio, a richiesta, delle relative certificazioni ed attestazioni prescritte da disposizioni statali e dellíUnione Europea. 3. Le Provincie, ai sensi della presente legge: a) partecipano alla programmazione degli interventi, noncheí allíesercizio delle funzioni regionali; b) provvedono alla attuazione dei programmi di rispettiva competenza, realizzando i relativi interventi direttamente o mediante affidamento ad altri soggetti idonei. 4. La Regione e le Provincie sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni. ARTICOLO 6 (Rapporti con le parti sociali) 1. La Regione, nellíesercizio delle funzioni di propria competenza, ricerca e promuove la partecipazione delle organizzazioni democratiche rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese, noncheí degli enti ed organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nellíambito di accordi nazionali e regionali, attivando strumenti, anche a carattere permanente, e procedure idonei a garantirla e favorirla. 2. La partecipazione di cui al 1 comma si attua in particolare nei campi dellíosservazione del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della rilevazione ed analisi dellíofferta di lavoro e dei fabbisogni di professionalitaí, della programmazione degli interventi relativi a contratti a causa mista, a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni od in mobilitaí, della elaborazione ed attuazione dei programmi comunitari secondo i principi e le regole del dialogo sociale europeo, noncheí della verifica di efficienza e di efficacia delle attivitaí. 3. La Regione promuove altresií idonee forme di consultazione e di partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori ed a fasce deboli del mercato del lavoro. 4. Le Province, per le funzioni e nellíambito territoriale di rispettiva competenza, ricercano promuovono ed attuano corrispondenti forme di collaborazione e partecipazione. 5. Al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti di cui al presente articolo e di sostenere la capacitaí di iniziativa, di proposta e di collaborazione delle parti sociali, la Regione promuove, díintesa con queste, idonee iniziative di assistenza tecnica nel quadro dei programmi comunitari. ARTICOLO 7 (Rapporti con líordinamento scolastico statale e con le Universitaí) 1. Per le finalitaí e nellíesercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione e le Provincie promuovono ed attuano la collaborazione, il reciproco coordinamento delle attivitaí e idonee forme di integrazione operativa con líordinamento scolastico statale e con le Universitaí, mediante intese, accordi anche di programma e convenzioni rivolti ad elevare la qualitaí dellíofferta formativa del sistema pubblico allargato nella regione. 2. Le intese e gli accordi possono stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge statale e secondo le rispettive competenze, ogni forma di collaborazione utile al migliore assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ulteriore rispetto a quelle specificamente stabilite dalla presente legge. 3. In particolare, possono essere programmati e realizzati: - progetti integrati di orientamento e formazione curricolare e professionale volti alla prevenzione od al recupero della dispersione scolastica e universitaria; - progetti integrati di formazione curricolare e professionale rivolti agli allievi della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari, idonei a favorire ed accelerare líinserimento lavorativo al termine del ciclo di studi; - progetti integrati di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze e di formazione professionale rivolti a soggetti adulti, anche in attuazione di programmi di formazione continua. 4. La Regione e le Provincie possono mettere a disposizione degli organi della scuola statale e delle universitaí strutture, attrezzature e personale per lo svolgimento di attivitaí di tirocinio lavorativo e di formazione pratica. TITOLO II NORME PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA FORMATIVE ARTICOLO 8 (Centri di interesse Regionale) Abrogato (1) (1) Articolo abrogato con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 8, comma 1. I commi 2 e 3 del citato art. 8 cosií recitano :" 2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale giaí disciplinati dallíabrogato art. 8, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potraí procedere ad affidare al C.I.R. ulteriori interventi, in conformitaí con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale." <> (2) Articolo cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 1. <> (3) Articolo cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 2. ARTICOLO 11 (Prove finali e commissioni díesame) 1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti o assentiti, si concludono, in relazione alle loro natura e finalitaí, con la certificazione dellíavvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneitaí il cui esito positivo costituisce presupposto per líattestazione dellíavvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale secondo modelli definiti dalla Giunta stessa, nel rispetto di quanto previsto dallíart. 18, primo comma, lett. a), della L. 21 dicembre 1978, n. 845. 2. Al termine degli interventi per i quali eí previsto il rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione, gli allievi sostengono il prescritto esame finale di fronte ad apposita commissione tecnica nominata dalla Regione o dalla Provincia, secondo le rispettive competenze determinate ai sensi della presente legge, e presieduta da un rappresentante degli enti medesimi. 