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Gazzetta Ufficiale n. 127 del 02-06-1999
DECRETO 21 maggio 1999
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei
vini "Capalbio" ed approvazione del relativo disciplinare
di produzione.
Il Dirigente capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Capalbio", presentata dalla Federazione provinciale Coldiretti di Grosseto, dalla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto e dalla Confagricoltura unione provinciale agricoltori di Grosseto, fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto e corredata dal parere della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Capalbio" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato; Considerato che 1'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta:
Art. 1.
È riconosciuta la denominazione di origine controllata
"Capalbio" ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione
di origine controllata "Capalbio" e' riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia
1999, i vini con la denominazione di origine controllata "Capalbio",
sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed alla denuncia delle uve.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n.164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana,
risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora
stati effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti
di
idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo
di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le
superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni
diverse da quelle indicate nell'articolo 2 dell'unito disciplinare
di
produzione purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse
da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore
al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformita'
delle attuali disposizioni delle normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto
ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare
la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura,
ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione
degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare,
sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Capalbio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 1999
Il dirigente: Camilla
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CAPALBIO"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Capalbio" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva), bianco, rosato,
Vermentino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vin Santo.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Capalbio", ricade
nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia
di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei
comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello. La linea di
delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale
del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale
(in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto confine
comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada
di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo,
sulla strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa
Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19,
che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada
di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna.
Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado
della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano
in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio,
risale a Nord-Est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende
verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi,
devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite
comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia
Grosseto-Roma in prossimita' della Fattoria del Collecchio, segue
detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la SP 81 in prossimita'
del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n.
39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro.
Aggira parte del centro in senso antiorario e prosegue in direzione
Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24
e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita' del podere n.
26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume
Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi il
corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone,
scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla
SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa
tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma
che percorre sino al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Capalbio" devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'. Sono esclusi i vigneti di fondo valle,
in argille plioceniche, in zone golenali o comunque in terreni
umidi o che difettano di adeguata sistemazione idraulicoagraria.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art.15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' media dei ceppi
non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione
di origine controllata "Capalbio" possono essere destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Capalbio" Vin Santo, qualora i produttori interessati
optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle
uve fatta alla competente camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelle tradizionali della zona (spalliera
semplice e cordone speronato) e, comunque, atte a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono
adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire
altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione uva T./Ha
Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo %
Rosso . . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo 10,50% vol.
Rosso Riserva . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,50% vol.
Sangiovese . . . . . Tipologia Produzione uva T./Ha11,0 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,50% vol.
Cabernet Sauvignon . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo11,50% vol.
Rosato . . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,0 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo 11,00% vol.
Bianco . . . . . . . . .Tipologia Produzione uva T./Ha 11,5 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo 10,00% vol.
VinSanto (primadell'appassimento) Tipologia Produzione uva T./Ha
11,5 Titolo alcolometrico volumico naturale vol. minimo10,00%
vol.
Vermentino . . . . . Tipologia Produzione uva T./Ha 11,5 Titolo
alcolometrico volumico naturale vol. minimo10,50% vol.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro della
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,
in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento obbligatorio
dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione
di cui all'art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito
del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
l, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo
della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato e a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
La tipologia "Capalbio" rosato deve essere ottenuta
con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse.
Nella vinificazione dei vini a D.O.C. "Capalbio" sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti
atte a
conferire ai vini medesinii le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per
i
vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
rosso, "Capalbio" rosso riserva, "Capalbio"
Sangiovese, "Capalbio" Cabernet Sauvignon, "Capalbio"
rosato, "Capalbio" bianco e "Capalbio" Vermentino
al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata
ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione
di origine controllata "Capalbio"; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
Per la tipologia "Capalbio" rosso riserva e' obbligatorio
l'invecchiamento di almeno 2 anni, di cui 6 mesi minimo in botti
di legno e l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del
1 di giugno del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve. Per le tipologie "Capalbio" Sangiovese, e "Capalbio"
Cabernet Sauvignon l'immissione al consumo non puo' avvenire prima
del 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve. Per le tipologie "Capalbio" rosato, "Capalbio"
bianco e "Capalbio" Vermentino l'immissione al consumo
non puo' avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione
delle uve.
Per la produzione della tipologia "Capalbio" Vin Santo
il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed e' ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; per il vino a denominazione di origine controllata "Capalbio" Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Capalbio" rosso:
"Capalbio" Sangiovese:
"Capalbio" rosato:
"Capalbio" Cabernet Sauvignon:
"Capalbio" rosso riserva:
"Capalbio" bianco:
"Capalbio" Vermentino:
"Capalbio" Vin Santo:
È' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare,
con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto
secco netto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti
di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare lieve
sentore di legno.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di
cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.Le indicazioni
tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore
quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni
UE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita'
comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato,
e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali
22 aprile 1992 e da successive modifiche od integrazioni. Per
le tipologie "Capalbio" riserva, e "Capalbio"
Vin Santo, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. l possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri ad
eccezione delle tipologie "Capalbio" Vin Santo e "Capalbio"
rosso riserva, per le quali sono consentite solo bottiglie di
capacita' nominale non superiori a 0,750 lt.