3. Le commissioni di esame sono composte da: - il presidente della commissione; - un esperto designato dallíUfficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione; - un esperto designato dal Provveditorato agli Studi; - un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; - un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale; - un rappresentante del collegio dei docenti. 4. Le commissioni di esame sono integrate da: - un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale, quando líintervento sia rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati; - un rappresentante del soggetto attuatore, negli interventi riconosciuti, assentiti o convenzionati. 5. Qualora i soggetti chiamati ad effettuare la designazione congiunta non la effettuino nel termine richiesto, la Regione o le Provincie provvedono autonomamente a nominare gli esperti, attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute. 6. Le sedute delle commissioni di esame sono valide quando siano presenti, oltre al presidente, almeno la metaí degli altri membri nominati. 7. Ai componenti le commissioni di esame eí attribuita uníindennitaí, correlata al numero dei candidati ed al numero ed alla complessitaí delle prove, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio regionale. Agli stessi, ricorrendone i presupposti di legge, sono corrisposti, con esclusione dei soggetti di cui allíultimo alinea del precedente comma 4, il trattamento di missione ed i rimborsi delle spese sostenute, nelle misure ed alle condizioni previste dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza o, in mancanza, dallíordinamento del personale regionale di qualifica funzionale dirigenziale. 8. Ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli uffici di collocamento, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche valide ai fini dellíavviamento al lavoro e dellíinquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per líammissione ai pubblici concorsi. <> (4) Articolo cosií sostituito con LR 31 luglio 1996, n. 61, art. 1. <> (5) Articolo cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 3. TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTICOLO 14 (Piano regionale triennale per la formazione professionale) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma Regionale di Sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, approva, espletate le procedure di dialogo sociale previste dallíart. 6, il piano regionale triennale per la formazione professionale. Il piano triennale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilitaí ed eí soggetto ad aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso. 2. Il piano triennale indica gli obiettivi e le strategie dellíintervento regionale e le risorse che si prevede di destinare. 3. Il Piano triennale stabilisce in particolare: a) gli obiettivi da conseguire, con eventuali indicazioni di prioritaí relative al quadro territoriale e ai comparti economici; b) gli indirizzi della programmazione didattica, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Universitaí ed il sistema delle imprese; <> d) i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolaritaí o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico; e) i criteri per líautorizzazione delle iniziative attuate dalle imprese o da enti pubblici o privati di formazione, noncheí per il loro riconoscimento o per líassenso; f) i contenuti essenziali e comuni delle convenzioni per líaffidamento a terzi dellíattuazione di interventi; g) i criteri di prioritaí per gli investimenti finalizzati allíadeguamento e allo sviluppo delle strutture dei centri di formazione professionale e delle sedi formative; h) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei risultati dellíattivitaí; i) i criteri, anche in forma di fasce percentuali, per la ripartizione e líimpiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati; l) i criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e per líimpianto e líalimentazione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche; m) i requisiti di idoneitaí e i criteri per líorganizzazione e il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative. 4. Il piano triennale puoí contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive, rivolti alla Giunta regionale e alle Provincie, in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge, per la formazione e líattuazione del programma annuale di attivitaí, noncheí per lo svolgimento delle altre funzioni regionali previste dagli articoli 5, 6, 7, 17, <<17bis>> (7) e 20. 5. La proposta di piano triennale e gli aggiornamenti annuali sono elaborati con il concorso delle Province ed in rapporto con le parti sociali ai sensi dellíart. 6, sulla base dei dati disponibili risultanti dallíattivitaí dellíOsservatorio del Mercato del Lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica della loro efficienza ed efficacia. La definizione da parte della Giunta regionale delle proposte di piano triennale e degli aggiornamenti annuali eí comunque preceduta da un contraddittorio di verifica con le Provincie medesime, promosso díintesa e con la partecipazione della competente Commissione consiliare. La mancata partecipazione dei singoli enti alle varie fasi del procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a livello regionale, del piano triennale e degli aggiornamenti relativi. (6) Lettera cosií sostituita con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 4. (7) Parola cosií sostituita con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 4. ARTICOLO 15 (Programma annuale di attivitaí) 1. La Giunta Regionale, entro il <<30 giugno>> (8) di ogni anno e in conformitaí del piano triennale e dei suoi aggiornamenti, sentite le parti sociali, approva con atto meramente esecutivo uno schema di programma, con la specificazione delle risorse per ciascuna Provincia, articolate per obiettivi ed assi prioritari díintervento. <<2. Lo schema di programma indica altresií le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate: a) per le iniziative da attuarsi in rapporto con il soggetto individuato ai sensi dellíart. 17 bis o nellíambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche; b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati; c) per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate allíoccupazione. (9)>> 3. Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, eí pubblicato nel BURT e trasmesso alle Provincie. Entro il termine indicato nello schema di programma, comunque non inferiore a 30 giorni, le Provincie elaborano i propri programmi di attivitaí e li trasmettono alla Giunta regionale unitamente alle proposte relative ad attivitaí soggette ad autorizzazione, riconoscimento od assenso. Entro lo stesso termine i soggetti interessati presentano alla Giunta regionale i progetti, attinenti competenze riservate alla Regione, di cui eí richiesto il finanziamento. 4. La Giunta Regionale, decorso il termine di cui al comma 3, approva, anche con atti successivi, il programma regionale di attivitaí per líanno formativo di competenza, e ne cura la pubblicazione sul BURT (8) Parole cosií sostituite con LR 31 luglio 1996, n. 61, art. 2. (9) Comma cosií sostituito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 5. ARTICOLO 16 (Contenuti del programma annuale di attivitaí) 1. Il programma annuale di attivitaí comprende: a) i programmi di attivitaí delle Provincie, con la determinazione del relativo finanziamento; b) líelenco delle attivitaí autorizzate, promosse dalle imprese a favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle quote di cofinanziamento ove previste; c) líelenco delle attivitaí riconosciute ed assentite, senza oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale; d) líelenco dei progetti promossi dalla Regione nellíambito delle materie riservate, con líindicazione del relativo finanziamento; e) líelenco dei progetti proposti, nellíambito delle materie riservate alla Regione, da soggetti terzi ed ammessi a finanziamento, con líindicazione del relativo ammontare; f) líelenco dei progetti, relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria, con líindicazione delle relative determinazioni. 2. Le attivitaí costituenti il programma sono ordinate e identificate secondo classificazioni e codificazioni idonee ad alimentare il sistema informativo e ad agevolare le funzioni di vigilanza, verifica e controllo. 3. La Giunta regionale, in sede di deliberazione del programma annuale di attivitaí, determina, anche in relazione a singoli interventi, condizioni e prescrizioni attuative e stabilisce gli ambiti di flessibilitaí dello svolgimento dei corsi. 4. Nel quadro del piano triennale ed ai fini dellíefficace perseguimento degli obiettivi in esso indicati, la Giunta regionale delibera le integrazioni e le modificazioni del programma annuale di attivitaí che si rendano necessarie od opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate allíoccupazione o al massimo utilizzo delle risorse disponibili. 5. Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati tempestivamente al Consiglio regionale. ARTICOLO 17 (Materie riservate alla Regione) 1. Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi concernenti: a) attivitaí di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale; b) attivitaí a carattere sperimentale e progetti innovativi; c) attivitaí progettate ed istituite nellíambito dei rapporti di cui allíarticolo 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria; d) attivitaí di formazione degli operatori del sistema regionale, pubblici e privati, e le altre attivitaí di assistenza tecnica per la realizzazione dei programmi regionali; e) líistituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno economico, diverse da quelle previste dallíarticolo 4, comma 2; f) la documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attivitaí, delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla Regione. 2. La Regione puoí riservarsi inoltre le iniziative e gli interventi, diversi da quelli previsti al comma precedente, che, in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dellíutenza ed alla molteplicitaí delle sedi formative, risultino di interesse di piuí Provincie. <> (10) Articolo inserito con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 6. TITOLO IV ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, COMPETENZE DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE, CONTROLLI ARTICOLO 18 (Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del piano triennale, provvede allíattuazione del programma annuale di attivitaí. In particolare, la Giunta regionale: a) stabilisce le procedure e le modalitaí per la elaborazione, la presentazione e líistruttoria amministrativa dei progetti, per la gestione degli interventi e per la rendicontazione delle attivitaí in relazione alle norme vigenti; b) determina i criteri specifici e le modalitaí uniformi per la valutazione dei progetti e la verifica delle attivitaí e dei risultati; realizza la pubblicizzazione degli interventi e la predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche; c) indirizza le attivitaí di vigilanza ed ispezione e detta disposizioni volte ad assicurare il controllo della gestione; d) elabora formulari e schemi-tipo atti a favorire líomogeneitaí e la trasparenza dei procedimenti amministrativi; e) detta disposizioni particolari attuative per líosservanza dei requisiti di idoneitaí e dei criteri per líorganizzazione ed il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative; f) individua, anche mediante fasi sperimentali, requisiti, condizioni e criteri uniformi per líaccreditamento dei soggetti attuatori degli interventi e per la certificazione della qualitaí delle iniziative; g) detta disposizioni attuative, in conformitaí della legge e in aderenza ad obiettivi di uniformitaí, per la riconoscibilitaí e spendibilitaí sul mercato del lavoro delle qualifiche, e stabilisce i programmi essenziali per il loro conseguimento e gli eventuali moduli capitalizzabili; stabilisce i requisiti minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti formativi riconoscibili, lo svolgimento delle prove di selezione e di esame, la nomina ed il funzionamento delle commissioni di esame, i contenuti e le modalitaí di redazione dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e dei tirocini pratici, líaccertamento e la documentazione dei risultati, i modelli dei certificati di frequenza e degli attestati di qualificazione e di specializzazione, salve le specificitaí connesse alle attivitaí a carattere sperimentale ed a quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o convenzioni con altre Amministrazioni ed istituzioni pubbliche; h) dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la revoca degli interventi e líadeguamento o la revoca dei relativi finanziamenti; i) vigila sullíadempimento, da parte delle Provincie, delle funzioni delegate, adottando a tal fine, previa diffida a provvedere con assegnazione di congrui termini, idonei provvedimenti sostitutivi anche mediante appositi commissari ad acta. 2. Gli atti di cui al comma precedente sono tempestivamente comunicati al Consiglio regionale. 3. La Giunta regionale provvede allíattuazione degli interventi nelle materie riservate di cui allíarticolo 17, oltre che direttamente: a) avvalendosi di una o piuí Provincie, in accordo con queste; b) affidandone la realizzazione, nellíambito ed in attuazione di accordi od intese a tal fine stipulati, ad Universitaí, istituti di istruzione statali, centri di ricerca ed altre istituzioni pubbliche; <> d) affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9; e) con altre modalitaí previste dalle vigenti norme di legge. 4. Per líattuazione degli interventi previsti nelle materie riservate la Regione ed i soggetti attuatori convenzionati possono utilizzare le forme di concorso integrativo disciplinate nel successivo articolo 19, comma 2. Il ricorso allíeventuale collaborazione integrativa deve essere espressamente evidenziato nel progetto di intervento. 5. La Giunta regionale svolge, altresií, le altre funzioni e attivitaí di competenza regionale previste dagli articoli 5, 6, 7, 13 e 20, in conformitaí degli indirizzi, delle direttive e delle eventuali prescrizioni contenuti nel piano triennale. (11) Lettera cosií sostituita con LR 29 ottobre 1997, n. 78, art. 7. ARTICOLO 19 (Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per gli interventi a gestione diretta) 1. Le Provincie, in attuazione del programma annuale delle attivitaí approvato dalla Giunta regionale, definiscono il piano di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri di efficienza, economicitaí ed efficacia ed assicurando la piena utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od acquisibili presso la Regione ed i Comuni della provincia in base a specifici accordi o convenzioni díuso. 2. Le Provincie, per la gestione diretta degli interventi, possono inoltre avvalersi, nel quadro di accordi generali di collaborazione o mediante specifiche convenzioni, del concorso integrativo: a) delle risorse strumentali e professionali della Scuola, delle Universitaí e di altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico; b) delle risorse strumentali e professionali che risultano nella disponibilitaí di enti e societaí, pubbliche e private, costituiti per finalitaí esclusive o prevalenti di formazione e di gestione delle risorse umane; c) delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o loro associazioni o consorzi, limitatamente allíuso di strutture, allo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro, ad attivitaí di docenza tecnico-pratica, di assistenza e tutoraggio, di collaborazione alla redazione e verifica dei piani didattici. Il concorso dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere utilizzato in base ad espresse e specifiche motivazioni, direttamente correlate alla natura ed alle caratteristiche degli interventi da realizzare, e deve essere disposto in relazione a singole iniziative volta a volta determinate. 3. Le Provincie possono provvedere allíattuazione degli interventi programmati affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9. 4. Le Provincie stipulano le convenzioni di cui al presente articolo in conformitaí dei propri ordinamenti e nel rispetto degli schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dellíarticolo 18, comma 1, lettera d). 5. I soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 possono avvalersi, previo espresso assenso della Provincia, del concorso integrativo di imprese o loro associazioni o consorzi per lo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro. 6. Le Provincie assumono tutti i provvedimenti necessari allíattuazione del programma annuale di attivitaí ed alla gestione degli interventi, disponendo altresií, quando ne ricorrano i presupposti, la risoluzione delle convenzioni e la riduzione o revoca dei finanziamenti. 7. Per esigenze di personale non soddisfatte con il ricorso a personale proprio od alle altre forme indicate nei commi precedenti, le Provincie possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata massima dellíanno formativo, tenuto conto di quanto previsto allíarticolo 12, comma 2. Per le attivitaí di insegnamento la durata del rapporto di lavoro non puoí superare la durata dellíintervento per la realizzazione del quale esso eí instaurato. I rapporti di lavoro a tempo determinato non sono rinnovabili prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del rapporto precedente. <<8. Tra le funzioni relative alla formazione professionale sono da intendersi ricomprese quelle di cui allíart. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10, lettera b) (12).>> (12) Comma aggiunto con LR 31 luglio 1996, n. 61, art. 3. ARTICOLO 20 (Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione) 1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti a valutazione, preventiva, in corso di attuazione e successiva. La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruitaí complessiva del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi ed agli indirizzi della programmazione, líidoneitaí del soggetto attuatore in base ai requisiti previsti dallíarticolo 9, noncheí, successivamente, la verifica dei prescritti adempimenti per líattuazione dellíintervento. La valutazione in corso di attuazione ha ad oggetto la verifica dello stato di avanzamento dellíintervento, del rispetto della programmazione didattica e della correttezza della gestione tecnico-amministrativa. La valutazione successiva ha ad oggetto la verifica dei risultati formativi conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati ed il riscontro della rendicontazione amministrativa. 2. Gli elementi necessari alle attivitaí di valutazione e verifica di cui al comma precedente possono essere accertati ed acquisiti anche mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di carattere amministrativo sono svolte quando prescritto dalle vigenti disposizioni ed in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base di apposite intese, congiuntamente agli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dellíUnione Europea. 3. Líattivitaí di valutazione di cui ai precedenti commi eí svolta, per gli interventi di rispettiva competenza, dalla Regione e dalle Provincie. Le Provincie redigono ed approvano, contestualmente alla rendicontazione finale degli interventi previsti nel programma annuale di attivitaí, apposita relazione sullíattivitaí svolta a questo titolo, trasmettendone copia alla Regione. 4. La Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati mediante la rilevazione e la raccolta, líelaborazione e la valutazione di informazioni e dati significativi, nellíambito di apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche mediante líimpiego di supporti e procedure informatizzate. Le Provincie e gli altri soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a tal fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti. 5. Ai fini del controllo della gestione e della verifica di efficienza relativi allíattuazione del programma annuale di attivitaí, i dati di sintesi risultanti dallíattivitaí di monitoraggio di cui al precedente comma sono raccolti annualmente in apposito documento a cura del competente servizio regionale. Il documento medesimo, corredato da una relazione esplicativa, valutativa e propositiva del dirigente responsabile del servizio, eí trasmesso alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Analoga relazione predisposta dalla Giunta regionale eí trasmessa al Consiglio per le valutazioni di competenza. 6. La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi del programma regionale per la formazione professionale. Le verifiche di efficacia sono rivolte in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e mansioni, ai processi di mobilitaí professionale, interaziendale, intersettoriale e territoriale. 7. Le attivitaí previste nel presente articolo sono svolte secondo criteri e con modalitaí stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dellíarticolo 18, nel rispetto di eventuali disposizioni definite a livello nazionale o nellíambito dellíUnione Europea. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 21 (Partecipazione delle Provincie allíesercizio delle funzioni proprie della Regione) 1. Salvo quanto giaí previsto dalle vigenti norme concernenti le procedure della programmazione regionale, le Provincie sono sentite in ordine alle materie, e prima dellíadozione dei provvedimenti sottoindicati: a) schema di programma di cui allíarticolo 15, primo e secondo comma; b) provvedimenti di cui allíarticolo 18, comma 1, lettere da a) a g); c) attivitaí di cui allíarticolo 17, comma 1, lettere b), d) ed e) e comma 2; d) stipulazione delle intese, accordi e convenzioni di cui allíarticolo 7, comma 1. 2. Le Provincie collaborano alle funzioni di vigilanza, anche ispettiva, noncheí di valutazione, monitoraggio e controllo, proprie della Regione. ARTICOLO 22 (Norme applicabili) 1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: - eí abrogata la LR 21 febbraio 1985, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni; - eí abrogata la LR 4 settembre 1984, n. 59; - cessa ogni efficacia del regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24. ARTICOLO 23 (Finanziamento degli interventi) 1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di bilancio. ARTICOLO 24 (Disposizioni per la programmazione 1994-1995) 1. Le norme di cui allíart. 14 ed allíart. 15, commi 1, 2, 3, si applicano con riferimento allíanno formativo 1995-1996. Per líanno formativo 1994-1995, anche al fine di garantire la continuitaí delle funzioni e delle attivitaí di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina con propri atti, i criteri, le procedure e le modalitaí per la formazione del programma annuale, nel rispetto della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fino allíesecutivitaí degli atti di cui allíart. 18 1 comma, lettere da a) a g), da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1.